"Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale".
(B.U. 03 gennaio 2002, n. 1)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2002 non sono più applicate le tasse sulle concessioni regionali di cui ai numeri d'ordine della tariffa allegata al
decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230
(Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'
articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281
, come sostituito dall'
articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158
), della
legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60
(Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale) e della
legge regionale 22 dicembre 2000, n. 60
(Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale):
a)
n. 23 - Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio;
b)
n. 47 - Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di arti e mestieri.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 dicembre 2001
Enzo Ghigo