In particolare, con riferimento alla
l. 249/1997
, possono essere delegate al CO.RE.COM. le funzioni di seguito elencate:
a)
funzioni consultive in materia di:
1)
adozione del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di Comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 5;
2)
definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 7;
3)
emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto di attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 2;
4)
adozione del Regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 12;
5)
predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 10;
b)
funzioni di gestione, con carattere prioritario in materia di:
1)
tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 5;
2)
monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 13;
c)
funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
1)
fenomeni di interferenza elettromagnetica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 3;
2)
rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 8;
3)
rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 15;
4)
conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 1;
5)
verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;
6)
modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 3;
7)
rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 4;
8)
rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 6;
9)
rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 8;
10)
rispetto dei criteri fissati nel Regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 12;
11)
rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2;
d)
funzioni istruttorie, in materia di:
1)
controversie in tema di interconnessione ed accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 9;
2)
controversie tra Ente gestore del servizio di telecomunicazione ed utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 10.