Legge regionale n. 2 del 21 gennaio 2002  ( Versione vigente )
"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni)".
(B.U. 24 gennaio 2002, n. 4)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) la parola "
sette
" è sostituita da "
otto
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 1/2001 è sostituito dai seguenti: "
2.
Allorchè il CO.RE.COM. debba procedere a votazione e si verifichi un caso di parità il voto del Presidente conta il doppio.
2 bis.
Il CO.RE.COM., nella sua prima seduta, elegge un Vicepresidente espresso dalla minoranza.
".
3. 
Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 1/2001 , dopo le parole "
Al Presidente
" sono aggiunte le parole "
al Vicepresidente.
"
Art. 2. 
(Norma transitoria)
1. 
In sede di prima applicazione il Consiglio regionale procede all'integrazione del Comitato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 gennaio 2002
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente William Casoni