La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016.
[2] L'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016.
[3] L'articolo 3 è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016.
[4] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016.
[5] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016.
[6] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016.
[7] L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016.
[8] Il comma 1 dell'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016.
[9] Il comma 2 dell'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016.
[10] L'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016.
[11] Nel comma 1 dell'articolo 12 le parole "2, 3, 4, 5, 6, 7" sono state soppresse ad opera della lettera f) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016.