Legge regionale n. 18 del 06 agosto 2001  ( Versione vigente )
"Modifiche all' articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali), come da ultimo modificata dalla legge regionale 9 marzo 2001, n. 4 ".
(B.U. 14 agosto 2001, n. 33)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 10/1972 , come da ultimo modificata dalle leggi regionali 50/2000 e 4/2001 le parole "
dal luogo di residenza presso le sedi delle istituzioni dell'Unione Europea
", sono sostituite da: "
dal luogo di residenza in località dell'Unione Europea
"; le parole: "
nel caso di uso del mezzo aereo il rimborso spese massimo annuo non può superare l'equivalente di
", sono sostituite da: "
il rimborso delle spese per l'uso del mezzo aereo non può superare il limite massimo annuo costituito dall'equivalente di
"; le parole: "
il rimborso è corrisposto nella misura e modalità prevista dall' articolo 10, comma 5, della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione)
", sono sostituite da: "
spettano altresì l'indennità chilometrica di cui all'articolo 2, come da ultimo modificato dalle leggi 50/2000 e 4/2001, ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse. In relazione a ciascun viaggio, ad ogni consigliere è riconosciuto inoltre il rimborso delle spese relative all'uso dei taxi necessario sia per il raggiungimento del luogo di destinazione della stazione ferroviaria o dell'aeroporto, sia per raggiungere la stazione ferroviaria o l'aeroporto al ritorno
".
2. 
All' articolo 3 della legge regionale n. 10/1972 , sono aggiunti i seguenti commi: "
3 bis.
Ai Consiglieri regionali è altresì riconosciuto il rimborso delle spese per ulteriori viaggi in località del territorio nazionale nell'ambito di un budget annuo di 10 viaggi per ogni gruppo consiliare, determinato in conformità con le disposizioni dei commi precedenti e il cui utilizzo è disposto dal Presidente del Gruppo Consiliare.
3 ter.
Qualora il Consigliere non utilizzi i viaggi a propria disposizione, questi vengono ricompresi nel budget del gruppo di cui al comma 3 bis, nella misura massima di due viaggi in Italia e uno in località dell'Unione Europea per ciascun Consigliere.
3 quater.
Nel caso di cessazione dalla carica per dimissioni, decadenza, termine della legislatura, il numero dei viaggi a disposizione di ogni Consigliere è parametrato in base all'effettivo periodo di vigenza del mandato.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 agosto 2001
Enzo Ghigo