Legge regionale n. 14 del 03 giugno 2002  ( Versione vigente )
"Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia".
(B.U. 06 giugno 2002, n. 23)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2, 4 e 6 dello Statuto , persegue la finalità di:
a) 
indirizzare e guidare lo sviluppo sociale del Piemonte verso obbiettivi di progresso civile e democratico;
b) 
organizzare gli strumenti più efficaci per un preciso intervento a tutela della salute dei cittadini.
Art. 2. 
(Partecipazione e adesione a principi)
1. 
La Regione Piemonte, per le finalità di cui all'articolo 1, aderisce ai deliberati delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e alle disposizioni della Repubblica italiana in materia di diritti umani.
Art. 3. 
(Consenso informato)
1. 
Nella Regione Piemonte la terapia elettroconvulsivante (T.E.C.) può essere praticata solo quando il paziente esprime un consenso libero, consapevole, attuale e manifesto. A tal fine occorre che lo psichiatra interessato fornisca, sia oralmente che in forma scritta, oltre che ai vantaggi attesi, esaurienti informazioni in ordine agli effetti collaterali eventuali, ai possibili trattamenti alternativi ed alle modalità di somministrazione. L'assenso del paziente deve essere scritto ed allegato alla cartella clinica e va ripetuto ad ogni applicazione.
2. 
Nei casi in cui esista una limitazione della capacità del paziente nel comprendere l'informazione e nell'esprimere il consenso, si applica la vigente normativa civilistica in tema di capacità di agire delle persone.
Art. 4.[1] 
[(Limiti di utilizzo)
1. 
È fatto divieto di utilizzare in tutte le strutture regionali la T.E.C. sui bambini e gli anziani. Per le donne in gravidanza viene posto il medesimo divieto a meno che l'applicazione della T.E.C. venga espressamente richiesta dalla paziente e autorizzata anche dal coniuge e dai familiari diretti della paziente, secondo le modalità espresse dall'articolo 3. Viene fatto divieto di utilizzare in tutte le strutture regionali la lobotomia prefrontale e trasorbitale, ed altri simili interventi di psicochirurgia.]
Art. 5.[2] 
[(Deontologia medica)
1. 
È eliminato ogni riferimento che possa contemplare una responsabilità professionale del medico che decida di non ricorrere alla T.E.C., alla lobotomia prefrontale e transorbitale e ad altri simili interventi di psicochirurgia, salvo rispondere dei propri atti nei termini previsti dalla normativa sulla responsabilità professionale.]
Art. 6. 
(Monitoraggio, sorveglianza e valutazione)
1. 
Tutte le T.E.C. sono corredate da dati analitici che permettano di avviare rigorosi studi clinici. I pazienti vengono sottoposti a verifiche e controlli sanitari generali periodici per un lungo periodo di tempo successivo allo shock. A tal fine l'Assessorato regionale alla sanità metterà in atto procedure di valutazione e revisione periodica delle applicazioni della T.E.C. su scala regionale attraverso una Commissione composta da professionisti esterni e rappresentanti locali, professionalmente qualificati, delle associazioni di settore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 giugno 2002
Enzo Ghigo

Note:

[1] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 338 del 10/11/2003 pubblicata sulla G.U. n. 46 del 19/11/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14 (Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia)e c) e ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della predetta legge della Regione Piemonte n. 14 del 2002.

[2] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 338 del 10/11/2003 pubblicata sulla G.U. n. 46 del 19/11/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14 (Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia)e c) e ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della predetta legge della Regione Piemonte n. 14 del 2002.