(Istituzione dell'organismo pagatore)
1.
È istituita, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in Agricoltura per il Piemonte, di seguito denominata Agenzia.
2.
All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune; all'Agenzia possono essere attribuite funzioni di organismo pagatore di leggi nazionali e regionali.
3.
L'Agenzia è ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica.
4.
Lo Statuto dell'Agenzia è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, entro il 30 giugno 2007, sentita la Commissione consiliare competente.
[2]
5.
Sono organi dell'Agenzia il Direttore, nominato dalla Giunta regionale, e il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio regionale.
6.
La dotazione organica dell'Agenzia, nella fase di prima attuazione, è definita in complessive 50 unità, ripartite nel modo seguente: n. 40 categoria D, n. 9 categoria C e n. 1 categoria B. A tale personale si applica il trattamento giuridico ed economico del personale della Regione. Nei limiti di tale dotazione organica, il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Agenzia. Tale inquadramento è subordinato al superamento di apposito concorso ed al possesso dei requisiti di legge per l'accesso alle categorie previste dai contratti collettivi nazionali del comparto cui appartiene la Regione.
6 bis.
In relazione al processo di evoluzione organizzativa e funzionale in atto, la Giunta regionale è autorizzata ad adeguare la dotazione organica dell'Agenzia in funzione degli effettivi fabbisogni di personale.
[3]
7.
L'Agenzia acquisisce a titolo gratuito il patrimonio di beni mobili, attualmente in dotazione dell'organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, e subentra nei contratti in essere.
Art. 3.
(Collaborazioni)
1.
Mediante apposite convenzioni, l'organismo pagatore può avvalersi della collaborazione dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) abilitati ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001 (Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola), e successive modifiche ed integrazioni.
2.
I beneficiari possono presentare le domande di aiuti, premi e contributi comunitari agli enti competenti per l'istruttoria sia direttamente sia tramite i CAA.
(Disposizioni finanziarie)
1.
Per le spese di funzionamento dell'Agenzia e per gli eventuali oneri per le anticipazioni per temporanee deficienza di cassa è autorizzata a partire dall'anno 2012 la spesa massima annua di 5.000.000,00 euro a valere sull'UPB DB11001 (Agricoltura Segreteria Direzione 11 Titolo I: spese correnti).
[6]
1 bis.
A partire dall'esercizio finanziario 2022 è autorizzata la spesa corrente massima annua di euro 5.420.000,00 per l'anno 2022, di euro 5.730.000,00 per l'anno 2023 e di euro 6.370.000,00 per l'anno 2024 nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024
[7]
2.
I rapporti finanziari fra Regione Piemonte e organismo pagatore sono regolati da apposita convenzione.