Legge regionale n. 35 del 20 dicembre 2001  ( Versione vigente )
"Estinzione anticipata di mutui contratti a pareggio del disavanzo dei bilanci regionali di anni precedenti. Abrogazione della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3 ".
(B.U. 27 dicembre 2001, n. 52)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Estinzione anticipata di mutui)
1. 
La Giunta regionale può provvedere all'estinzione anticipata di precedenti mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato ed è autorizzata ad assumere nuovi mutui purché l'onere annuale di ammortamento di questi ultimi consenta la realizzazione di apprezzabili economie di spesa.
2. 
In alternativa all'assunzione di nuovi mutui, se più conveniente, è possibile provvedere mediante emissione di prestiti obbligazionari.
3. 
E' possibile provvedere all'estinzione anticipata dei mutui anche utilizzando quote dell'avanzo di amministrazione. L'utilizzo delle quote dell'avanzo di amministrazione tiene conto dei tempi tecnici di utilizzazione delle eventuali economie di fondi statali assegnati con vincolo di destinazione, facendone, di conseguenza, slittare la reimpostazione.
Art. 2. 
(Movimenti finanziari)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, si fa fronte con le disponibilità del capitolo di entrata 2745 e del capitolo di spesa 30088 del bilancio per l'anno finanziario 2002.
2. 
Agli eventuali oneri derivanti dall'estinzione dei mutui si fa fronte con le disponibilità dei capitoli 15850 e 30070 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002.
Art. 3. 
1. 
E' abrogata la legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3 (Estinzione anticipata di mutui contratti a pareggio del disavanzo dei bilanci regionali di anni precedenti).
Art. 4. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 dicembre 2001
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente William Casoni