Art. 10.
(Bilancio annuale di previsione)
1.
La Regione adotta, ogni anno, il bilancio annuale di previsione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2.
Il progetto di bilancio annuale di previsione è formato in coerenza con gli elementi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria e nel programma pluriennale di attività e di spesa, ed è redatto in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'integrità, dell'universalità, dell'unità, delle veridicità, della pubblicità e della chiarezza.
3.
Ai fini dell'equilibrio del bilancio annuale di previsione, il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme di indebitamento autorizzato con la legge di approvazione del bilancio e nei limiti compatibili con il quadro economico-finanziario risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria e dal bilancio pluriennale e comunque nei limiti previsti dall'
articolo 23 del d.lgs. 76/2000
.
3 bis.
La Giunta regionale, anche in attuazione dell' articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2002), utilizza gli strumenti operativi previsti dalle normative e disposizioni dei mercati finanziari ai fini di una efficiente gestione del debito in relazione all'andamento dei rischi di mercato.
[5]
4.
Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione. Le contabilità speciali, sia nell'entrata che nella spesa, sono articolate in capitoli.
5.
Per ogni unità previsionale di base sono indicati:
a)
l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b)
l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
c)
l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.
d)
l'ammontare dello stanziamento definitivo di entrata o di spesa relativo all'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio.
[6]
6.
Gli stanziamenti di spesa di cui al comma 5, lettera b) sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, a impegni di spesa a norma dell'articolo 31.
7.
L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente è iscritto fra le entrate e le spese di cui al comma 5, lettera b), mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto fra le entrate di cui al comma 5, lettera c).
8.
In apposito allegato al bilancio, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.
9.
Formano oggetto di approvazione del Consiglio le previsioni di cui ai commi 2, 4, 5 lettere b) e c), 6 e 7. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e c) del comma 5 costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.
10.
Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
11.
Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, la Giunta provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziari nell'ambito dello stato di previsione delle spese.
12.
Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono illustrati mediante note preliminari i cui contenuti sono stabiliti nel regolamento.
13.
In allegato al bilancio di previsione sono elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 11.
(Formazione delle previsioni)
1.
In relazione a quanto disposto dall'articolo 10, comma 10 la Regione adotta misure organizzative idonee a consentire l'analisi e il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.
2.
Per l'analisi e la rilevazione dei costi e dei rendimenti dell'attività, la Regione si avvale di un piano dei conti, coerente con quello adottato a livello nazionale con il
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279
(Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di Tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato).
3.
Le disposizioni occorrenti ai fini dell'attuazione di quanto disposto nel presente articolo sono dettate con il regolamento.
Art. 12.
(Legge di bilancio - Esercizio provvisorio)
1.
Il Consiglio approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione nei termini e nei modi previsti dallo
Statuto della Regione
e dalla presente legge.
2.
L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato dal Consiglio con legge e per periodi non superiori, complessivamente, a quattro mesi.
3.
La legge relativa all'esercizio provvisorio del bilancio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al Consiglio.
4.
La legge regionale che autorizza l'esercizio provvisorio stabilisce eventuali limitazioni all'esecuzione delle spese obbligatorie nonché l'entità degli stanziamenti utilizzabili per le altre spese fino alla approvazione della legge di bilancio, che non può essere successiva al 30 aprile.
Art. 14.
(Classificazione delle entrate)
1.
Nel bilancio della Regione, le entrate sono ripartire nei seguenti titoli: Titolo I: Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione; Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti; Titolo III: Entrate extratributarie; Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale; Titolo V: Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie; Titolo VI: Entrate per contabilità speciali.
2.
Le entrate, di cui al comma 1, sono ordinate in categorie secondo la natura dei cespiti, in unità previsionali di base ai fini dell'approvazione del Consiglio e in capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.
Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati)
1.
Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.
2.
Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall'articolo 53, commi 4 e 5.
Art. 18.
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
1.
Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti a integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni già assunti e che si prevede di assumere, nonché dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dell'esercizio.
2.
Sono obbligatorie, in ogni caso, le spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonché le spese stanziate per garanzie regionali ed i crediti, non prescritti, il cui pagamento sia richiesto dai creditori.
3.
Le somme di cui al comma 1 sono indicate in apposita deliberazione della Giunta, che ne autorizza il prelievo e l'iscrizione negli stanziamenti dell'unità previsionale di competenza mediante proprio provvedimento, ovvero delegando l'adozione del provvedimento di prelievo e di iscrizione all'Assessore competente in materia di bilancio della Regione.
4.
La Giunta deve dare comunicazione al Consiglio dei prelievi effettuati dal fondo di riserva contemporaneamente alla emissione del relativo provvedimento.
5.
Al bilancio di previsione è allegato l'elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unità previsionali di spesa.
Art. 19.
(Fondo di riserva per le spese impreviste)
1.
Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio per spese che non abbiano natura obbligatoria, che non fossero comunque prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio o dell'assestamento, che abbiano carattere di assoluta necessità nell'ambito delle funzioni regionali e che non impegnino, in alcun modo, i bilanci futuri.
2.
Le somme di cui al comma 1 sono indicate in apposita deliberazione della Giunta, che ne autorizza il prelievo e l'iscrizione negli stanziamenti dell'unità previsionale di competenza.
3.
La deliberazione della Giunta deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, per la convalida con deliberazione del Consiglio.
Art. 20.
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1.
Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, nel corso dell'esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. L'ammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è determinato, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.
2.
I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni delle unità previsionali di base della spesa sono disposti con deliberazione della Giunta. La Giunta può delegare all'Assessore competente in materia di bilancio l'adozione dei provvedimenti previsti nel presente comma.
Art. 21.
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente)
1.
Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio per spese derivanti da leggi permanenti di natura corrente. L'ammontare del fondo è stabilito, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio.
2.
I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni delle unità previsionali di base della spesa sono disposti con deliberazione delle Giunta. La deliberazione indica la compatibilità dei prelievi con gli obiettivi stabiliti nei programmi regionali di attività.
Art. 22.
(Fondi speciali)
1.
Nel bilancio annuale sono iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2.
I fondi speciali sono utilizzabili esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di base esistenti o di nuove unità dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3.
I fondi speciali sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni ordinarie della Regione ovvero di spese per nuovi programmi di sviluppo, nonché a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
4.
Le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine dell'esercizio nel modo indicato al comma 2 costituiscono economie di spesa.
5.
Per ogni fondo speciale è allegato al bilancio un elenco che indica i provvedimenti legislativi e le conseguenti spese cui si prevede di far fronte con il fondo medesimo.
Art. 23.
(Assestamento del bilancio)
1.
Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge, l'assestamento del bilancio. La presentazione del progetto di legge per l'assestamento è subordinata alla presentazione del progetto di legge sul rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio antecedente a quello in corso.
2.
Con la legge di assestamento si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui all'articolo 10, comma 5, lettere a) e c) nonché a quello dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa, indicati nel comma 7 dello stesso articolo.
3.
Con la legge di assestamento si procede, altresì, ad altre variazioni nel rispetto dei vincoli indicati nell'articolo 10, comma 3.
Art. 24.
(Variazioni al bilancio)
1.
La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.
2.
Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta sono istituite nuove unità previsionali di base di entrata per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
3.
La Giunta può effettuare, con un provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le spese in annualità ed a pagamento differito, per quelle direttamente regolate dalla legge e per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria; queste ultime potranno essere oggetto di variazioni compensative, con un provvedimento amministrativo della Giunta regionale, solo fra capitoli di spesa obbligatoria all'interno della stessa unità previsionale di base.
".
[7]
4.
La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
5.
Ogni altra variazione al bilancio è disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.
6.
Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.
7.
La Giunta può disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dell'articolo 15, comma 1. Il relativo provvedimento è comunicato al Consiglio.
Art. 25.
(Divieto di storni)
1.
Salvo quanto disposto negli articoli 18, 19, 20, 21 e 22, è vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da una unità previsionale all'altra del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto concerne quelli di cassa.
Art. 26.
(Copertura finanziaria delle leggi)
1.
La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata, esclusivamente nei seguenti termini:
a)
mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali di cui all'articolo 22, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti per nuovi programmi di sviluppo per iniziative relative a funzioni ordinarie della Regione, sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;
b)
mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
c)
a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio riguardanti spese di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte a incrementare gli stanziamenti per spese di questa natura;
d)
mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate, restando escluso che eventuali entrate in conto capitale vengano utilizzate per la copertura di spese correnti.
2.
I progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate sono corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati e sulle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi che s'intendono conseguire con il provvedimento. Nella relazione sono, altresì, indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l'esame del progetto di legge.