"Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 'Istituzione della Zona di Salvaguardia dell'Alpe Devero ' ".
(B.U. 07 febbraio 2002, n. 6)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
L'
articolo 7 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 (Istituzione della Zona di Salvaguardia dell'Alpe Devero) è sostituito dal seguente: "
(Vigilanza)
La vigilanza sull'area di cui alla presente legge è affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e di pesca, al Corpo forestale dello Stato e, previa apposita convenzione tra i soggetti gestori dell'area protetta e l'ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero, al personale di vigilanza dell'ente medesimo. ".
Art. 7.
1.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 febbraio 2002
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente William Casoni