Legge regionale n. 11 del 25 maggio 2001  ( Versione vigente )
"Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari".
(B.U. 30 maggio 2001, n. 22)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, al fine di prevenire i danni alla salute ed all'ambiente, interviene per assicurare l'eliminazione, mediante il trattamento termico, di animali morti in allevamento o abbandonati e di carni o parti di animali macellati non idonee al consumo alimentare umano ed animale.
Art. 2. 
(Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale)
1. 
Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione istituisce un consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale, di seguito denominato consorzio, regolato dalle norme del codice civile .
2. 
Aderiscono al consorzio gli allevatori piemontesi operanti in forma singola o associata. Possono altresì aderire gli operatori della filiera zootecnica ed industriale operanti in forma singola o associata.
3. 
La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario con l'incarico di costituire il consorzio entro i successivi centottanta giorni e di svolgere le funzioni connesse fino all'insediamento degli organi.
4. 
Con la stessa deliberazione di cui al comma 3 è stabilito l'ammontare dell'emolumento da riconoscersi al Commissario e del rimborso delle spese sostenute, comprese quelle per le attività di segreteria.
Art. 3. 
(Vincoli per la costituzione del consorzio)
1. 
Il consorzio è costituito sulla base dei seguenti vincoli:
a) 
i servizi resi agli allevatori operanti in Piemonte sono considerati prioritari sotto il profilo operativo e finanziario.
[1]
b) 
l'ammontare della quota di adesione annuale degli allevatori al consorzio è stabilita dalla Giunta regionale, anche in forma differenziata per gli allevamenti operanti nelle zone montane;
c) 
il consorzio opera mediante programmi annuali di attività, predisposti sulla base degli indirizzi previsti dalle istruzioni di cui all'articolo 7, da trasmettersi alla Giunta regionale per l'approvazione ed il loro finanziamento;
d) 
il costo dei servizi di smaltimento dei rifiuti di origine animale resi ad industrie alimentari o mangimistiche è stabilito dal consorzio a totale copertura delle spese sostenute;
e) 
il consorzio opera secondo le indicazioni della Giunta regionale in campo sanitario ed ambientale, tenendo conto delle esigenze legate ad emergenze alle quali deve essere accordata priorità.
2. 
Lo statuto del consorzio è approvato dalla Giunta regionale.
3. 
Il consorzio presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente. Di tale relazione viene data informazione alle Commissioni consiliari competenti per materia.
Art. 4.[2] 
(Compiti e funzioni del consorzio)
1. 
Il consorzio, mediante contratti o convenzioni con imprese pubbliche o private operanti nei settori interessati:
a) 
assicura la raccolta, il deposito, il trattamento, il coincenerimento o l'incenerimento di rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti, da industrie alimentari o di trasformazione per impieghi non alimentari, tenendo conto di eventuali vincoli sanitari;
b) 
promuove ed organizza forme assicurative contro le malattie del bestiame ed i danni all'attività zootecnica, nonchè per la raccolta e lo smaltimento dei capi morti in azienda.
Art. 5.[3] 
(Finanziamenti)
1. 
La Regione concede al consorzio un aiuto di avviamento destinato a contribuire alla copertura dei costi di costituzione e di gestione dei programmi annuali di attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
2. 
Il contributo per la copertura dei costi di costituzione è concesso per il primo anno di attività, a partire dalla data di insediamento degli organi del consorzio, nell'importo determinato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 7 e nei limiti stabiliti dal regolamento (CE) della Commissione del 12 gennaio 2001, n. 69/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ('de minimis ').
3. 
La Regione provvede inoltre a concedere le seguenti agevolazioni:
a) 
un contributo annuo a favore del consorzio da definirsi nei bilanci di previsione, a parziale copertura delle spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti, sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, entro il limite previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), i capi morti e i rifiuti dei macelli;
b) 
un contributo annuo a favore del consorzio per la copertura del premio di assicurazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) entro i limiti previsti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli.
4. 
Ai sensi dell' articolo 1, comma 8, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonchè per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 , la Regione concede un'indennità integrativa rispetto a quella prevista dallo Stato ai sensi della l. 49/2001 ai soggetti che assicurano la distruzione, compreso l'eventuale stoccaggio, dei materiali e delle farine animali a rischio specifico di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e ad alto rischio, prodotti nel territorio piemontese entro il 31 maggio 2001, ovvero entro la successiva scadenza prevista dalla normativa nazionale.
Art. 6. 
(Contributi a favore dei Comuni)
1. 
I soggetti gestori degli impianti di trattamento di scarti animali ad alto rischio, basso rischio ed a rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) corrispondono al Comune sede dell'impianto un contributo annuo pari all'importo previsto dall' articolo 16 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, "Norme per la gestione dei rifiuti", per ogni 100 chilogrammi di materiale trattato nell'impianto.
[4]
Art. 7. 
(Istruzioni per l'applicazione della legge)
1. 
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, sentite le competenti Commissioni consiliari, le istruzioni per l'applicazione, riguardanti, in particolare, le modalità di funzionamento e di articolazione del consorzio, le procedure e gli indirizzi per la redazione dei programmi annuali di attività del consorzio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), le modalità di erogazione degli incentivi, la tipologia ed i limiti delle spese ammissibili, le percentuali di contribuzione, le priorità degli interventi nonché gli aspetti operativi ed organizzativi.
Art. 7 bis.[5] 
(Il direttore del consorzio)
1. 
Qualora lo statuto del consorzio preveda la figura del direttore, il relativo rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato ed è incompatibile con cariche elettive pubbliche.
2. 
L'incarico, qualora sia a tempo pieno, è incompatibile con ogni altra attività professionale.
3. 
Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, la nomina a direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni, con diritto alla conservazione del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.
Art. 7 ter.[6] 
(Allevamenti di piccole dimensioni)
1. 
In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, sono esonerati dall'obbligo di adesione gli allevamenti di piccole dimensioni, ferma restando la possibilità di usufruire del contributo di smaltimento, secondo le condizioni stabilite dal Consorzio con apposito regolamento. A tale scopo la Giunta regionale definisce l'entità dell'allevamento di piccole dimensioni.
Art. 8. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 2001 la spesa complessiva di lire 12.900.000.000.
2. 
Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione del capitolo 15910, per lire 12.200.000.000, e del capitolo 27170, per lire 700.000.000, in termini di competenza e di cassa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2001, dei capitoli indicati nei successivi commi.
3. 
Per l'attuazione dell'articolo 5, comma 1, è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, un capitolo con denominazione "Contributo alle spese di costituzione e di gestione dei programmi annuali di attività del consorzio per lo smaltimento o per il recupero dei rifiuti di origine animale" con dotazione nei termini di competenza e di cassa di lire 1.000.000.000.
4. 
Per l'attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera a), è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, un capitolo con denominazione "Contributo a favore del consorzio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale per la parziale copertura delle spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti", con dotazione nei termini di competenza e di cassa di lire 5.000.000.000.
5. 
Per l'attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera b), è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, un capitolo con denominazione "Contributo a favore del consorzio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale per l'onere derivante dal costo del premio assicurativo dei soci allevatori contro le malattie del bestiame", con dotazione nei termini di competenza e di cassa di lire 5.000.000.000.
6. 
(...)
[7]
7. 
Per l'attuazione dell'articolo 5, comma 4, è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, un capitolo con denominazione "Indennità integrativa per la distruzione, compreso l'eventuale stoccaggio dei materiali e delle farine animali a rischio specifico BSE e ad alto rischio", con dotazione nei termini di competenza e di cassa di lire 1.200.000.000.
8. 
La presente legge costituisce integrazione degli elenchi 4 e 5 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 ove viene aggiunta nella elencazione riferita all'Agricoltura la voce: "contributi al consorzio per lo smaltimento o il recupero di rifiuti di origine animale ".
Art. 9. 
(Norme transitorie)
1. 
La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere dell'Unione europea sulla legge.
2. 
Gli interventi di cui alla presente legge sono elaborati ed attuati nel rispetto delle normative e degli indirizzi comunitari e nazionali, nonché dei principi di sussidiarietà e addizionalità delle risorse finanziarie.
Art. 10. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 maggio 2001
Enzo Ghigo

Note:

[1] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 2003.

[2] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 del 2003.

[3] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 11 del 2003.

[4] Nel comma 1 dell'articolo 6 le parole "dall' articolo 41, comma 1 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti)" sono state sostituite dalle parole "dall' articolo 16 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, "Norme per la gestione dei rifiuti"" e la parola "chilogrammo" è sostituita con le parole "100 chilogrammi" ad opera dal comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 24 del 2002.

[5] L'articolo 7 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 del 2006.

[6] L'articolo 7 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 del 2006.

[7] Il comma 6 dell'articolo 8 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 del 2003.