La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 17 del 2008.
[2] Il comma 3 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 del 2008.
[3] Il comma 3 ter dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 del 2008.
[4] Il comma 3 quater dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 del 2008.
[5] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 del 2008.