La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 296 del 22/09/2003 pubblicata sulla G.U. n. 39 del 1/10/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002).
[2] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 296 del 22/09/2003 pubblicata sulla G.U. n. 39 del 1/10/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002).
[3] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 296 del 22/09/2003 pubblicata sulla G.U. n. 39 del 1/10/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002).
[4] L'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 del 2008.
[5] Il comma 4 dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 2 del 2003.
[6] Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 dopo la parola "idrauliche" sono state inserite le parole "nonchè alla determinazione dei relativi canoni" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 del 2004.
[7] Il comma 4 dell'articolo 14 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 2 del 2003.
[8] Il comma 3 dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 2 del 2003.
[9] Il comma 4 dell'articolo 15 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 2 del 2003.
[10] L'articolo 18 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 2 del 2003.