"Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF".
(B.U. 28 novembre 2002, n. 48)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Aliquota dell'addizionale regionale IRPEF)
1.
Per l'anno 2003, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'
articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive), come modificato dall'
articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
(Disposizioni in materia di federalismo fiscale), è fissata nella misura dell'1,4 per cento sul reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per tale imposta.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 novembre 2002
Enzo Ghigo