Legge regionale n. 33 del 26 novembre 2001  ( Versione vigente )
"Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 'Ordinamento della professione di maestro di scì e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 'Ordinamento della professione di guida alpina '".
(B.U. 05 dicembre 2001, n. 49)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione disciplina le attività professionali di servizio al turista, al fine di favorire la qualificazione dei servizi, la tutela dell'utente, la valorizzazione delle risorse turistiche e lo sviluppo dell'economia turistica, nel rispetto dell'ambiente.
Art. 2. 
(Specializzazione e specialità. Definizione delle figure professionali)
1. 
In relazione alle caratteristiche tecniche, all'evoluzione e alle esigenze del mercato, le figure professionali possono caratterizzarsi in specializzazioni o articolarsi in specialità.
2. 
Si intende per specializzazione l'arricchimento delle competenze professionali della figura di base mediante conoscenze aggiuntive concernenti una determinata area, o attrattiva, o tecnica o tipologia di utente.
3. 
Si intende per specialità l'articolazione della figura professionale di base in figure professionali che si caratterizzano in modo autonomo per il tipo di attività, le tecniche e le attrezzature utilizzate e le conoscenze professionali.
4. 
Le specializzazioni e le specialità professionali sono definite con deliberazioni della Giunta regionale.
5. 
Le figure professionali sono individuate a seguito di un'indagine di rilevazione dell'esigenza di specifiche professionalità nell'ambito di programmi di sviluppo turistico. Tali figure professionali sono definite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento deliberativo, previo parere della competente Commissione consiliare.
Art. 2 bis.[1] 
L'esercizio professionale delle guide turistiche abilitate non è soggetto a vincoli territoriali, fatti salvi i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013).
Art. 3. 
(Abilitazione professionale)
1. 
L'abilitazione all'esercizio delle professioni relative alle figure di cui all'articolo 2, comma 5, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di qualificazione ed il superamento di una prova finale di accertamento.
2. 
I corsi di qualificazione sono organizzati dai soggetti formativi previsti dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione ed orientamento professionale), e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei programmi approvati dalla Giunta regionale, e sono riconosciuti dalle Province.
3. 
I requisiti per l'ammissione ai corsi di qualificazione e per il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1, sono determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fermo restando l'obbligo del diploma di scuola media superiore e della conoscenza di una o più lingue straniere per le figure di guida turistica e di accompagnatore turistico e del diploma di scuola media superiore per la figura di animatore turistico.
4. 
Per le qualifiche di istruttore nautico, e relative specialità, e di accompagnatore di turismo equestre, tra quelle individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 5, la Provincia riconosce altresì, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 7, i titoli equivalenti rilasciati secondo le rispettive competenze tecniche dalle Federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
5. 
L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova attitudinale.
6. 
La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al comma 3, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei titoli professionali relativi alle figure di cui all' articolo 2, comma 5, conseguiti in altre regioni italiane o in Stati esteri ai fini del conseguimento dell'abilitazione e dell'iscrizione nell'elenco di cui all' articolo 7, tenuto conto, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 e, per i cittadini di altri Stati esteri, di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ).
[2]
6 bis. 
I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, sono abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche.
[3]
6 ter. 
I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente sono abilitati all'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.
[4]
6 quater 
La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per le verifiche delle conoscenze di cui ai commi 6 bis e 6 ter.
[5]
Art. 4. 
(Programmi dei corsi e degli esami)
1. 
I programmi dei corsi di qualificazione e le modalità ed i criteri degli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale e per il rilascio delle abilitazioni previste dalla presente legge, nonchè delle specializzazioni e specialità, sono approvati dalla Giunta regionale.
2. 
I programmi di cui al comma 1 stabiliscono anche i criteri per il riconoscimento di eventuali crediti formativi.
3. 
I corsi sono organizzati secondo gli obiettivi, i principi e le procedure di cui alla l.r. 63/1995 .
4. 
I corsi di aggiornamento hanno, di norma, per oggetto le stesse materie dei corsi di qualificazione e si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza.
5. 
I corsi di specializzazione hanno valenza di tipo regionale e sono organizzati e pubblicizzati anche in coordinamento tra le Province dove si svolgono effettivamente.
Art. 5. 
(Commissioni d'esame)
1. 
Le commissioni d'esame sono nominate dalla Provincia.
2. 
Con deliberazione della Giunta regionale è stabilita la composizione delle commissioni d'esame per ciascuna delle professioni individuate, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dalla presente legge, garantendo la presenza di almeno tre esperti nelle materie d'esame, di cui uno designato dal soggetto che ha organizzato il corso.
[6]
3. 
Le commissioni sono integrate da esperti nelle lingue straniere, qualora queste siano previste dal programma d'esame.
4. 
Per ogni commissione possono essere nominati dei membri supplenti.
5. 
I compensi ai Presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici sono corrisposti ai sensi della legge regionale 4 agosto 1997, n. 44 (Sostituzione dell' articolo 25 bis della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 ''Disciplina delle attività di formazione professionale '', richiamato in vigore dall' articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 36 ''Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 'Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale ''').
6. 
(...)
[7]
Art. 6. 
(Aggiornamento professionale)
1. 
I corsi di aggiornamento sono obbligatori ogni cinque anni di attività e si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza. Il mancato conseguimento di tale attestato per oltre tre anni dalla scadenza di detto termine comporta la cancellazione dagli elenchi professionali di cui all'articolo 7.
2. 
Il professionista impossibilitato a frequentare il corso di aggiornamento a causa di malattia o altro comprovato motivo di forza maggiore è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento.
Art. 7. 
(Elenchi professionali)
1. 
Coloro che hanno conseguito l'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 vengono iscritti in appositi elenchi, dietro richiesta dell'interessato. La cancellazione dagli elenchi è disposta per la perdita dei requisiti soggettivi o a richiesta dell'interessato, ovvero per la mancata frequenza dei corsi di aggiornamento obbligatori.
1 bis. 
L'iscrizione negli elenchi professionali è effettuata in funzione della sede dell'attività professionale.
[8]
2. 
La Provincia cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi di coloro che sono abilitati all'esercizio delle professioni turistiche. Negli elenchi viene specificata la professione, la specializzazione o specialità, le lingue conosciute, la frequenza dei corsi di aggiornamento; negli elenchi viene altresì annotato se gli iscritti esercitano effettivamente l'attività.
[9]
3. 
La Provincia rilascia agli iscritti negli elenchi un tesserino che attesta l'iscrizione, l'abilitazione posseduta e le eventuali specializzazioni o specialità.
4. 
La Provincia provvede ad inviare periodicamente gli elenchi aggiornati alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, di cui al Capo III della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza, e informazione turistica in Piemonte), ai fini di informazione ai turisti.
Art. 8. 
(Esercizio delle professioni)
1. 
L'esercizio delle professioni di cui all'articolo 2, comma 5, è riservato a coloro che hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 3 e sono iscritti negli elenchi professionali di cui all'articolo 7.
1 bis. 
La Giunta regionale individua le professioni turistiche che comportano particolari rischi per gli utenti e disciplina le modalità con cui i soggetti che le esercitano si muniscono di assicurazione di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale.
[10]
1 ter. 
(...)
[11]
1 quater. 
(...)
[12]
Art. 9. 
(Limiti di applicazione della legge)
1. 
Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) 
al direttore o ai dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio che svolgono attività di accoglienza, assistenza ed accompagnamento dei clienti delle agenzie;
b) 
a coloro che svolgono, a titolo gratuito, le attività disciplinate dalla presente legge a favore di soci ed assistiti di enti ed organismi, che operano senza fine di lucro per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali ovvero operino, su incarico di un ente locale, in ragione di conoscenze specialistiche;
c) 
alle attività didattiche o di educazione ambientale svolte da esperti, anche sui luoghi oggetto di studio, rivolte a scuole di ogni ordine e grado.
2. 
È fatto divieto a coloro che svolgono, ai sensi del comma 1, le attività disciplinate dalla presente legge di fregiarsi dei titoli professionali di cui all'articolo 2, comma 5.
Art. 10. 
(Organizzazione dei servizi turistici)
1. 
Gli organismi costituiti dai soggetti professionali disciplinati dalla presente legge, al fine di prestare in modo organizzato e strutturato i servizi turistici attinenti al proprio campo di competenza professionale, sono iscritti in elenchi tenuti ed aggiornati dalla Provincia.
2. 
Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 gli organismi costituiti nelle forme previste dal codice civile , che abbiano organico, strutture ed attrezzature adeguate in rapporto al tipo di attività che intendono svolgere.
3. 
La domanda per l'iscrizione nell'elenco deve essere presentata alla Provincia e deve indicare: i servizi turistici prestati, l'elenco dei soggetti professionali che fanno parte dell'organismo richiedente, la sede, le modalità di funzionamento, le strutture e le attrezzature, il territorio nel quale viene svolta l'attività.
4. 
La Provincia rilascia agli organismi iscritti nell'elenco un attestato di iscrizione.
Art. 11.[13] 
(...)
Art. 12. 
(Ingresso gratuito)
1. 
Le guide turistiche e gli accompagnatori naturalistici nell'esercizio della propria attività professionale sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e le altre strutture aventi simili caratteristiche di proprietà della Regione e degli enti locali, purchè rientranti negli ambiti della propria competenza professionale.
Art. 13. 
(Sanzioni amministrative)
1. 
Chi svolge le attività riservate alle figure professionali di cui all'articolo 2, comma 5, senza essere provvisto di abilitazione e senza essere iscritto negli elenchi provinciali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione (516 euro) a lire 5 milioni (2.582 euro).
2. 
Gli operatori del settore turistico che, per le attività di cui all'articolo 2, comma 5, si avvalgono di persone non provviste di abilitazione e non iscritte negli elenchi provinciali sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni (1.549 euro) a lire 10 milioni (5.165 euro).
3. 
L'uso del titolo di iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 10 da parte di organismi che non ne sono iscritti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 3 milioni (1.549 euro) a lire 10 milioni (5.165 euro) da parte di ciascun componente dell'organismo.
4. 
L'applicazione di tariffe superiori a quelle dichiarate comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500 mila (258 euro) a lire 2 milioni (1.032 euro).
5. 
Ogni altra violazione delle norme della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 400 mila (206 euro) a lire 2 milioni 500 mila (1.291 euro).
6. 
L'accertamento delle violazioni e le irrogazioni delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24 dicembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 14. 
(Funzioni di vigilanza e controllo)
1. 
Ferme restando le competenze dell'autorità di Pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività professionali di cui all'articolo 2, comma 5, sono esercitate dal Comune, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni.
Capo II. 
MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI MAESTRO DI SCI E DI GUIDA ALPINA
Art. 15. 
(Modifiche all'ordinamento della professione di maestro di sci)
1. 
Per l'esercizio delle funzioni trasferite dall' articolo 83, comma 3, lettera d) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ''Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ''), come modificata dalla legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 , le Comunità montane si avvalgono del Collegio regionale dei maestri di sci.
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 50/1992 , è aggiunto il seguente: "
2 bis.
Il Collegio regionale rilascia agli iscritti un tesserino che attesta l'iscrizione all'albo.
".
3. 
Il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 50/1992 è sostituito dal seguente: "
6.
Il programma dei corsi e delle prove d'esame è determinato dalla Regione, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali (FISI).
".
4. 
Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 50/1992 , è aggiunto il seguente: "
7 bis.
La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti. In ogni caso deve essere garantita la presenza della metà più uno degli esperti nelle materie culturali e della metà più uno dei maestri di sci esperti nella relativa specialità.
".
5. 
Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 50/1992 è sostituito dal seguente: "
2.
Le modalità per il periodico aggiornamento tecnico-didattico e culturale dei maestri di sci sono determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci, acquisito il parere favorevole della Regione e prevedendo l'impiego, per la parte tecnico-didattica, di istruttori nazionali FISI.
".
6. 
Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 50/1992 è sostituito dal seguente: "
3.
Nel caso di impossibilità di frequenza dei corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in questo caso la validità dell'iscrizione all'albo professionale è prorogata solo fino al primo corso successivo alla cessazione dell'impedimento. La mancata frequenza di tale corso comporta la sospensione dall'albo professionale.
".
7. 
Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 50/1992 , sono aggiunte, in fine, le parole "
Nei confronti dei cittadini dell'Unione europea si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE )
".
8. 
Sono delegificate le norme regionali riguardanti i sotto elencati aspetti, che vengono disciplinati con atti amministrativi della Giunta regionale:
a) 
modalità per l'iscrizione alla professione, di cui all' articolo 4 della l.r. 50/1992 ;
b) 
procedure di accertamento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 50/1992 ;
c) 
composizione e durata in carica della commissione e delle sottocommissioni di esame di cui all' articolo 6 della l.r. 50/1992 , garantendo la presenza di quattro esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami, nonchè, per ciascuna specialità, da due a cinque maestri particolarmente esperti, di cui la maggioranza scelti tra maestri che rivestano la qualifica di istruttore nazionale della Federazione italiana sport invernali (FISI).
Art. 16. 
(Modifiche all'ordinamento della professione di guida alpina)
1. 
Per l'esercizio delle funzioni trasferite dall' articolo 83, comma 3, lettera e) della l.r. 44/2000 , come modificata dalla l.r. 5/2001 , le Comunità montane si avvalgono del Collegio regionale delle guide alpine.
2. 
Dopo il comma 8, dell'articolo 7 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina) è aggiunto il seguente: "
8 bis.
La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti.
".
3. 
Sono delegificate le norme regionali riguardanti la composizione della commissione e delle sottocommissioni di esame di cui all'articolo 7, commi 7 e 8 della l.r. 41/1994 , che vengono disciplinate con atti amministrativi della Giunta regionale.
Capo III. 
NORME TRANSITORIE ED ABROGATIVE
Art. 17. 
(Norma transitoria)
1. 
Nella prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto negli elenchi provinciali di cui all'articolo 7, coloro che erano già iscritti negli elenchi provinciali delle professioni turistiche di cui all' articolo 4 della legge regionale 18 luglio 1989, n. 41 (Disciplina delle professioni turistiche), previa conferma della volontà di rimanere iscritti nell'elenco.
2. 
Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti amministrativi di cui agli articoli 4 e 5, i corsi di qualificazione e le relative prove di accertamento sono organizzati con riferimento ai programmi e alle modalità approvati dalla Giunta regionale ai sensi della l.r. 41/1989 .
3. 
Le figure di guida e accompagnatore turistico, così come individuate dall' articolo 2 della l.r. 41/1989 , sono ricomprese di diritto nella deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 5.
Art. 18. 
(Abrogazione di norme)
1. 
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 
legge regionale 18 luglio 1989, n. 41 (Disciplina delle professioni turistiche);
b) 
legge regionale 29 ottobre 1992, n. 44 (Ordinamento della professione di direttore d'albergo), come modificata dall' articolo 10, comma 1 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere).
2. 
Sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore dei relativi provvedimenti amministrativi, ai sensi rispettivamente degli articoli 15, comma 8, e 16 comma 3, le seguenti norme:
a) 
articolo 4, articolo 5, commi 2, 3, 4, 5 e articolo 6 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 ;
b) 
articolo 7, commi 7 e 8 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 novembre 2001
Enzo Ghigo

Note:

[1] L'articolo 2 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 3 del 2015.

[2] Il comma 6 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 38 del 2009.

[3] Nel comma 6 bis dell'articolo 3 le parole "e del territorio di riferimento " sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 3 del 2015.

[4] Il comma 6 ter dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 38 del 2009.

[5] Il comma 6 quater dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 38 del 2009.

[6] Nel comma 2 dell'articolo 5 le parole "e uno designato dall'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale, qualora esistente." sono state soppresse ad opera del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 38 del 2009.

[7] Il comma 6 dell'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.

[8] Il comma 1 bis dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 3 del 2015.

[9] Nel comma 2 dell'articolo 7 le parole "la località o il territorio di riferimento delle attività" sono state soppresse ad opera del comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 3 del 2015.

[10] Il comma 1 bis dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 38 del 2009.

[11] Il comma 1 ter dell'articolo 8 è stato abrogato dal comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 3 del 2015.

[12] Il comma 1 quater dell'articolo 8 è stato abrogato dal comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 3 del 2015.

[13] L'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.