Legge regionale n. 5 del 18 febbraio 2002  ( Versione vigente )
"Norme relative alla costituzione, alla nomina ed al funzionamento delle commissioni provinciali espropri".
(B.U. 21 febbraio 2002, n. 8)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Commissione provinciale espropri)
1. 
Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità è istituita in ogni provincia, ai sensi dell' articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , come modificato dall' articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , la commissione provinciale espropri, di seguito denominata in breve commissione.
2. 
La commissione determina:
a) 
i valori agricoli medi dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, nell'ambito delle singole regioni agrarie così come delimitate dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT);
b) 
le indennità definitive di espropriazione;
c) 
le indennità di occupazione;
d) 
eventuali valori di altra natura previsti dalla normativa vigente.
3. 
La commissione è composta:
a) 
dal presidente dell'amministrazione provinciale o da suo delegato, che la presiede;
b) 
dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o suo delegato;
c) 
dal responsabile del settore decentrato opere pubbliche e difesa del suolo della Regione o suo delegato;
d) 
dal presidente dell'Agenzia territoriale per la casa o suo delegato;
e) 
da due esperti in materia urbanistica ed edilizia;
f) 
da quattro esperti in materia di agricoltura e foreste, di cui tre su proposta delle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative ed uno su proposta delle associazioni di categoria della proprietà fondiaria maggiormente rappresentative.
[1]
4. 
Per la determinazione delle indennità relative ad aree edificabili, così come definite dall' articolo 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , o comunque aventi vocazione ulteriore e diversa dell'agricola, la commissione è integrata, a mero titolo consultivo, senza diritto di voto, dal legale rappresentante dell'ente espropriante o suo delegato.
5. 
Le deleghe di cui al comma 3 sono comunicate per iscritto al presidente della provincia unitamente alla dichiarazione di accettazione espressa dai delegati ed hanno validità, salvo revoca, dimissioni anticipate o decadenza, fino alla scadenza del mandato della commissione.
6. 
La costituzione della commissione e la nomina degli esperti di cui al comma 3, lettere e) e f), nonchè di eventuali altri componenti previsti dalla normativa in vigore, sono delegate alle province presso cui hanno sede le commissioni.
7. 
La commissione resta in carica sino al termine della corrispondente legislatura regionale e, comunque, fino al suo rinnovo, che deve avvenire nei termini di legge.
8. 
Il provvedimento di costituzione della commissione è comunicato alla Regione e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale.
9. 
In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive della commissione, i membri esperti decadono dalla carica. Il segretario della commissione provvede a darne comunicazione al presidente della provincia per la sostituzione che avviene negli stessi modi di cui ai commi 6, 7 e 8. Analogamente si procede in caso di dimissioni o di decesso.
Art. 2. 
(Attività e funzionamento della commissione)
1. 
Nell'adempimento dei compiti istituzionali la commissione assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari nonchè alle direttive emanate dalla Regione. Per lo svolgimento delle proprie attività può adottare specifico regolamento interno.
2. 
Entro il 15 gennaio di ogni anno la commissione provvede ad approvare le tabelle dei valori agricoli medi di cui all' articolo 16 della l. 865/1971 , nonchè eventuali valori di altra natura previsti dalla normativa in vigore e a trasmetterli alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
3. 
Ove i valori di cui al comma 2 non pervengano alla Regione entro il 31 gennaio sono confermati i valori determinati per l'anno precedente.
4. 
Le tabelle dei valori agricoli medi sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. 
Le sedute della commissione sono valide in presenza della maggioranza dei componenti e le determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti assume prevalenza il voto del presidente.
6. 
Nel computo delle presenze per la validità delle sedute non si tiene conto dell'eventuale presenza del legale rappresentante dell'ente espropriante.
7. 
Per le deliberazioni concernenti la determinazione delle indennità commisurate al valore agricolo e la determinazione delle indennità relative agli immobili di cui all'articolo 1, comma 4, occorre la partecipazione, rispettivamente, di almeno uno degli esperti in materia di agricoltura e foreste e di almeno uno degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia.
8. 
La commissione provvede a determinare le indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, ovvero gli indennizzi e le valutazione di altra natura previsti dalla normativa in vigore, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta effettuata dal competente organo ovvero entro trenta giorni dalla data di ricevimento di eventuali atti integrativi richiesti.
9. 
Le determinazioni di cui al comma 8 sono inviate all'organo richiedente nonchè all'ente espropriante, salvo che questi coincidano in un unico soggetto.
Art. 3. 
(Segreteria della commissione)
1. 
I compiti concernenti il funzionamento delle commissioni sono delegati alle province che a tal fine provvedono a costituire un ufficio di segreteria per ciascuna commissione, assegnando ad esso il personale necessario.
2. 
Le funzioni di segretario della commissione sono attribuite con provvedimento dell'amministrazione provinciale ad un dipendente dell'amministrazione stessa in attività di servizio ed appartenente a categoria non inferiore alla C.
3. 
In caso di assenza o impedimento del segretario è data facoltà all'amministrazione provinciale di nominare un funzionario per lo svolgimento delle funzioni vicarie, anch'esso in attività di servizio e di categoria non inferiore alla C.
4. 
Il segretario della commissione ha il compito di:
a) 
redigere i verbali delle riunioni riportandoli in apposito registro con l'indicazione dei componenti presenti;
b) 
curare i rapporti fra la commissione e gli enti e gli organi richiedenti le determinazioni nonchè con la Regione;
c) 
predisporre e raccogliere la documentazione relativa alle trasferte ed alle presenze dei componenti la commissione ai fini della corresponsione dei relativi emolumenti;
d) 
curare la raccolta dei dati complessivi annuali relativi alle determinazioni effettuate dalla commissione e trasmetterli, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alla Regione;
e) 
curare tutti gli adempimenti comunque necessari al funzionamento della commissione.
Art. 4. 
(Trattamento economico)
1. 
Ai componenti di cui all'articolo 1, comma 3, lettere e) e f), sono riconosciute per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione, che comunque non possono essere superiori a sei per ogni mese, le competenze previste dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 .
2. 
Tali competenze sono liquidate periodicamente dalle province.
Art. 5. 
(Disposizione finanziaria)
1. 
Alle spese di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni conferite con la presente legge si provvede mediante trasferimenti alle province. Per l'ammontare di tali trasferimenti, determinati per l'anno 2002 in euro 51.646,00, si provvede, nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, con lo stanziamento del capitolo 16005 appartenente all'unità previsionale di base (UPB) n. S1071 (Gabinetto Presidenza della Giunta Funzioni conferite agli enti locali Titolo I spese correnti) del bilancio della Regione per l'esercizio 2002.
2. 
Per gli anni 2003 e 2004 si provvede con la dotazione finanziaria dell'UPB n. S1071 del bilancio pluriennale 2002-2004.
Art. 6. 
(Norma finale)
1. 
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le norme recate dalla l. 865/1971 , nonchè la normativa vigente in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 febbraio 2002
Enzo Ghigo

Note:

[1] La lettera f del comma 3 dell'articolo 1 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 5 del 2012.