Legge regionale n. 1 del 07 gennaio 2001  ( Versione vigente )
"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni."
(B.U. 10 gennaio 2001, n. 2)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
OGGETTO, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
In attuazione dell' articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), nonché delle Deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 52 (Individuazione degli indirizzi generali relativi ai comitati regionali per le comunicazioni), e n. 53 (Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni), del 28 aprile 1999 è istituito presso il Consiglio regionale, il Comitato Regionale per le Comunicazioni di seguito denominato CO.RE.COM., al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.
Art. 2. 
(Natura)
1. 
Il CO.RE.COM., fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità" ed è altresì organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di comunicazioni.
Art. 3. 
(Composizione e durata in carica)
1. 
Il CO.RE.COM. è costituito da tre componenti, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore nel campo delle telecomunicazioni e che posseggano comprovata competenza ed esperienza nel suddetto settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.
[1]
2. 
I componenti del CO.RE.COM. sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a due. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.
[2]
3. 
Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del CO.RE.COM., il Consiglio regionale procede con voto segreto all'elezione, al suo interno, del Presidente del CO.RE.COM.. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto il più anziano d'età.
4. 
I componenti del CO.RE.COM. sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, restano in carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili.
5. 
Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CO.RE.COM..
6. 
(...)
[3]
7. 
Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del CO.RE.COM. si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6, o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente.
8. 
In caso di dimissioni del Presidente del CO.RE.COM.:
a) 
se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del CO.RE.COM., il Consiglio regionale provvede alla sostituzione, a norma dei commi 3 e 7, e nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente;
b) 
se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio regionale provvede alla nomina del Presidente nella prima seduta utile, a norma del comma 3.
9. 
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modificazioni.
Art. 4. 
(Incompatibilità)
1. 
I componenti del CO.RE.COM. sono soggetti alle seguenti incompatibilità limitatamente al solo periodo del mandato:
a) 
membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale, del Governo nazionale, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; Sindaco; Presidente di amministrazione provinciale, Presidente, Direttore o Amministratore di enti pubblici anche non economici, di società a prevalente capitale pubblico, nominati da parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; titolare di incarichi elettivi e di rappresentanza in partiti e movimenti politici;
b) 
i dipendenti regionali; i soci azionisti, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di imprese operanti nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'informazione, della rilevazione d'ascolto e del monitoraggio della programmazione a livello sia nazionale sia locale; i titolari di rapporti di consulenza e collaborazione professionale retribuita con i soggetti sopra indicati. Non sono incompatibili quanti, a qualunque titolo, svolgano attività professionale nei campi sopraindicati in società o settori non soggetti alla vigilanza del CO.RE.COM..
2. 
Ciascun componente del CO.RE.COM. è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del CO.RE.COM. ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.
Art. 5. 
(Decadenza)
1. 
I componenti del CO.RE.COM. decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente del CO.RE.COM. medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.
2. 
I componenti del CO.RE.COM. decadono altresì qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all' articolo 4 e l'interessato non provveda a rimuoverla.
3. 
La causa di incompatibilità e la conseguente decadenza d'ufficio è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a rimuoverla entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.
4. 
Il Presidente del Consiglio regionale procede , sia d'ufficio sia su segnalazione del Presidente del CO.RE.COM., alla contestazione all'interessato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui al comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, dell'esistenza di altre cause di decadenza. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale:
a) 
provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;
b) 
propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.
5. 
Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del CO.RE.COM. e all'Autorità.
6. 
Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del CO.RE.COM. medesimo.
Art. 6. 
(Dimissioni)
1. 
Le dimissioni dei componenti del CO.RE.COM. sono presentate, tramite il Presidente del CO.RE.COM. stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del CO.RE.COM. sono presentate, direttamente dall'interessato, al Presidente del Consiglio regionale.
2. 
Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede altresì ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.
3. 
I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.
Art. 7. 
(Funzioni del Presidente)
1. 
Il Presidente del CO.RE.COM.:
a) 
rappresenta il CO.RE.COM. e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
b) 
convoca il CO.RE.COM., determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
c) 
cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.
2. 
Allorchè il CO.RE.COM. debba procedere a votazione e si verifichi un caso di parità il voto del Presidente conta il doppio.
[4]
2 bis. 
Il CO.RE.COM., nella sua prima seduta, elegge un Vicepresidente espresso dalla minoranza.
[5]
Art. 8. 
(Regolamento e codice etico)
1. 
Entro un mese dall'insediamento il CO.RE.COM., con regolamento interno, definisce il proprio funzionamento nonché i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione.
2. 
Sino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del regolamento già in uso al Comitato di cui alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 1 (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione).
3. 
Il CO.RE.COM. approva altresì un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.
Art. 9. 
(Indennità di funzione e rimborsi)
1. 
Ai componenti del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità mensile di funzione per dodici mensilità, con le modalità di seguito indicate:
[6]
a) 
al Presidente un importo del 30 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;
b) 
al Vicepresidente un importo del 20 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;
c) 
all'altro componente un importo del 20 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. 
Nel caso in cui il Presidente del CO.RE.COM. sia assente o impedito per oltre due mesi consecutivi, al componente più anziano di età spetta, per tutto il periodo di assenza o impedimento del Presidente, l'indennità di funzione prevista per il Presidente.
3. 
Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al Presidente del CO.RE.COM. si applica l'istituto dell'aspettativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e tale istituto può essere esteso, a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti del CO.RE.COM..
4. 
Ai componenti del CO.RE.COM. che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del CO.RE.COM. è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i Consiglieri regionali.
5. 
Ai componenti del CO.RE.COM. che su incarico del CO.RE.COM., per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del CO.RE.COM. medesimo, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i Consiglieri regionali.
Capo II. 
FUNZIONI DEL CO.RE.COM.
Art. 10. 
(Funzioni)
1. 
Il CO.RE.COM. è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate ai sensi dell' articolo 1, comma 13 della l. 249/1997 .
Art. 11. 
(Funzioni delegate)
1. 
Il CO.RE.COM. svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell' articolo 1, comma 13, della l. 249/1997 e del "Regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazione delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni" di cui all'allegato A alla deliberazione 53 del 28 aprile 1999.
2. 
In particolare, con riferimento alla l. 249/1997 , possono essere delegate al CO.RE.COM. le funzioni di seguito elencate:
a) 
funzioni consultive in materia di:
1) 
adozione del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di Comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 5;
2) 
definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 7;
3) 
emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto di attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 2;
4) 
adozione del Regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 12;
5) 
predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 10;
b) 
funzioni di gestione, con carattere prioritario in materia di:
1) 
tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 5;
2) 
monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 13;
c) 
funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
1) 
fenomeni di interferenza elettromagnetica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 3;
2) 
rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 8;
3) 
rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 15;
4) 
conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 1;
5) 
verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;
6) 
modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 3;
7) 
rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 4;
8) 
rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 6;
9) 
rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 8;
10) 
rispetto dei criteri fissati nel Regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 12;
11) 
rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2;
d) 
funzioni istruttorie, in materia di:
1) 
controversie in tema di interconnessione ed accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 9;
2) 
controversie tra Ente gestore del servizio di telecomunicazione ed utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 10.
Art. 12. 
(Conferimento della delega)
1. 
Le funzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono delegate al CO.RE.COM. mediante la stipula delle convenzioni previste all'articolo 2 del Regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del CO.RE.COM., nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per provvedere all'esercizio delle medesime.
2. 
In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del CO.RE.COM. nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla l. 249/1997 , l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al CO.RE.COM. e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui alle funzioni delegate. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
Art. 13. 
(Esercizio della delega)
1. 
Le funzioni delegate sono esercitate dal CO.RE.COM. nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'Autorità, avvalendosi, in piena autonomia ed indipendenza, delle strutture funzionali di cui all'articolo 17.
2. 
Nell'esercizio della delega il CO.RE.COM. può avvalersi degli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui all'articolo 3, comma 2 del Regolamento indicato all'articolo 1.
Art. 14. 
(Funzioni proprie))
1. 
Il CO.RE.COM. svolge le funzioni proprie di seguito elencate:
a) 
funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale. In particolare:
1) 
formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a) nn. 1 e 2 della l. 249/1997 , nonché sui bacini d'utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti, al fine dell'emanazione dei provvedimenti di competenza regionale, previa verifica di compatibilità con gli indirizzi previsti nelle norme di settore in materia di pianificazione territoriale e ambientale;
2) 
formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all' articolo 3, comma 9, della l. 249/1997 ;
3) 
cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazione, operanti nella regione;
4) 
monitora l'utilizzo dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all' articolo 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), presentando rapporti periodici;
5) 
predispone analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge regionali attinenti, interamente o parzialmente, al settore delle comunicazioni;
6) 
cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
7) 
formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni e organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;
8) 
propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;
9) 
cura ed è autorizzato a diffondere ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli Organi della Regione;
b) 
funzioni gestionali:
1) 
collabora all'aggiornamento del catasto regionale degli impianti fissi radioelettrici all'interno del Sistema Informativo Regionale Ambientale, in armonia con le previsioni normative nazionali e regionali di settore;
2) 
regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva);
3) 
cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale, istituito ai sensi della legge regionale 30 luglio 1990, n. 52 (Interventi per l'informazione locale), ed è altresì autorizzato a diffonderne i contenuti;
4) 
in collaborazione con gli Organi regionali può svolgere indagini conoscitive sui media a diffusione regionale con particolare riferimento agli indici di notorietà, di ascolto e di lettura e ne cura la pubblicazione;
c) 
funzioni di controllo:
1) 
collabora, mettendo a disposizione le informazioni ed i dati di cui dispone, insieme con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Le modalità di collaborazione verranno precisate nei provvedimenti regionali da adottarsi in materia di tutela ambientale e protezione dall'inquinamento elettromagnetico.
Art. 15. 
(Programmazione delle attività del CO.RE.COM.)
1. 
Entro il 15 settembre di ogni anno il CO.RE.COM. presenta al Consiglio regionale per la relativa approvazione, ed alla Autorità per la parte concernente le funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. 
Entro il 31 marzo di ogni anno il CO.RE.COM. presenta agli Organi della Regione e all'Autorità, per la parte concernente le funzioni da essa delegate:
a) 
una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;
b) 
il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.
3. 
Il CO.RE.COM., d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui ai commi 1 e 2.
Art. 16. 
(Collaborazione con i Comuni)
1. 
I Comuni comunicano al CO.RE.COM. i provvedimenti di rispettiva competenza concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive nonché gli impianti di trasmissione o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile.
2. 
Il CO.RE.COM. collabora con l' ARPA , i Comuni e le Amministrazioni Provinciali, nell'attività di controllo e vigilanza nel rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai limiti delle radiofrequenze e delle emissioni elettromagnetiche.
Capo III. 
NORME DI ORGANIZZAZIONE E DI FINANZIAMENTO
Art. 17. 
(Dotazione organica)
1. 
Per l'esercizio delle sue funzioni il CO.RE.COM. si avvale di un'apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale ed individuata ai sensi della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e dell'ordinamento del personale regionale).
2. 
La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, acquisito il parere dell'Autorità, apportando le necessarie variazioni in aumento alla dotazione organica del Consiglio regionale vigente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 18. 
(Norma transitoria)
1. 
Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, la struttura operativa del Comitato è costituita dal personale, attualmente in servizio, assegnato al Comitato Regionale per la Comunicazione e l'Informazione (CO.RE.CO.IN.) di cui alla l.r. 1/1997 , eventualmente integrato dal personale del Ministero delle Comunicazioni e dell'Ente Poste italiane trasferito ai sensi dell' articolo 1, comma 14, della l. 249/1997 .
2. 
In fase di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale procede agli adempimenti di cui all'articolo 3 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa.
Art. 19. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'esercizio delle funzioni proprie il Comitato dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nei limiti degli stanziamenti disposti dagli articoli di bilancio del Consiglio regionale.
2. 
Per l'esercizio delle funzioni delegate il CO.RE.COM. dispone delle risorse concordate con l'Autorità nelle convenzioni con cui vengono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità sono iscritte nel Bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), come apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni del CO.RE.COM..
Art. 20. 
(Abrogazione)
1. 
E' abrogata la l.r. 1/1997 .
Art. 21. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 gennaio 2001
Enzo Ghigo

Note:

[1] Il comma 1 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 10 del 2011.

[2] Il comma 2 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 10 del 2011.

[3] Il comma 6 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 10 del 2011.

[4] Il comma 2 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 2002.

[5] Il comma 2 bis dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 2002.

[6] Il comma 1 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 10 del 2011.