Legge regionale n. 13 del 16 luglio 2001  ( Versione vigente )
"Autorizzazione, limiti e condizioni per conferimenti in conto capitale in società partecipate in liquidazione".
(B.U. 25 luglio 2001, n. 30)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Al fine di evitare l'apertura di procedure concorsuali in capo alla PAPAC S.p.A., EC.BIC S.p.A., PROMARK S.p.A., e allo scopo quindi di preservare, quale indispensabile presupposto per una migliore efficacia gestionale, l'affidamento dei terzi nella solvibilità delle imprese in cui la Regione ha una diretta partecipazione, possono essere autorizzati durante la fase liquidatoria, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge, conferimenti in conto capitale nelle predette società.
Art. 2. 
(Limiti e condizioni)
1. 
I conferimenti sono autorizzati a condizione che:
a) 
risultino indispensabili per ovviare alla manifesta insufficienza dei fondi disponibili rispetto ai debiti sociali;
b) 
risultino proporzionali alla quota azionaria posseduta e calcolati su un importo, complessivamente richiesto ai soci, idoneo a soddisfare l'insieme delle pretese creditorie;
c) 
i soci disponibili al conferimento rappresentino almeno la metà del capitale sociale;
d) 
l'effettivo versamento sia subordinato alla previa adesione dei creditori al rimborso del credito nella misura resasi concretamente possibile;
e) 
risultino prodromici alla fine delle operazioni di liquidazione ed alla conseguente estinzione della società che dovrà intervenire entro l'esercizio successivo a quello in cui viene effettuato il conferimento.
Art. 3. 
(Competenza)
1. 
Verificata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, la Giunta regionale decide, previa acquisizione dai liquidatori dei necessari elementi conoscitivi e valutativi, se effettuare i conferimenti, stabilendone l'ammontare nel rispetto dei limiti di cui alla presente legge. Della decisione viene data preventiva informazione alla competente commissione consiliare.
2. 
I liquidatori che non ottemperano o ritardano gli adempimenti richiesti ai sensi del comma 1 ovvero, effettuati i conferimenti, non rispettano il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) sono revocati dall'Assemblea o, qualora la Regione non esprima da sola i voti sufficienti, sono proposti per la revoca.
Art. 4.[1] 
(...)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 luglio 2001
Enzo Ghigo

Note: