La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 296 del 22/09/2003 pubblicata sulla G.U. n. 39 del 1/10/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002).
[2] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 296 del 22/09/2003 pubblicata sulla G.U. n. 39 del 1/10/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002).
[3] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 296 del 22/09/2003 pubblicata sulla G.U. n. 39 del 1/10/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002).