Legge regionale n. 24 del 03 settembre 2001  ( Versione vigente )
"Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali".[1]
(B.U. 12 settembre 2001, n. 37)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.[2] 
(...)
Art. 2.[3] 
(...)
Capo II.[4] 
(...)
Capo III. 
INDENNITÀ DI FINE MANDATO
Art. 10.[5][6] 
(Beneficiari dell'indennità)
1. 
L'indennità di fine mandato è erogata a quei Consiglieri che cessino dall'incarico per dimissioni o che non siano rieletti nella successiva legislatura ovvero, che non si ripresentino candidati. Nel caso di annullamento dell'elezione di un Consigliere, questi ha diritto alla restituzione, senza interessi, dei contributi versati in applicazione dell'articolo 2.
Art. 11.[7] 
(Ammontare dell'indennità di fine mandato)
1. 
L'ammontare dell'indennità di fine mandato spettante ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è fissato nella misura dell'ultima mensilità dell'indennità di carica lorda percepita dal consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, per un periodo complessivo non superiore a dieci anni, anche non consecutivi.
2. 
Per gli effetti di cui al comma 1, la frazione di anno di effettivo esercizio in carica non inferiore a sei mesi e un giorno viene computata come anno intero, mentre quella minore non è considerata.
3. 
Fermo restando il limite dei dieci anni di cui al comma 1, il consigliere che ha già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di riassunzione del mandato e al termine dello stesso, alla corresponsione di una indennità per gli anni del nuovo mandato.
4. 
A decorrere dalla prima mensilità successiva al compimento dei dieci anni di mandato, la trattenuta sull'indennità di carica ai fini della corresponsione dell'indennità di fine mandato non è più disposta.
Art. 12. 
(Assegno in caso di decesso)
1. 
In caso di decesso del Consigliere regionale, agli eredi viene corrisposto un assegno una tantum il cui ammontare è pari all'indennità di fine mandato previsto dall'articolo 11 oltre ad una mensilità aggiuntiva dell'indennità consiliare.
Art. 13. 
(Anticipazione dell'indennità di fine mandato)
1. 
Il Consigliere regionale, che abbia esercitato il mandato per un periodo di almeno trenta mesi e che per tale periodo abbia versato i contributi obbligatori, di cui all'articolo 2, comma 1, ha facoltà di richiedere la corresponsione di un'anticipazione sull'indennità di fine mandato.
[8]
2. 
La misura dell'anticipazione non può superare il 75% di quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta dell'anticipazione medesima.
[9]
3. 
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta per legislatura regionale.
[10]
4. 
Al termine definitivo del mandato consiliare, dall'ammontare dell'indennità di fine mandato calcolata ai sensi dell' articolo 11 della l.r. 24/2001 , come modificato dall' articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2003, n. 21 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003), viene dedotto quanto già erogato a titolo di anticipazione.
[11]
Capo IV. 
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 14. 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Gli assegni sia degli ex Consiglieri che degli altri aventi diritto già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminati, tenendo conto del disposto dell'articolo 6, con riferimento all'indennità corrisposta ai Consiglieri regionali in carica a far tempo dal 1° gennaio 2002.
2. 
Le disposizioni di cui all' articolo 10, comma 4, della l.r. 27/1995 come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 26 ed ai commi 1 bis e 1 ter dell' articolo 3 della l.r. 27/1995 introdotti dall' articolo 2 della l.r. 21/2000 si applicano solo ai Consiglieri in carica o già cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge. Il coefficiente di determinazione previsto dal comma 1 ter dell'articolo 3 della l.r. 27/1995 è cosi modificato:
 
- anni 55 coefficiente 0.7000;
 
- anni 56 coefficiente 0.7600;
 
- anni 57 coefficiente 0.8200;
 
- anni 58 coefficiente 0.8800;
 
- anni 59 coefficiente 0.9400.
3. 
In fase di prima applicazione della presente legge la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo è estesa ai Consiglieri cessati dal mandato che debbono esercitarla entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento alla indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda.
4. 
In fase di prima applicazione della presente legge è altresì consentito ai Consiglieri, che non abbiano esercitato la relativa facoltà, di richiedere di avvalersi del disposto dell'articolo 8. La facoltà deve essere esercitata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza. L'ammontare del versamento, relativo all'intera durata del mandato già maturato, è determinato con riferimento alla indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda e viene effettuato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3.
5. 
I Consiglieri che hanno esercitato la facoltà prevista dall' articolo 10, comma 4, della l.r. 27/1995 come sostituito dall' articolo 2 della l.r. 26/2000 possono, in fase di prima applicazione della presente legge, restituire quanto percepito a titolo di rinuncia all'assegno vitalizio, integrato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la percezione della somma e la sua restituzione, e ricostituire la posizione pregressa. La relativa facoltà deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3.
Art. 15. 
(Abrogazione)
1. 
Sono abrogate, salvo per quanto espressamente richiamato dalla presente legge, le leggi regionali:
a) 
- 23 gennaio 1984, n. 9 per la parte ancora vigente a seguito della 1egge 1 marzo 1995, n. 27;
b) 
- 1 marzo 1995, n. 27.
Art. 16. 
(Norme finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 2002 e 2003 la spesa ulteriore di lire 450 milioni pari a EURO 232.405,60 per ciascun anno.
2. 
Agli oneri relativi si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo n. 10.000 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 settembre 2001
Enzo Ghigo.

Note:

[1] L'art. 5 della l.r. 25/2011 detta diposizioni integrative in materia.

[2] L'articolo 1 è stato abrogato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 16 del 2012.

[3] L'articolo 2 è stato abrogato dal comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 16 del 2012. Per i consiglieri in carica fino alla IX legislatura continua ad applicarsi quanto disposto dall' articolo 2 della l.r. 24/2001 .

[4] Questo Capo è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25 del 2011. a decorrere dalla X Legislatura, con l'eccezione del comma 2 bis dell'articolo 6 che viene abrogato contestualmente all'entrata in vigore della stessa l.r 25/2011.

[5] In deroga a quanto previsto da questo articolo, con l'entrata in vigore della l.r. 14/2010, ai consiglieri regionali in carica nella IX legislatura è corrisposto l'ammontare dell'eventuale indennità di fine mandato maturato nelle legislature precedenti calcolato secondo la normativa vigente al termine dell'VIII legislatura, dedotto quanto già erogato a titolo di anticipazione

[6] L'indennità di fine mandato spettante ai consiglieri in carica nell'VIII legislatura e non rieletti nella IX legislatura è determinata secondo la normativa vigente al termine dell'VIII legislatura.

[7] L'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 16 del 2012. L'art. 12 della l.r. 16/2012 detta ulteriori diposizioni in materia.

[8] Nel comma 1 dell'articolo 13 le parole "un acconto" sono state sostituite dalle parole "un'anticipazione" ad opera del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 16 del 2012.

[9] Nel comma 2 dell'articolo 13 le parole "dell'acconto" sono state sostituite dalle parole "dell'anticipazione" ad opera del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 16 del 2012.

[10] Nel comma 3 dell'articolo 13 le parole "L'acconto" sono state sostituite dalle parole "L'anticipazione" ad opera del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 16 del 2012.

[11] Nel comma 4 dell'articolo 13 le parole "di acconto" sono state sostituite dalle parole "di anticipazione" ad opera dal comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 16 del 2012.