Legge regionale n. 22 del 30 settembre 2002  ( Versione vigente )
"Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18".
(B.U. 03 ottobre 2002, n. 40)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
(...)
Art. 2.[2] 
(...)
Art. 3.[3] 
(...)
Art. 4.[4] 
(...)
Art. 5.[5] 
(...)
Art. 6.[6] 
(...)
Art. 7.[7] 
(...)
Art. 8.[8] 
(...)
Art. 9.[9] 
(...)
Art. 10. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/1999 , così come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2000, n. 20 (Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture extralberghiere) e modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica)) è sostituito dal seguente: "
1.
I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono le piccole e medie imprese anche enti no profit operanti nel settore del turismo, i privati proprietari di unità immobiliari da destinarsi ad alloggi vacanze, gli esercenti l'attività di "bed and breakfast", la ristorazione, le aziende agrituristiche ed i servizi a supporto delle attività del tempo libero dei turisti, ivi compresi gli impianti di risalita.
".
Art. 11.[10] 
(...)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 settembre 2002
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente William Casoni

Note: