La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 338 del 10/11/2003 pubblicata sulla G.U. n. 46 del 19/11/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14 (Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia)e c) e ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della predetta legge della Regione Piemonte n. 14 del 2002.
[2] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 338 del 10/11/2003 pubblicata sulla G.U. n. 46 del 19/11/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14 (Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia)e c) e ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della predetta legge della Regione Piemonte n. 14 del 2002.