Legge regionale n. 17 del 22 luglio 2002  ( Versione vigente )
"Disposizioni per la copertura del disavanzo della sanità dell'anno 2000".
(B.U. 25 luglio 2002, n. 30)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Al finanziamento della quota del 70 per cento degli oneri finanziari del mutuo stipulato a copertura del disavanzo relativo all'anno 2000 di pertinenza regionale in base all'accordo fra lo Stato e le Regioni dell'8 agosto 2001, provvedono le Aziende sanitarie locali (ASL) e le Aziende sanitarie ospedaliere (ASO) in proporzione alla singola quota di disavanzo.
2. 
Le Aziende sanitarie regionali fanno fronte alla relativa spesa, in via prioritaria, con alienazioni del patrimonio disponibile.
Art. 2. 
1. 
Gli oneri del mutuo, di cui all'articolo 1, comma 1, rappresentati dalla relativa rata di ammortamento, sono iscritti nel bilancio regionale per poterne disporre il pagamento all'Istituto mutuante.
2. 
Le Aziende sanitarie regionali, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, trasferiscono alla Regione la quota di partecipazione agli oneri del mutuo stipulato dalla Regione, quale compartecipazione alla copertura del disavanzo a carico dei rispettivi bilanci.
3. 
Il pagamento della quota degli oneri del mutuo di cui al comma 1, a carico delle risorse proprie della Regione, avviene nel rispetto del vincolo di destinazione delle spese sanitarie di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell' articolo 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133 ).
Art. 3. 
1. 
Alla copertura della quota di disavanzo dell'anno 2000, a carico diretto della Regione, si provvede ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 13 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2002-2004).
Art. 4. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 luglio 2002
Enzo Ghigo