La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'art. 5 della l.r. 25/2011 detta diposizioni integrative in materia.
[2] L'articolo 1 è stato abrogato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 16 del 2012.
[3] L'articolo 2 è stato abrogato dal comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 16 del 2012. Per i consiglieri in carica fino alla IX legislatura continua ad applicarsi quanto disposto dall' articolo 2 della l.r. 24/2001 .
[4] Questo Capo è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25 del 2011. a decorrere dalla X Legislatura, con l'eccezione del comma 2 bis dell'articolo 6 che viene abrogato contestualmente all'entrata in vigore della stessa l.r 25/2011.
[5] In deroga a quanto previsto da questo articolo, con l'entrata in vigore della l.r. 14/2010, ai consiglieri regionali in carica nella IX legislatura è corrisposto l'ammontare dell'eventuale indennità di fine mandato maturato nelle legislature precedenti calcolato secondo la normativa vigente al termine dell'VIII legislatura, dedotto quanto già erogato a titolo di anticipazione
[6] L'indennità di fine mandato spettante ai consiglieri in carica nell'VIII legislatura e non rieletti nella IX legislatura è determinata secondo la normativa vigente al termine dell'VIII legislatura.
[7] L'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1 del 2016. Il comma 1 dell'art. 12 della l.r. 1/2016 ha disposto l'entrata in vigore di questa disposizione a decorrere dal 1/02/2016.
[8] Nel comma 1 dell'articolo 13 le parole "un acconto" sono state sostituite dalle parole "un'anticipazione" ad opera del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 16 del 2012.
[9] Nel comma 2 dell'articolo 13 le parole "dell'acconto" sono state sostituite dalle parole "dell'anticipazione" ad opera del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 16 del 2012.
[10] Nel comma 3 dell'articolo 13 le parole "L'acconto" sono state sostituite dalle parole "L'anticipazione" ad opera del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 16 del 2012.
[11] Nel comma 4 dell'articolo 13 le parole "di acconto" sono state sostituite dalle parole "di anticipazione" ad opera dal comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 16 del 2012.