Legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002  ( Versione vigente )
"Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari".
(B.U. 27 giugno 2002, n. 26)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
(Istituzione dell'organismo pagatore)
1. 
È istituita, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in Agricoltura per il Piemonte, di seguito denominata Agenzia.
2. 
All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune; all'Agenzia possono essere attribuite funzioni di organismo pagatore di leggi nazionali e regionali.
3. 
L'Agenzia è ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica.
4. 
Lo Statuto dell'Agenzia è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, entro il 30 giugno 2007, sentita la Commissione consiliare competente.
[2]
5. 
Sono organi dell'Agenzia il Direttore, nominato dalla Giunta regionale, e il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio regionale.
6. 
La dotazione organica dell'Agenzia, nella fase di prima attuazione, è definita in complessive 50 unità, ripartite nel modo seguente: n. 40 categoria D, n. 9 categoria C e n. 1 categoria B. A tale personale si applica il trattamento giuridico ed economico del personale della Regione. Nei limiti di tale dotazione organica, il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Agenzia. Tale inquadramento è subordinato al superamento di apposito concorso ed al possesso dei requisiti di legge per l'accesso alle categorie previste dai contratti collettivi nazionali del comparto cui appartiene la Regione.
7. 
L'Agenzia acquisisce a titolo gratuito il patrimonio di beni mobili, attualmente in dotazione dell'organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, e subentra nei contratti in essere.
8. 
(...)
[3]
Art. 2. 
(Riconoscimento e attività)
1. 
Il riconoscimento dell'organismo pagatore è effettuato secondo le procedure stabilite dall' articolo 3 del d.lgs. 165/1999 .
2. 
L'attività dell'organismo pagatore è disciplinata da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1287/1995 del Consiglio del 22 maggio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 729/1970 relativo al finanziamento della politica agricola comune, del regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/1970 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione "garanzia", del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e loro successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3. 
(Collaborazioni)
1. 
Mediante apposite convenzioni, l'organismo pagatore può avvalersi della collaborazione dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) abilitati ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001 (Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola), e successive modifiche ed integrazioni.
2. 
I beneficiari possono presentare le domande di aiuti, premi e contributi comunitari agli enti competenti per l'istruttoria sia direttamente sia tramite i CAA.
Art. 4. 
(Spese di funzionamento)
1. 
La Regione Piemonte riconosce all'organismo pagatore le spese di funzionamento, nonchè l'onere per le eventuali anticipazioni di cassa per temporanea carenza di disponibilità in relazione a ritardi nel versamento dei fondi regionali, nazionali e comunitari.
Art. 5. 
(Modalità di intervento)
1. 
L'organismo pagatore può procedere anche all'erogazione di aiuti regionali previsti nel piano di sviluppo rurale 2000-2006 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea.
2. 
All'organismo pagatore può essere affidata da parte della Regione anche l'esecuzione di pagamenti su leggi regionali nelle materie non conferite agli enti delegati dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).
3. 
Modalità, criteri e procedure sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. 
Per le materie loro conferite dalla l.r. 17/1999 gli enti delegati possono avvalersi, a seguito di apposita convenzione, dell'organismo pagatore.
Art. 6.[4] 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per le spese di funzionamento dell'Agenzia e per gli eventuali oneri per le anticipazioni per temporanee deficienza di cassa è autorizzata a partire dall'anno 2012 la spesa massima annua di 5.000.000,00 euro a valere sull'UPB DB11001 (Agricoltura Segreteria Direzione 11 Titolo I: spese correnti).
[5]
2. 
I rapporti finanziari fra Regione Piemonte e organismo pagatore sono regolati da apposita convenzione.
Art. 7. 
(Disposizioni finali)
1. 
L'avvio dell'attività dell'organismo pagatore è condizionato alla comunicazione, da parte dell'organismo di coordinamento nazionale, alla Commissione dell'Unione europea dell'avvenuto riconoscimento con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 ottobre 2000 (Criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori), e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 8. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 giugno 2002
Enzo Ghigo

Note: