La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nella lettera n) del comma 2 dell'articolo 2 le parole "nonché di trasporto energetico non riservate alle competenze dello Stato" sono state abrogate ad opera della lettera o del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 23 del 2015.
[2] La lettera e del comma 1 dell'articolo 3 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 13 del 2007.
[3] La lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 è stata abrogata dalla lettera p del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 23 del 2015.
[4] Il comma 1 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 17 del 2013.
[5] Il comma 6 bis dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 14 del 2006.
[6] Il comma 6 ter dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 14 del 2006.
[7] Il comma 6 quater dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 14 del 2006.