La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 2 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 3 del 2015.
[2] Il comma 6 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 38 del 2009.
[3] Nel comma 6 bis dell'articolo 3 le parole "e del territorio di riferimento " sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 3 del 2015.
[4] Il comma 6 ter dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 38 del 2009.
[5] Il comma 6 quater dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 38 del 2009.
[6] Nel comma 2 dell'articolo 5 le parole "e uno designato dall'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale, qualora esistente." sono state soppresse ad opera del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 38 del 2009.
[7] Il comma 6 dell'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.
[8] Il comma 1 bis dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 3 del 2015.
[9] Nel comma 2 dell'articolo 7 le parole "la località o il territorio di riferimento delle attività" sono state soppresse ad opera del comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 3 del 2015.
[10] Il comma 1 bis dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 38 del 2009.
[11] Il comma 1 ter dell'articolo 8 è stato abrogato dal comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 3 del 2015.
[12] Il comma 1 quater dell'articolo 8 è stato abrogato dal comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 3 del 2015.
[13] L'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.