Legge regionale n. 26 del 11 novembre 2002  ( Versione vigente )
"Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio".
(B.U. 14 novembre 2002, n. 46)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità e oggetto)
1. 
La Regione Piemonte, in ottemperanza ai principi generali della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) riconosce la funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dall'ente Parrocchia, dagli Istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio, soggetto sociale ed educativo delle comunità locali, finalizzate alla promozione, all'accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, anche portatori di handicap, che vi accedono spontaneamente.
Art. 2. 
(Partecipazione ad organismi regionali)
1. 
La Regione, in fase di elaborazione del Programma regionale d'interventi nell'area minori, adolescenti e giovani, può invitare la Regione ecclesiastica piemontese della chiesa cattolica e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, a far parte di commissioni consultive e di organismi regionali che si occupano del settore, mediante rappresentanti da loro designati.
Art. 3. 
(Ruolo delle Parrocchie e degli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato)
1. 
La Regione riconosce, ai sensi dell' articolo 1, comma 4, della l. 328/2000 , la titolarità delle Parrocchie e degli altri soggetti di cui all'articolo 1 ad essere soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi che si realizzano negli oratori per la diffusione dello sport, la promozione di attività culturali nel tempo libero, per prevenire e contrastare l'emarginazione sociale, il disagio anche a causa di handicap e la devianza in ambito minorile.
Art. 4. 
(Protocolli d'intesa)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione si impegna a sottoscrivere un apposito protocollo d'intesa con la Regione ecclesiastica piemontese, le organizzazioni che rappresentano gli istituti cattolici, nonchè con gli altri soggetti di cui all'articolo 1.
2. 
I soggetti che possono beneficiare degli interventi della Regione Piemonte, di cui alla presente legge, accedono ai finanziamenti sulla base di presentazione di specifici progetti.
Art. 5. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.000.000,00 nel bilancio di previsione 2002.
2. 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2002 viene istituito il capitolo con la seguente denominazione: "Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio" nella Unità Previsionale di Base (UPB) 30041 (Politiche sociali - Altri soggetti pubblici - privato sociale - Titolo I - Spese correnti) con dotazione di euro 1.000.000,00 in termini di competenza e di cassa.
3. 
Agli oneri finanziari si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2002, in termini di competenza e di cassa, mediante rispettiva riduzione della dotazione finanziaria di euro 1.000.000,00 dall'UPB 09011 (Bilanci e Finanze - Titolo I - Spese correnti).
4. 
Per gli anni 2003 e 2004 si provvede con la stessa dotazione finanziaria dell'UPB 09011 del bilancio pluriennale 2002-2004.
5. 
Il presente provvedimento costituisce integrazione dell'elenco 4 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, ove viene aggiunta alla elencazione la voce "Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio ".
Art. 6. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto , ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 novembre 2002
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente William Casoni