Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002  ( Versione vigente )
"Misure urgenti per l'avviamento al lavoro di soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti".
(B.U. 21 febbraio 2002, n. 8)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Modificazioni l.r. 28/1993 )
1. 
Dopo l' articolo 13 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) è aggiunto il seguente articolo 14: "
Art. 14.
(Estensione dei benefici)
1.
Sono altresì ammessi ai benefici stabiliti all'articolo 13, comma 3, nel rispetto della regola comunitaria del 'de minimis ', le imprese o cooperative che assumano tossicodipendenti o alcoldipedenti in trattamento presso i servizi pubblici per le tossicodipendenze o presso gli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , ed ex tossicodipendenti o alcoldipendenti che abbiano concluso un percorso riabilitativo da non più di 24 mesi.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 febbraio 2002
Enzo Ghigo