La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 296 del 22/09/2003 pubblicata sulla G.U. n. 39 del 1/10/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002).
[2] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 296 del 22/09/2003 pubblicata sulla G.U. n. 39 del 1/10/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002).
[3] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 296 del 22/09/2003 pubblicata sulla G.U. n. 39 del 1/10/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002).
[4] Il comma 1 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 del 2023.
[5] L'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 del 2008.
[6] Nel comma 4 dell'articolo 12 le parole "euro 3,00" sono state sostituite dalle parole "euro 12,00" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 del 2020.
[7] Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 dopo la parola "idrauliche" sono state inserite le parole "nonchè alla determinazione dei relativi canoni" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 del 2004.
[8] Nel comma 2 dell'articolo 14 le parole ", per causa a lui imputabile" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 del 2020.
[9] Il comma 4 dell'articolo 14 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 2 del 2003.
[10] L'articolo 14 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 del 2020.
[11] L'articolo 14 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 26 del 2020.
[12] Il comma 3 dell'articolo 14 ter è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 11 del 2022.
[13] Nel comma 1 dell'articolo 15 le parole "e del canone aggiuntivo" sono state inserite ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 del 2020.
[14] Il comma 2 dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 22 del 2014.
[15] La lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 15 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 del 2020.
[16] Nel comma 3 dell'articolo 15 la parola "triennale" è stata sostituita dalla parola "annuale" ad opera del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 del 2020.
[17] Il comma 4 dell'articolo 15 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 2 del 2003.
[18] Nel comma 1 dell'articolo 16 le parole "il canone di concessione relativo" sono state sostituite dalle parole "il canone di concessione e il canone aggiuntivo relativi " ad opera del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 del 2020.
[19] Nel comma 2 dell'articolo 16 le parole "l'ammontare dei canoni non corrisposti" sono state sostituite dalle parole "gli elementi utili alla definizione dell'ammontare dei canoni non corrisposti" ad opera del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 3 del 2015.
[20] Nel comma 3 dell'articolo 16 le parole "il canone annuo dovuto" sono state sostituite dalle parole "gli elementi utili alla definizione del canone annuo dovuto" ad opera del comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 3 del 2015.
[21] Nel comma 4 dell'articolo 16 le parole "il termine per il relativo versamento decorre dalla data della" sono state sostituite dalle parole " il loro versamento è effettuato entro la data di scadenza indicata nell'apposita" ad opera del comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale 19 del 2018.
[22] L'articolo 18 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 2 del 2003.
[23] Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 18 le parole "quarantacinque giorni dalla data dell'apposita" sono state sostituite dalle parole "la data di scadenza indicata nell'apposita" ad opera del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 19 del 2018.
[24] L'art.18 bis è stato abrogato, secondo quanto disposto dal comma 6 dello stesso art.18 bis, dal 1° gennaio 2021 data di entrata in vigore del regolamento regionale 5/2020.