Art. 2.
1.
Nell'ambito della proprie competenze, in coerenza con le disposizioni della
l.r. 44/2000
, la Regione provvede:
a)
all'attività di programmazione, ivi compresa l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, di seguito denominato piano regionale, e dei piani per la bonifica di aree inquinate, nonchè alla disincentivazione dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati;
b)
all'aggiornamento sistematico dell'andamento della produzione, della riduzione e della gestione dei rifiuti sul territorio piemontese;
c)
alla regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed il passaggio da tassa a tariffa, mediante l'adozione di procedure, di direttive, di indirizzi e criteri, anche ad integrazione di quelli emanati dallo Stato e di obblighi e divieti per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo;
d)
alla promozione della gestione integrata dei rifiuti al fine di ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, nonchè all'incentivazione della riduzione della produzione dei rifiuti, della riduzione dell'uso degli imballaggi anche attraverso accordi con la grande distribuzione, all'incentivazione ed all'utilizzo di beni prodotti con rifiuti;
e)
all'adozione del regolamento tipo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'articolo 4, da adottarsi da parte dei consorzi di bacino e successivamente da parte dei comuni ai sensi dell'
articolo 21, comma 2 del d.lgs. 22/1997
;
f)
alla definizione degli schemi di convenzione e di
statuto
da adottarsi da parte dei comuni e dei consorzi di bacino, per lo svolgimento delle competenze a livello di bacino e ambito territoriale ottimale;
g)
alla stipulazione di appositi accordi di programma o convenzioni con altre regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento in altre regioni di rifiuti urbani prodotti in Piemonte e viceversa, nonchè alla stipulazione di appositi accordi di programma, convenzioni ed intese con soggetti pubblici e privati indirizzati al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1;
h)
alla verifica della rispondenza dei programmi provinciali di gestione dei rifiuti, di seguito denominati programmi provinciali, ai principi ed agli obiettivi del piano regionale ed alla eventuale presa d'atto di cui all'articolo 6, comma 6;
i)
all'esercizio del potere sostitutivo in base all'
articolo 14 della l.r. 34/1998
nei confronti delle province in caso di inadempienza nello svolgimento delle competenze ad esse attribuite con la presente legge;
l)
all'attivazione di consulenze per approfondimenti tecnico-scientifici finalizzati all'ottimizzazione della gestione dei rifiuti, nonchè all'istituzione di apposite borse di studio;
m)
alla concessione di contributi ed incentivi a soggetti pubblici per la realizzazione ed il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, compreso il passaggio da tassa a tariffa, secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale e provinciale;
n)
alla concessione di contributi ai consorzi di bacino, di cui all'articolo 11, comma 1, che, per la gestione dei servizi previsti all'articolo 10, comma 1, si avvalgono delle cooperative sociali;
p)
alla definizione di criteri, modalità, obblighi, termini e procedure per la presentazione e l'utilizzo delle garanzie finanziarie per il corretto svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti, di recupero dei rifiuti con procedura ordinaria, nonchè di recupero con procedura semplificata;
q)
alla definizione del quantitativo minimo annuo di carta riciclata che le amministrazioni pubbliche devono utilizzare, nonchè alla concessione di incentivi finalizzati alla sensibilizzazione all'uso di materiale riciclato;
r)
alla promozione a livello regionale di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione, tenuto conto delle necessità esistenti sul territorio e con gli obiettivi di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della riduzione e del recupero dei rifiuti stessi;
s)
all'individuazione di forme di semplificazione amministrativa per enti e imprese che adottino sistemi di gestione ambientale;
t)
ad incentivare lo sviluppo di tecnologie pulite, la valorizzazione dei rifiuti, l'utilizzo del materiale riciclato, la produzione di beni di consumo ecologicamente compatibili, la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti tramite la promozione di accordi di programma e la concessione di contributi ed incentivi a soggetti privati, nel rispetto della regola comunitaria del 'de minimis';
u)
alla concessione di incentivi per la rilocalizzazione degli impianti di trattamento sulla base dei criteri stabiliti dal piano regionale, nel rispetto della regola comunitaria del 'de minimis';
v)
alla predisposizione dei criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, in attesa dell'emanazione degli stessi da parte dello Stato ai sensi dell'
articolo 18, comma 2, lettera d) del d.lgs. 22/1997
.
2.
Le competenze di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u) e v) sono esercitate dalla Giunta regionale. Sulle competenze di cui al comma 1, lettere b), e), f), g), h), i), m), n), o), p), q), r), t), u) e v) la Giunta regionale fornisce semestralmente un aggiornamento alla competente commissione consiliare.