Legge regionale n. 7 del 11 aprile 2001  ( Versione vigente )
"Ordinamento contabile della Regione Piemonte".
(B.U. 18 aprile 2001, n. 16)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione Piemonte, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione dell' articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208 ).
Art. 2. 
(Criteri e principi dell'ordinamento finanziario della Regione)
1. 
L'ordinamento finanziario della Regione è retto da criteri atti a consentire alla finanza della Regione di concorrere, con la finanza statale e locale, al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, ed opera secondo principi coerenti con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.
Art. 3. 
(Criteri e principi dell'ordinamento contabile della Regione)
1. 
L'ordinamento contabile della Regione si attiene ai seguenti criteri e principi fondamentali:
a) 
conferimento di chiarezza e trasparenza ai documenti contabili al fine di consentire ai cittadini la massima conoscenza e comprensibilità dei fatti contabili ed economici che riguardano l'attività della Regione, e di favorire le forme della partecipazione secondo i dettati dello Statuto della Regione ;
b) 
fissazione di regole affinché l'attività finanziaria ed economica della Regione sia retta da criteri di economicità e di efficacia;
c) 
osservanza dei principi, stabiliti in materia di distinzione tra ruolo di direzione politico-amministrativa, e di gestione amministrativa dalla legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale).
2. 
L'ordinamento contabile della Regione è predisposto:
a) 
tenendo conto delle norme sul conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e successive modificazioni e integrazioni, e conseguenti provvedimenti di attuazione, e dei principi che regolano il detto conferimento;
b) 
applicando i principi generali della delegificazione, della semplificazione e della accelerazione delle procedure, in base il disposto di cui all' articolo 20, comma 7, della l. 59/1997 .
Art. 4. 
(Regolamenti di contabilità)
1. 
Mediante specifici "regolamenti di contabilità", di seguito denominati regolamenti, da predisporre entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed assunti rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale, con riferimento all'articolo 44, sono dettate le disposizioni sulle modalità di applicazione delle norme contenute nella presente legge.
Capo II. 
GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA
Sezione I. 
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Art. 5. 
(Documento di programmazione economico-finanziaria)
1. 
La gestione finanziaria ed economica della Regione è informata al metodo della programmazione.
2. 
In osservanza del principio indicato nel comma 1 e dei disposti di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta, avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto di Ricerche economico sociali del Piemonte (IRES), presenta ogni anno al Consiglio, entro il 5 luglio, il documento di programmazione economico-finanziaria che, sulla base di valutazioni sullo stato e sulle tendenze della situazione economica e sociale della Regione, e per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci pluriennale e annuale e per la definizione degli interventi della Regione.
3. 
Per i fini di cui all' articolo 5 del d.lgs. 267/2000 , il documento di programmazione economico-finanziaria è inviato alla Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali prevista dall' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), che esprime il proprio parere entro il 25 luglio nel rispetto dei tempi definiti all'articolo 6, comma 4, della stessa legge.
4. 
Il documento di programmazione economico-finanziaria è deliberato dal Consiglio entro il 30 luglio. La mancata deliberazione del documento di programmazione economico-finanziaria entro il detto termine non impedisce, comunque, la presentazione, da parte della Giunta, del bilancio pluriennale, del bilancio annuale e della legge finanziaria.
5. 
L'impostazione e i contenuti del documento di programmazione economico-finanziaria nonché le sue correlazioni con il programma pluriennale di cui all' articolo 74 dello Statuto della Regione , sono definiti con il Regolamento.
6. 
Il documento di programmazione economico-finanziaria è aggiornato annualmente.
Art. 6. 
(Bilancio pluriennale)
1. 
La Regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale di previsione redatto in termini di competenza, di durata non inferiore a un triennio, e predisposto in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria e nel programma pluriennale di attività e di spesa. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale.
2. 
Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, ed espone separatamente:
a) 
l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (Bilancio pluriennale a legislazione vigente);
b) 
le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione economico-finanziaria (Bilancio pluriennale programmatico).
3. 
Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.
4. 
Il bilancio pluriennale è redatto per unità previsionali di entrata e di spesa; nell'ambito di quest'ultima, vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di conto capitale verso province, comuni ed altri enti locali in conseguenza del conferimento di funzioni ai sensi della l. 59/1997 , e dei conseguenti provvedimenti di attuazione.
5. 
Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso contemplate ed è aggiornato annualmente.
6. 
Con il regolamento, sono approvati lo schema e i criteri per la formazione del bilancio pluriennale della Regione, e sono stabilite norme per coordinare l'ordinamento regionale e quello degli enti locali in materia di bilancio pluriennale.
Art. 7. 
(Programma operativo)
1. 
Sulla base del bilancio pluriennale approvato dal Consiglio, la Giunta definisce ogni anno, prima dell'inizio dell'esercizio e, in ogni caso, non appena divenuto esecutivo il bilancio, il programma operativo, determinando gli obiettivi da conseguire nell'anno cui si riferisce il bilancio annuale di previsione, o nel periodo compreso nel bilancio pluriennale, e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie nei termini di cui all'articolo 10, comma 11, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.
2. 
La Giunta modifica, con proprio provvedimento, il programma operativo ove accerti, nel corso della gestione, situazioni che ne richiedano un riadattamento.
3. 
Il regolamento stabilisce che i titolari dei centri di responsabilità amministrativa possono assumere gli impegni di spesa esclusivamente nei limiti delle dotazioni finanziarie assegnate mediante il programma operativo, e per il conseguimento degli obiettivi previsti nel programma. Lo stesso regolamento prevede che, qualora il conseguimento di alcuni obiettivi richieda interventi successivi alla chiusura annuale dell'esercizio, le dotazioni finanziarie assegnate per il conseguimento di questi obiettivi e non impegnate entro il detto termine possano essere riportate al programma operativo dell'esercizio successivo, in aggiunta alle dotazioni finanziarie assegnate per gli stessi obiettivi in quest'ultimo programma.
4. 
Il regolamento determina, altresì, le modalità per la predisposizione del programma operativo.
Sezione II. 
STRUMENTI DI MANOVRA FINANZIARIA
Art. 8. 
(Legge finanziaria)
1. 
Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.
2. 
La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
a) 
alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
b) 
al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
c) 
alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
d) 
alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. 
La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.
4. 
La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.
Art. 9. 
(Provvedimenti collegati alla manovra finanziaria annuale)
1. 
Entro il 30 novembre, la Giunta può presentare al Consiglio, per l'approvazione, uno o più progetti di legge collegati alla manovra finanziaria annuale avente riflessi sul bilancio, e contenenti disposizioni non prevedibili nella legge finanziaria.
Sezione III. 
BILANCIO ANNUALE
Art. 10. 
(Bilancio annuale di previsione)
1. 
La Regione adotta, ogni anno, il bilancio annuale di previsione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. 
Il progetto di bilancio annuale di previsione è formato in coerenza con gli elementi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria e nel programma pluriennale di attività e di spesa, ed è redatto in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'integrità, dell'universalità, dell'unità, delle veridicità, della pubblicità e della chiarezza.
3. 
Ai fini dell'equilibrio del bilancio annuale di previsione, il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme di indebitamento autorizzato con la legge di approvazione del bilancio e nei limiti compatibili con il quadro economico-finanziario risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria e dal bilancio pluriennale e comunque nei limiti previsti dall' articolo 23 del d.lgs. 76/2000 .
3 bis. 
La Giunta regionale, anche in attuazione dell' articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2002), utilizza gli strumenti operativi previsti dalle normative e disposizioni dei mercati finanziari ai fini di una efficiente gestione del debito in relazione all'andamento dei rischi di mercato.
[1]
4. 
Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione. Le contabilità speciali, sia nell'entrata che nella spesa, sono articolate in capitoli.
5. 
Per ogni unità previsionale di base sono indicati:
a) 
l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) 
l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
c) 
l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.
d) 
l'ammontare dello stanziamento definitivo di entrata o di spesa relativo all'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio.
[2]
6. 
Gli stanziamenti di spesa di cui al comma 5, lettera b) sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, a impegni di spesa a norma dell'articolo 31.
7. 
L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente è iscritto fra le entrate e le spese di cui al comma 5, lettera b), mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto fra le entrate di cui al comma 5, lettera c).
8. 
In apposito allegato al bilancio, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.
9. 
Formano oggetto di approvazione del Consiglio le previsioni di cui ai commi 2, 4, 5 lettere b) e c), 6 e 7. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e c) del comma 5 costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.
10. 
Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
11. 
Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, la Giunta provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziari nell'ambito dello stato di previsione delle spese.
12. 
Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono illustrati mediante note preliminari i cui contenuti sono stabiliti nel regolamento.
13. 
In allegato al bilancio di previsione sono elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 11. 
(Formazione delle previsioni)
1. 
In relazione a quanto disposto dall'articolo 10, comma 10 la Regione adotta misure organizzative idonee a consentire l'analisi e il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.
2. 
Per l'analisi e la rilevazione dei costi e dei rendimenti dell'attività, la Regione si avvale di un piano dei conti, coerente con quello adottato a livello nazionale con il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di Tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato).
3. 
Le disposizioni occorrenti ai fini dell'attuazione di quanto disposto nel presente articolo sono dettate con il regolamento.
Art. 12. 
(Legge di bilancio - Esercizio provvisorio)
1. 
Il Consiglio approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione nei termini e nei modi previsti dallo Statuto della Regione e dalla presente legge.
2. 
L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato dal Consiglio con legge e per periodi non superiori, complessivamente, a quattro mesi.
3. 
La legge relativa all'esercizio provvisorio del bilancio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al Consiglio.
4. 
La legge regionale che autorizza l'esercizio provvisorio stabilisce eventuali limitazioni all'esecuzione delle spese obbligatorie nonché l'entità degli stanziamenti utilizzabili per le altre spese fino alla approvazione della legge di bilancio, che non può essere successiva al 30 aprile.
Art. 13. 
(Gestione provvisoria del bilancio)
1. 
Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano approvate dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in pendenza degli adempimenti di cui all' articolo 127 della Costituzione , la Regione è autorizzata a gestire, in via provvisoria, il bilancio medesimo limitatamente a un dodicesimo delle spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.
2. 
Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio siano rinviate dal Governo al Consiglio, a norma dell' articolo 127 della Costituzione , ovvero nei confronti di dette leggi il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito, a norma dell'ultimo comma del medesimo articolo 127, la Regione è autorizzata a gestire, in via provvisoria, il bilancio limitatamente alle unità previsionali di base non coinvolte nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente a un dodicesimo della spesa indicata per ciascuna unità previsionale di base, prevista nel progetto di bilancio per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.
Art. 14. 
(Classificazione delle entrate)
1. 
Nel bilancio della Regione, le entrate sono ripartire nei seguenti titoli: Titolo I: Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione; Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti; Titolo III: Entrate extratributarie; Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale; Titolo V: Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie; Titolo VI: Entrate per contabilità speciali.
2. 
Le entrate, di cui al comma 1, sono ordinate in categorie secondo la natura dei cespiti, in unità previsionali di base ai fini dell'approvazione del Consiglio e in capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.
Art. 15. 
(Specificazione e classificazione delle spese)
1. 
Nel bilancio della Regione le spese sono ripartite in:
a) 
funzioni obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali. La classificazione per funzioni obiettivo è definita sulla base dei criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;
b) 
unità previsionali di base. Ai fini dell'approvazione del Consiglio, le unità previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa corrente, unità relative alla spesa in conto capitale e unità per il rimborso di prestiti;
c) 
capitoli, nell'apposito allegato al bilancio di cui all'articolo 10, comma 11, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa ed il carattere giuridicamente obbligatorio. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. 
La Regione procede alle modificazioni in materia di entrate e di spese sulla base dei criteri stabiliti con l'atto di indirizzo e di coordinamento previsto dall' articolo 10, comma 3 del d.lgs. 76/2000 .
Art. 16. 
(Codificazione del bilancio di previsione)
1. 
La numerazione delle funzioni obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.
Art. 17. 
(Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati)
1. 
Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.
2. 
Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall'articolo 53, commi 4 e 5.
Art. 18. 
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
1. 
Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti a integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni già assunti e che si prevede di assumere, nonché dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dell'esercizio.
2. 
Sono obbligatorie, in ogni caso, le spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonché le spese stanziate per garanzie regionali ed i crediti, non prescritti, il cui pagamento sia richiesto dai creditori.
3. 
Le somme di cui al comma 1 sono indicate in apposita deliberazione della Giunta, che ne autorizza il prelievo e l'iscrizione negli stanziamenti dell'unità previsionale di competenza mediante proprio provvedimento, ovvero delegando l'adozione del provvedimento di prelievo e di iscrizione all'Assessore competente in materia di bilancio della Regione.
4. 
La Giunta deve dare comunicazione al Consiglio dei prelievi effettuati dal fondo di riserva contemporaneamente alla emissione del relativo provvedimento.
5. 
Al bilancio di previsione è allegato l'elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unità previsionali di spesa.
Art. 19. 
(Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. 
Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio per spese che non abbiano natura obbligatoria, che non fossero comunque prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio o dell'assestamento, che abbiano carattere di assoluta necessità nell'ambito delle funzioni regionali e che non impegnino, in alcun modo, i bilanci futuri.
2. 
Le somme di cui al comma 1 sono indicate in apposita deliberazione della Giunta, che ne autorizza il prelievo e l'iscrizione negli stanziamenti dell'unità previsionale di competenza.
3. 
La deliberazione della Giunta deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, per la convalida con deliberazione del Consiglio.
Art. 20. 
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. 
Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, nel corso dell'esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. L'ammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è determinato, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.
2. 
I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni delle unità previsionali di base della spesa sono disposti con deliberazione della Giunta. La Giunta può delegare all'Assessore competente in materia di bilancio l'adozione dei provvedimenti previsti nel presente comma.
Art. 21. 
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente)
1. 
Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio per spese derivanti da leggi permanenti di natura corrente. L'ammontare del fondo è stabilito, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio.
2. 
I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni delle unità previsionali di base della spesa sono disposti con deliberazione delle Giunta. La deliberazione indica la compatibilità dei prelievi con gli obiettivi stabiliti nei programmi regionali di attività.
Art. 22. 
(Fondi speciali)
1. 
Nel bilancio annuale sono iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2. 
I fondi speciali sono utilizzabili esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di base esistenti o di nuove unità dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. 
I fondi speciali sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni ordinarie della Regione ovvero di spese per nuovi programmi di sviluppo, nonché a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
4. 
Le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine dell'esercizio nel modo indicato al comma 2 costituiscono economie di spesa.
5. 
Per ogni fondo speciale è allegato al bilancio un elenco che indica i provvedimenti legislativi e le conseguenti spese cui si prevede di far fronte con il fondo medesimo.
Art. 23. 
(Assestamento del bilancio)
1. 
Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge, l'assestamento del bilancio. La presentazione del progetto di legge per l'assestamento è subordinata alla presentazione del progetto di legge sul rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio antecedente a quello in corso.
2. 
Con la legge di assestamento si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui all'articolo 10, comma 5, lettere a) e c) nonché a quello dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa, indicati nel comma 7 dello stesso articolo.
3. 
Con la legge di assestamento si procede, altresì, ad altre variazioni nel rispetto dei vincoli indicati nell'articolo 10, comma 3.
Art. 24. 
(Variazioni al bilancio)
1. 
La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.
2. 
Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta sono istituite nuove unità previsionali di base di entrata per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
3. 
La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.
4. 
La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
5. 
Ogni altra variazione al bilancio è disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.
6. 
Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.
7. 
La Giunta può disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dell'articolo 15, comma 1. Il relativo provvedimento è comunicato al Consiglio.
Art. 25. 
(Divieto di storni)
1. 
Salvo quanto disposto negli articoli 18, 19, 20, 21 e 22, è vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da una unità previsionale all'altra del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto concerne quelli di cassa.
Art. 26. 
(Copertura finanziaria delle leggi)
1. 
La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata, esclusivamente nei seguenti termini:
a) 
mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali di cui all'articolo 22, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti per nuovi programmi di sviluppo per iniziative relative a funzioni ordinarie della Regione, sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;
b) 
mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
c) 
a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio riguardanti spese di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte a incrementare gli stanziamenti per spese di questa natura;
d) 
mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate, restando escluso che eventuali entrate in conto capitale vengano utilizzate per la copertura di spese correnti.
2. 
I progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate sono corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati e sulle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi che s'intendono conseguire con il provvedimento. Nella relazione sono, altresì, indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l'esame del progetto di legge.
Sezione IV. 
GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 27. 
(Oggetto)
1. 
La gestione del bilancio della Regione concerne il processo di acquisizione delle entrate e quello di erogazione delle spese.
Art. 28. 
(Entrate)
1. 
Le fasi delle entrate della Regione sono: l'accertamento, la riscossione e il versamento.
2. 
L'accertamento delle entrate della Regione avviene:
a) 
per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, sulla base dei relativi atti o provvedimenti statali;
b) 
per le entrate tributarie, sulla base di ruoli o di altre forme specifiche previste dalla legge;
c) 
per le entrate patrimoniali e per le altre entrate non rientranti tra quelle indicate alle lettere a) e b), sulla base dei provvedimenti, contratti o altri documenti certi che ne precisino l'ammontare;
d) 
per le entrate delle contabilità speciali, sulla base dei relativi titoli.
3. 
Il regolamento disciplina, tenendo conto dei disposti della contabilità pubblica vigenti nella materia, le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate, e individua, sulla base delle disposizioni della l.r. 51/1997 , le funzioni e i compiti dei titolari dei centri di responsabilità amministrativa relativamente alla gestione delle entrate della Regione.
Art. 29. 
(Annullamento dei crediti)
1. 
I crediti della Regione di modesto importo, compresi quelli derivanti dalla mancata riscossione di imposte e tasse nei limiti previsti dalle leggi dello Stato, possono essere annullati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con provvedimento della Giunta su proposta del titolare del centro di responsabilità amministrativa competente. L'annullamento dei crediti è disposto quando il costo delle operazioni di riscossione di ogni singola entrata risulti superiore all'ammontare della medesima.
Art. 30. 
(Residui attivi)
1. 
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse o non versate entro il termine dell'esercizio.
2. 
Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate.
3. 
Il regolamento detta le modalità per la definizione e la conservazione nel bilancio dei residui attivi.
Art. 31. 
(Spese)
1. 
Le fasi delle spese della Regione sono: l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento.
2. 
Formano impegno, entro i limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio in corso, le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.
3. 
Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.
4. 
Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, la Giunta è autorizzata ad assumere obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:
a) 
dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione Europea e dalle relative deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione economica (CIPE) di cofinanziamento nazionale;
b) 
dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto delle risorse.
5. 
La Regione può assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata al comma 4, lettere a) e b). I relativi pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. Analogamente, per i programmi e le leggi di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi, gli impegni possono essere assunti nei limiti di spesa indicati in ciascun programma o legge di spesa, ma i relativi pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
6. 
La Giunta definisce, mediante il programma operativo previsto dall'articolo 7, le obbligazioni che possono essere assunte, nei limiti del bilancio pluriennale, a carico degli esercizi successivi.
7. 
Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, costituiscono impegno, sui relativi stanziamenti dell'anno cui il bilancio si riferisce senza necessità di ulteriori atti, le spese per:
a) 
il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi, nonché per i trattamenti economici di operatori della Regione la cui erogazione debba seguire le medesime procedure stabilite per le retribuzioni del personale dipendente;
b) 
le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
c) 
i corrispettivi di contratti e le somme dovute sulla base di disposizioni di legge.
8. 
Dopo il 30 novembre, non possono essere assunti impegni di spesa ad eccezione di quelli su stanziamenti iscritti successivamente a tale data, o che si rendano indispensabili per l'urgenza e l'indifferibilità.
9. 
Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non sia stata assunta obbligazione di spesa verso terzi decadono e costituiscono economie di bilancio. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti e i provvedimenti relativi alla gara già adottati.
10. 
Il regolamento disciplina, tenendo conto dei disposti della contabilità pubblica vigenti nella materia, le modalità per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento delle spese, e individua, sulla base delle disposizioni della l.r. 51/1997 , le funzioni e i compiti dei titolari dei centri di responsabilità amministrativa relativamente alla gestione delle spese della Regione. Il regolamento prevede, altresì, che, in quanto applicabili, trovino attuazione, in materia di spese, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili).
Art. 32. 
(Residui passivi)
1. 
Costituiscono residui passivi le somme impegnate, a norma dell'articolo 31, e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. 
E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme che non assumano la natura di impegni ai sensi della presente legge.
3. 
Le somme non impegnate al termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa.
4. 
Il regolamento detta le modalità per la definizione e la conservazione nel bilancio dei residui passivi, tenendo, altresì, conto di quanto disposto dall' articolo 21 del d.lgs. 76/2000 .
Art. 33. 
(Avanzo di amministrazione)
1. 
L'avanzo di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto, di cui all'articolo 35, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
2. 
L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento di spese in conto capitale e fondi di ammortamento.
3. 
L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato:
a) 
per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) 
per il finanziamento di spese d'investimento.
4. 
L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione può essere effettuato dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione.
Art. 34. 
(Disavanzo di amministrazione)
1. 
L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato secondo le modalità di calcolo di cui all'articolo 33, comma 1, è inserito nel bilancio per il suo riassorbimento.
Sezione V. 
RENDICONTO GENERALE
Art. 35. 
(Rendiconto della gestione)
1. 
Il rendiconto generale è predisposto dalla Giunta, ed è approvato dal Consiglio nei termini previsti dallo Statuto della Regione e comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio e dimostra i risultati della gestione.
2. 
Le modalità per la predisposizione e la presentazione al Consiglio del rendiconto generale, i modelli del conto del bilancio e di quello del patrimonio, nonché le regole per la redazione degli stessi e dei prospetti indicati all'articolo 38 sono disciplinati dal regolamento.
Art. 36. 
(Conto del bilancio)
1. 
Il conto del bilancio dimostra le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione. Esso deve consentire, sulla base dei criteri indicati dall' articolo 10, comma 3, del d.lgs. 76/2000 , la valutazione delle politiche pubbliche di settore della Regione, sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti ed agli indicatori di efficacia e di efficienza individuati.
Art. 37. 
(Conto generale del patrimonio)
1. 
Il conto generale del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio regionale al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute, nel corso dello stesso esercizio, rispetto alla consistenza iniziale.
2. 
Il patrimonio regionale è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazioni e, attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale, è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
3. 
Nell'impostazione del conto generale del patrimonio si tiene conto dei disposti stabiliti per il conto generale del patrimonio dello Stato dal d.lgs. 279/1997 , in quanto applicabili.
4. 
I beni della specie di quelli indicati all' articolo 824, comma 2, del codice civile , come richiamati dall' articolo 11, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle leggi vigenti, sono valutati in base a criteri economici e inseriti nel conto generale del patrimonio della Regione.
5. 
Il conto generale del patrimonio indica, altresì, tra le attività per immobilizzazioni finanziarie, i crediti che, per difficoltà di esazione, vengono stralciati dal conto del bilancio. Il regolamento indica le modalità per il trasferimento al conto generale del patrimonio dei crediti di difficile esazione.
Art. 38. 
(Risultati economici della gestione)
1. 
Mediante prospetti allegati al rendiconto generale della Regione è data dimostrazione dei risultati economici della gestione.
2. 
I risultati economici della gestione sono elaborati secondo criteri di competenza economica e comprendono gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati dal conto del bilancio.
3. 
La dimostrazione dei risultati economici della gestione raccorda le risultanze della contabilità analitica, prevista dall'articolo 40, con quelle del rendiconto generale.
Capo III. 
CONTROLLI
Art. 39. 
(Controlli interni)
1. 
La Regione esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), nonché dalla l.r. 51/1997 .
2. 
I controlli interni hanno per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale della Regione, e sono finalizzati a:
a) 
garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
b) 
verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) 
valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) 
valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
Art. 40. 
(Modalità dei controlli interni)
1. 
Mediante atto amministrativo, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge rispettivamente dalla Giunta e dal Consiglio, sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei controlli previsti dall'articolo 39, comma 2, lettere c) e d).
Capo IV. 
AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Art. 41. 
(Principi generali)
1. 
Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e contabile, prevista dallo Statuto della Regione , secondo le regole stabilite dalla presente legge.
Art. 42. 
(Autonomia finanziaria)
1. 
Le entrate del Consiglio sono costituite da:
a) 
trasferimenti dal bilancio della Regione;
b) 
proventi di attività e da vendita di beni, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni ed altri eventuali introiti acquisiti autonomamente.
2. 
L'ammontare del trasferimento dal bilancio della Regione di cui alla lettera a) è indicato nel bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio nei termini di cui all'articolo 43.
3. 
Ai fini dell'iscrizione, nel bilancio della Regione, del detto ammontare, il Presidente del Consiglio comunica alla Giunta, entro il termine di dieci giorni dalla deliberazione del bilancio del Consiglio, l'importo del fabbisogno occorrente.
4. 
Il fabbisogno del Consiglio costituisce spesa obbligatoria per la Regione ed è iscritto, sotto la denominazione: "Spese del Consiglio regionale", in un'unica unità previsionale della spesa della Regione.
5. 
Il fabbisogno del Consiglio, deliberato dal Consiglio regionale, è messo a disposizione del Consiglio stesso globalmente.
6. 
Il Consiglio amministra i propri fondi in un conto corrente autonomo intestato al Consiglio stesso e acceso, mediante apposita convenzione, presso un istituto di credito. L'istituto di credito assume la funzione di Tesoriere del Consiglio.
Art. 43. 
(Autonomia contabile)
1. 
L'Ufficio di Presidenza predispone il bilancio annuale di previsione del Consiglio, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario) e lo sottopone al Consiglio per l'approvazione, previo esame da parte della Commissione consiliare competente. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale del Consiglio.
2. 
Il bilancio pluriennale e il bilancio annuale di previsione del Consiglio sono redatti con l'osservanza della disciplina stabilita al riguardo per la Regione dalla presente legge, in quanto applicabile, e del regolamento di cui all'articolo 44.
3. 
Il Consiglio delibera il proprio bilancio in apposita seduta almeno venti giorni prima del termine stabilito per la presentazione al Consiglio del bilancio di previsione della Regione.
4. 
Per le variazioni del fabbisogno, che si rendessero necessarie durante l'anno finanziario, si provvede con deliberazione del Consiglio, su proposta dell'Ufficio di Presidenza e con le modalità previste per la deliberazione del bilancio di previsione e nell'ambito delle compatibilità complessive del bilancio della Regione. La deliberazione è comunicata alla Giunta dal Presidente del Consiglio. La Giunta iscrive le eventuali maggiori somme nel bilancio della Regione, provvedendo alle variazioni occorrenti.
5. 
L'Ufficio di Presidenza sottopone annualmente al Consiglio, per l'approvazione, il rendiconto contenente i risultati finali della gestione del bilancio del Consiglio stesso. L'approvazione avviene seguendo le stesse modalità e procedure previste per il bilancio di previsione. Il rendiconto del Consiglio è allegato al rendiconto generale della Regione.
Art. 44. 
(Regolamento di contabilità)
1. 
Il Consiglio, ai sensi dell' articolo 30 del d. lgs. 76/2000 , disciplina, mediante apposito regolamento di contabilità, che costituisce parte integrante del regolamento interno del Consiglio medesimo, le modalità di amministrazione e di gestione del bilancio consiliare, nel rispetto dei principi stabiliti dalla l.r. 51/1997 .
Capo V. 
ENTI, AGENZIE E SOCIETA' REGIONALI
Art. 45. 
(Bilanci degli enti, delle agenzie e delle società regionali)
1. 
Il bilancio degli enti indicati nell'Allegato A è redatto in termini finanziari di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'annualità, dell'integrità, dell'universalità, dell'unità, della veridicità, della pubblicità, della chiarezza, del pareggio finanziario e delle norme stabilite in materia dal regolamento.
2. 
Gli organi di governo degli enti di cui al comma 1, approvano il bilancio di previsione, l'assestamento e le variazioni allo stesso con l'osservanza di quanto stabilito dall' articolo 9, comma 3, della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 , ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 ), e trasmettono i relativi provvedimenti alla Regione entro quindici giorni dalla loro adozione. In caso di gravi inadempienze in materia di bilancio, si applica il disposto di cui all'articolo 11 di quest'ultima legge. Il bilancio di previsione deve essere adottato, in ogni caso, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce. In caso di mancata adozione del bilancio entro questo termine e fatti salvi eventuali provvedimenti che la Regione intenda adottare, è deliberato l'esercizio provvisorio del bilancio con riferimento all'ultimo bilancio approvato, nel rispetto dei principi stabiliti al riguardo nella presente legge.
3. 
Il bilancio degli enti indicati nell'Allegato B è redatto secondo le disposizioni previste per il bilancio della Regione quali risultano nella presente legge e nel regolamento.
4. 
Gli organi di governo degli enti di cui al comma 3, approvano il bilancio di previsione, l'assestamento e le variazioni allo stesso, secondo le norme contenute nei rispettivi ordinamenti, e trasmettono i relativi provvedimenti alla Regione entro quindici giorni dalla loro adozione. Il bilancio di previsione deve essere adottato, in ogni caso, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce. In caso di mancata adozione del bilancio entro questo termine e fatti salvi eventuali provvedimenti che la Regione intenda adottare, è deliberato l'esercizio provvisorio del bilancio con riferimento all'ultimo bilancio approvato, nel rispetto dei principi stabiliti al riguardo nella presente legge.
5. 
Il bilancio delle agenzie, delle società e degli enti indicati nell'Allegato C, l'assestamento e le variazioni allo stesso se previste, sono redatti e approvati secondo le disposizioni stabilite nei rispettivi ordinamenti.
6. 
Gli organi di governo degli enti di cui al comma 5, trasmettono alla Regione, entro quindici giorni dalla loro adozione, i provvedimenti parimenti indicati nel comma precedente.
7. 
Ove non ancora previsto nei rispettivi ordinamenti, tutti gli enti contemplati nel presente articolo sono tenuti ad adottare, contestualmente al bilancio annuale, un bilancio pluriennale di durata uguale a quella prevista per il bilancio pluriennale della Regione e con l'osservanza dei principi per questo stabiliti, in quanto applicabili. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale e trasmesso, unitamente a questo, alla Regione.
8. 
La Regione può chiedere agli enti previsti nel presente articolo chiarimenti in merito ai provvedimenti trasmessi.
Art. 46. 
(Coordinamento contabilità sanitaria)
1. 
Entro il 31 dicembre 2001 la Giunta propone al Consiglio le disposizioni per l'adeguamento della contabilità del sistema sanitario ai principi dell'unitarietà e della possibilità di costante controllo delle dinamiche di spesa comunque riconducibili al bilancio regionale.
Art. 47. 
(Gestione del bilancio degli enti dipendenti dalla Regione)
1. 
La gestione del bilancio degli enti dipendenti dalla Regione, indicati nell'articolo 45, avviene con l'osservanza dei principi stabiliti nella presente legge e nel regolamento, in quanto applicabili.
Art. 48. 
(Rendiconto degli enti dipendenti dalla Regione)
1. 
Il rendiconto degli enti dipendenti dalla Regione, indicati nell'articolo 45, è formato secondo le regole stabilite per il bilancio di previsione dalla presente legge e dal regolamento, ovvero secondo le regole previste dalla legge in base alla natura dell'ente.
2. 
Il rendiconto degli enti di cui al comma 1, è deliberato dai rispettivi organi di governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, ovvero nei maggiori termini previsti dalla legge in considerazione della natura dell'ente, ed è trasmesso alla Regione entro quindici giorni dalla data di approvazione.
Art. 49. 
(Relazione sulla gestione degli enti dipendenti dalla Regione)
1. 
Tutti gli enti dipendenti dalla Regione indicati nell'articolo 45 e, in generale, tutti gli enti cui la Regione eroga contributi in via ordinaria, sono tenuti a inviare alla Regione, dopo l'approvazione del rendiconto e unitamente a questo, una relazione sulla gestione che evidenzi le risorse delle quali si è disposto nell'anno cui il rendiconto si riferisce e i costi sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Gli enti cui la Regione eroga contributi in via ordinaria ma con destinazione specifica e che non dipendono dalla Regione, sono tenuti a inviare una relazione sui costi sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi correlati al contributo erogato.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1 e, in ogni caso, per quelle di cui all'articolo 39, comma 1, gli enti indicati nel comma 1, e che dipendono dalla Regione, adottano forme idonee di controllo di gestione.
3. 
Il regolamento indica lo schema delle relazioni previste nel comma 1.
4. 
Al fine di evidenziare le relazioni tra i rendiconti delle Aziende sanitarie locali (ASL) e delle Aziende sanitarie ospedaliere (ASO) e i dati finanziari del rendiconto regionale, è predisposta un'apposita relazione comprensiva del bilancio consolidato del comparto sanitario regionale.
5. 
Le relazioni sono allegate al rendiconto generale della Regione ed approvate unitamente a questo.
6. 
Qualora risultino dalle relazioni inviate squilibri economici e comportamenti omissivi, la Regione adotta ogni provvedimento idoneo a ripristinare la correttezza della gestione, comprese la sostituzione degli amministratori nominati dalla Regione e la nomina di commissari.
Art. 50. 
(Conti di cassa degli enti dipendenti dalla Regione)
1. 
Entro il giorno 10 dei mesi di aprile, luglio e ottobre, gli enti dipendenti dalla Regione, indicati nell'articolo 45, sono tenuti a inviare alla Regione una situazione che evidenzi lo stato dei propri conti di cassa sulla base dei flussi di entrata e di spesa, nonché le stime di quelli attesi fino al termine dell'esercizio finanziario. La situazione di cassa deve essere redatta secondo lo schema previsto nel regolamento.
2. 
La mancata presentazione delle situazioni di cassa determina la sospensione di qualsiasi versamento all'ente a carico del bilancio della Regione.
Capo VI. 
ENTI LOCALI
Art. 51. 
(Funzioni conferite agli enti locali)
1. 
Tenuto conto di quanto disposto dall' articolo 10 della l.r. 34/1998 , nell'entrata e nella spesa del bilancio della Regione sono previste specifiche unità previsionali di base per la gestione delle risorse relative alle funzioni conferite agli enti locali. Le unità previsionali di base della spesa tengono conto di quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettera b).
2. 
I fondi trasferiti agli enti locali per funzioni conferite devono trovare correlata indicazione nell'ambito del bilancio dell'ente locale, in termini di risorse e di interventi previsti dal d. lgs. 267/2000 .
3. 
Il controllo e la verifica da parte della Regione relativamente alle funzioni trasferite sono effettuati ai sensi dell' articolo 13 della l.r. 34/1998 . Il rendiconto delle spese relative alle funzioni conferite è allegato al rendiconto generale della Regione.
Capo VII. 
FONDI STATALI ASSEGNATI ALLA REGIONE
Art. 52. 
(Fondi derivanti dal conferimento di funzioni)
1. 
I fondi statali derivanti dal conferimento di funzioni alla Regione ai sensi della l. 59/1997 e dei conseguenti provvedimenti di attuazione, sono accertati e impegnati nel bilancio annuale, ovvero previsti nel bilancio pluriennale della Regione, in specifiche unità previsionali di base, tenendo conto delle modalità indicate nei provvedimenti previsti dall'articolo 7 della stessa legge.
2. 
Qualora le funzioni siano conferite agli enti locali, si applicano le disposizioni previste nell'articolo 51.
Art. 53. 
(Altri fondi statali)
1. 
Le somme assegnate dallo Stato alla Regione al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 52, nonché sulla base dei provvedimenti legislativi attuativi dell' articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), sono accertate e impegnate nel bilancio annuale, ovvero previste nel bilancio pluriennale, in unità previsionali di base coerentemente con le finalità delle assegnazioni.
2. 
Le spese correlate alle assegnazioni di cui al comma 4 sono effettuate per il raggiungimento degli obiettivi che costituiscono il presupposto dell'assegnazione. Conseguentemente, le somme restano nel bilancio della Regione fino a che gli obiettivi non siano raggiunti, ovvero si accerti, con specifica deliberazione della Giunta, l'impossibilità del loro raggiungimento.
3. 
Ove, dopo il raggiungimento degli obiettivi o dopo il conseguimento delle finalità per le quali le somme sono state assegnate, si accertino economie sul totale delle somme conferite, la Regione destina tali economie, con specifica deliberazione della Giunta, a integrazione di stanziamenti disposti per il raggiungimento di finalità similari. La deliberazione è inviata al Ministero che ha assegnato i fondi per le conseguenti rettifiche, ove d'occorrenza, del bilancio dello Stato.
4. 
Nel caso di assegnazione di fondi dello Stato per finalità specifiche, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme le disposizioni delle leggi statali che disciplinano l'assegnazione.
5. 
La Regione ha, altresì, facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle dello Stato, a norma del comma 4, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.
6. 
La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali per finalità specifiche, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma dell'articolo 31, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.
7. 
Tutte le altre somme assegnate dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni vincolate per calamità naturali e per interventi di interesse nazionale.
Capo VIII. 
RESPONSABILITA' - OBBLIGO DI DENUNCIA
Art. 54. 
(Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti)
1. 
In materia di responsabilità degli amministratori e dei dipendenti della Regione, si applicano le disposizioni previste dall' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e dall' articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 , convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543 , recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti).
Art. 55. 
(Obbligo di denuncia)
1. 
Gli amministratori e i dipendenti della Regione che vengano a conoscenza, per ragioni del loro ufficio, di fatti o di comportamenti che possano arrecare danno alla finanza pubblica sono tenuti a presentare denuncia al Procuratore regionale della Corte dei conti nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. 
La legge regionale sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale individua i dipendenti tenuti all'obbligo di denuncia previsto dal comma 1.
Capo IX. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 56. 
(Introduzione dell'EURO)
1. 
La Regione si attiene, per quanto concerne l'introduzione dell'EURO nei documenti contabili, alle disposizioni contenute nell' articolo 50 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell' articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433 ).
Art. 57. 
(Abrogazione di norme)
1. 
Sono abrogate le norme regionali incompatibili con i disposti della presente legge, in particolare: la legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale); la legge regionale 2 settembre 1991, n. 41 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 29 dicembre 1981, n. 55 "Norme di contabilità regionale "); la legge regionale 7 agosto 2000, n. 47 (Modifiche urgenti all' articolo 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 "Norme di contabilità regionale ").
Art. 58. 
(Norma transitoria)
1. 
In fase di prima applicazione della legge il documento di programmazione economica e finanziaria, di cui all'articolo 5, è presentato al Consiglio entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 aprile 2001
Enzo Ghigo

Allegato A 

Allegato A. (Art. 45, comma 1)

Parco fluviale del Po e dell'Orba

Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali cuneesi

Parco naturale delle Alpi Marittime

Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea

Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del Lago Maggiore

Ente di gestione delle aree protette della Collina torinese

Ente di gestione del Parco dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero

Parco naturale dei Laghi di Avigliana

Ente di gestione del sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po tratto cuneese

Ente di gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavre' e della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco

Ente Riserva naturale speciale Parco Burcina "F. Piacenza"

Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinita' di Ghiffa

Parco naturale della Val Troncea

Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino

Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Preve'

Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei parchi e delle riserve naturali delle Valli di Lanzo

Parco naturale Alta Valsesia

Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo

Ente di gestione delle riserve naturali speciali del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione

Ente Parco Lame del Sesia

Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola

Parco naturale del Monte Fenera

Ente di gestione dei Parchi e Riserve naturali Astigiani

Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, tratto torinese

Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Canavese

Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand

Parco naturale di Stupinigi.

Allegato B 

Allegato B (Art. 45, comma 3)

Ente per il diritto allo studio universitario (E.DI.S.U.)

Istituto ricerche economico-sociali del Piemonte (I.R.E.S.)

Consorzio per il sistema informativo (CSI)

Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.)

Agenzia regionale per i servizi sanitari (A.R.E.S.S.)

Agenzia Piemonte Lavoro

ARES Piemonte

[3]
Allegato C 

Allegato C (Art. 45, comma 5)

Aziende Sanitarie Locali (ASL) ed Aziende Ospedaliere (ASO)

Finpiemonte S.p.A. (Istituto finanziario regionale piemontese)

SAGAT S.p.A.

IPLA S.p.A.

Aeroporto di Cerrione - Biella SACE S.p.A.

Aeroporto Cuneo-Levaldigi G.E.A.C. S.p.A.

S.I.TO. S.p.A.

CONSEPI S.p.A.

SO.CO.TRAS. S.p.A.

Texilia S.p.A.

Interporto Rivalta Scrivia - S.p.A.

R.T.P. S.p.A.

M.I.A.C. S.C.p.A.

C.A.A.T. S.C.p.A.

Expo 2000 S.p.A.

B.I.C. Piemonte S.pA.

Promark - S.p.A.

P.A.P.A.C. S.r.l.

Tenuta Cannona S.r.l.

Terme di Acqui S.p.A.

Centro Supercalcolo Piemonte - C.S.P. S.C.A R.L..

[4]

Note:

[1] Il comma 3 bis dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 2 del 2003.

[2] La lettera d) del comma 5 dell'articolo 10 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 2 del 2003.

[3] Nell'allegato B le parole "ARES Piemonte" sono state aggiunte ad opera del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 2 del 2003.

[4] Nell'allegato C le parole "Agenzie Territoriali per la Casa (ATC)" sono state soppresse ad opera del comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 22 del 2001.