La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'art. 5 della l.r. 25/2011 detta diposizioni integrative in materia.
[2] Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 le parole "e assegno vitalizio" sono state soppresse a decorrere dalla X Legislatura ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 del 2011.
[3] Nel comma 1 dell'articolo 2 le parole "è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione delle indennità di cui all'art. 1, lettera d), così suddivisa: 20 per cento per l'assegno vitalizio; 5 per cento per l'indennità di fine mandato. " sono state sostituite a decorrere dalla X Legislatura dalle parole "è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1, comma 1, lettera d)." ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 del 2011.
[4] L'art. 3 della l.r. 39/2006 dispone norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.
[5] Il comma 4 bis dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 del 2006.
[6] Il comma 1 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 27 del 2010.
[7] Il comma 2 bis dell'articolo 6 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 25 del 2011.
[8] Nel comma 1 dell'articolo 8 le parole "per tutta la durata del mandato" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 del 2006.
[9] Il comma 5 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 12 del 2006.
[10] Il comma 5 bis dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 12 del 2006.
[11] Il comma 5 ter dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 12 del 2006.
[12] In deroga a quanto previsto da questo articolo, con l'entrata in vigore della l.r. 14/2010, ai consiglieri regionali in carica nella IX legislatura è corrisposto l'ammontare dell'eventuale indennità di fine mandato maturato nelle legislature precedenti calcolato secondo la normativa vigente al termine dell'VIII legislatura, dedotto quanto già erogato a titolo di anticipazione
[13] L'indennità di fine mandato spettante ai consiglieri in carica nell'VIII legislatura e non rieletti nella IX legislatura è determinata secondo la normativa vigente al termine dell'VIII legislatura.
[14] Il comma 1 dell'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 del 2010.
[15] L'ammontare dell'indennità di fine mandato determinata in questo comma così come modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 10/2014, si applica a far data dall'insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura.
[16] Nel comma 1 dell'articolo 13 le parole "la corresponsione anticipata dell'indennità di fine mandato" sono state sostituite dalle parole "la corresponsione di un acconto sull'indennità di fine mandato" ad opera del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 12 del 2004.
[17] Nel comma 2 dell'articolo 13 la parola "anticipazione" è stata sostituita dalla parola "acconto" ad opera del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 12 del 2004.
[18] Nel comma 3 dell'articolo 13 la parola "anticipazione" è stata sostituita dalla parola "acconto" ad opera del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 12 del 2004.
[19] Il comma 4 dell'articolo 13 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 12 del 2004.