Legge regionale n. 29 del 20 novembre 2002  ( Versione vigente )
"Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte".
(B.U. 28 novembre 2002, n. 48)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, al fine di valorizzare i prodotti agroalimentari piemontesi, promuove la costituzione dell'Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte, di seguito denominato Istituto.
2. 
Scopo dell'Istituto è il marketing dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità, attraverso la realizzazione di:
a) 
attività promozionali e pubblicitarie in Italia ed all'estero;
b) 
ricerche di mercato;
c) 
attività di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership commerciali.
3. 
L'Istituto realizza gli scopi di cui al comma 2 anche attraverso collaborazioni con altre istituzioni pubbliche e private.
Art. 2.[1] 
(Costituzione dell'Istituto)
1. 
L'Istituto è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti.
2. 
La Regione ha facoltà di acquisire l'intero capitale sociale dell'Istituto.
3. 
L'Istituto è costituito in consorzio o in altra forma societaria prevista e disciplinata dal codice civile e si dota di un apposito statuto.
Art. 3. 
(Finanziamenti)
1. 
La Regione finanzia, anche con stanziamenti pluriennali, l'Istituto per la realizzazione di iniziative promozionali e di campagne pubblicitarie, di ricerche di mercato e di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership commerciali, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.
2. 
La Giunta regionale con propria deliberazione, da assumersi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le procedure, i criteri e le condizioni per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. 
La Giunta regionale in tale deliberazione rispetta le condizioni e le modalità fissate dall'Unione europea nella decisione di approvazione degli aiuti previsti dalla presente legge.
3 bis. 
I rapporti tra l'Istituto e i soci, per lo svolgimento di attività affidate al medesimo, sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo. Le convenzioni che disciplinano i rapporti con la Regione sono stipulate in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale.
[2]
3 ter. 
L'Istituto, per lo svolgimento della propria attività, in attuazione degli indirizzi regionali, ha facoltà di partecipare al capitale di imprese pubbliche orientate alla promozione dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità.
[3]
3 quater. 
L'Istituto ha facoltà di associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.
[4]
Art. 4. 
(Incarico per attività di informazione istituzionale e ricerche di mercato)
1. 
La Giunta regionale può incaricare l'Istituto di svolgere attività di informazione istituzionale nel campo della valorizzazione del territorio rurale e della qualità dei prodotti agroalimentari, nonchè di svolgere ricerche di mercato.
Art. 5.[5] 
(Norma finanziaria)
1. 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2008 è prevista nell'unità previsionale di base (UPB) DA11022 la spesa per l'acquisizione del capitale sociale dell'Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte con dotazione di euro 282.000,00, in termini di competenza e di cassa, unità che presenta la necessaria capienza finanziaria.
2. 
Alle spese per i finanziamenti previsti dagli articoli 3 e 4 si provvede con le risorse iscritte nelle UPB DA11021 e DA11981 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
Art. 6. 
(Decisione dell'Unione europea)
1. 
La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo la decisione di approvazione dell'Unione europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 novembre 2002
Enzo Ghigo

Note:

[1] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 17 del 2008.

[2] Il comma 3 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 del 2008.

[3] Il comma 3 ter dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 del 2008.

[4] Il comma 3 quater dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 del 2008.

[5] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 del 2008.