Legge regionale n. 4 del 04 febbraio 2002  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 'Istituzione della Zona di Salvaguardia dell'Alpe Devero ' ".
(B.U. 07 febbraio 2002, n. 6)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 7 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 (Istituzione della Zona di Salvaguardia dell'Alpe Devero) è sostituito dal seguente: "
Art. 7.
(Vigilanza)
1.
La vigilanza sull'area di cui alla presente legge è affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e di pesca, al Corpo forestale dello Stato e, previa apposita convenzione tra i soggetti gestori dell'area protetta e l'ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero, al personale di vigilanza dell'ente medesimo.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 febbraio 2002
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente William Casoni