Legge regionale n. 32 del 19 novembre 2001  ( Versione vigente )
"Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei Consiglieri regionali, ai sensi dell' articolo 122, comma 4, della Costituzione ".
(B.U. 28 novembre 2001, n. 48)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La presente legge, a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza riservata ai componenti del Consiglio regionale dall' articolo 122, comma 4 della Costituzione , definisce le procedure per il giudizio di valutazione di insindacabilità dei Consiglieri regionali.
Art. 2. 
(Principi)
1. 
I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
2. 
Nella fattispecie di cui al comma 1 sono ricomprese tutte le attività che costituiscono esplicazione della funzione consiliare tipica, sia delle attribuzioni direttamente affidate al Consiglio regionale dalla Costituzione e dallo Statuto o da altre fonti normative cui la stessa Costituzione rinvia, nonché quelle collegate da nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo legislativo regionale.
3. 
Il Consiglio regionale è l'organo competente a valutare la insindacabilità della condotta eventualmente addebitata ad un proprio membro.
Art. 3. 
(Valutazione di insindacabilità)
1. 
Qualora un Consigliere sia chiamato a rispondere davanti all'autorità giudiziaria per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni, ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, il quale investe della questione il Consiglio regionale.
2. 
Il Consiglio regionale procede alla valutazione di insindacabilità e si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni.
3. 
Qualora il Consiglio regionale deliberi con provvedimento motivato la insindacabilità del Consigliere, il Presidente del Consiglio regionale trasmette immediatamente la deliberazione all'Autorità giudiziaria titolare del procedimento giudiziario, per quanto di competenza.
Art. 4. 
(Istruttoria)
1. 
La Giunta per le elezioni è l'organismo interno consiliare che ha il compito di procedere all'istruttoria della valutazione di insindacabilità e di riferire al Consiglio ai fini dell'assunzione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 novembre 2001
Enzo Ghigo