La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1]
[2] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 del 2003.
[3] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 del 2003.
[4] La lettera f del comma 1 dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 del 2003.
[5] Il comma 4 dell'articolo 5 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 del 2003.
[6] L'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 29 del 2003.
[7] Il comma 1 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 29 del 2003.
[8] Il comma 4 dell'articolo 7 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 29 del 2003.
[9] Il comma 1 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 del 2003.
[10] Il comma 4 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 29 del 2003.
[11] L'articolo 8 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 29 del 2003.
[12] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 29 del 2003.