Legge regionale n. 9 del 27 gennaio 2000  ( Versione vigente )
"Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 "Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi" e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate" ".
(B.U. 02 febbraio 2000, n. 5)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Divieto di allevamento a scopi venatori e di immissioni del cinghiale)
1. 
Sono vietati su tutto il territorio regionale l'allevamento a scopi venatori e l'immissione in campo aperto del cinghiale (sus scrofa) e relativi ibridi, in applicazione della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 (Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi).
2. 
E' vietata inoltre l'importazione in Piemonte, a scopi venatori, di cinghiali vivi e la immissione di detti ungulati sul territorio regionale comprese le aziende agri-turistico-venatorie e aziende faunistico-venatorie, le aree protette e i fondi chiusi.
3. 
Sono ammessi i trasporti di detti selvatici transitanti sul territorio regionale verso altre destinazioni, previa segnalazione alle Province interessate, del mezzo di trasporto, dell'itinerario e del numero dei capi trasportati, da effettuarsi con un anticipo di almeno quarantotto ore.
Art. 2. 
(Piani di contenimento)
1. 
In deroga a quanto previsto dall' articolo 29, comma 2, della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dall' articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), le province, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole provinciali, dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei comprensori alpini (CA) competenti per territorio, dei soggetti gestori delle aree protette regionali e dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, approvano piani di contenimento del numero dei cinghiali, da attuarsi, nel rispetto delle modalità indicate dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica per gli interventi di controllo, finalizzati alla riduzione della specie nell'intero territorio regionale fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali.
[1]
2. 
Ad integrazione dell' articolo 29 della l.r. 70/1996 e dell' articolo 4 della l.r. 36/1989 , le Province e gli enti di gestione delle aree protette regionali predispongono annualmente, ciascuno per i territori di propria competenza, sulla base dei criteri di cui al comma 1, entro la data del 30 giugno, un motivato programma per il controllo del cinghiale ripartito in almeno tre interventi l'anno.
3. 
In deroga a quanto previsto dall' articolo 29 della l.r. 70/1996 i piani di contenimento sono attuati dalle Province con la collaborazione dei comitati di gestione degli ATC e dei CA, dei soggetti gestori delle aree protette regionali o dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, ognuno per i territori di loro pertinenza.
4. 
Per le finalità di cui al comma 3 le Province possono avvalersi degli agenti delle Province, degli agenti di vigilanza delle aree protette, dei proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di porto d'armi, delle guardie venatorie volontarie, o dei cacciatori nominativamente autorizzati dai soggetti che fanno la richiesta di cui al comma 1.
5. 
La Giunta provinciale informa la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di contenimento dei cinghiali e, al termine dei suddetti interventi, trasmette alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.
6. 
La Giunta regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge definisce le unità territoriali per la gestione del cinghiale individuando:
a) 
le aree ad alta vocazionalità agro-silvo-pastorale dove la specie deve essere oggetto di controllo e contenimento costante;
b) 
le aree dove l'uso del suolo e del territorio sono compatibili con una presenza equilibrata della specie.
Art. 3. 
(Norma transitoria)
1. 
In fase di prima applicazione, per l'anno 2000 le Province possono definire il periodo per l'attuazione dei piani di abbattimento anche al di fuori della stagione venatoria.
2. 
In caso di inadempienza e comunque non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida, si avvale del potere sostitutivo.
Art. 4.[2] 
(Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata).
1. 
È istituito un Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata.
2. 
Nella predisposizione del bilancio annuale vengono iscritti stanziamenti sul "fondo di solidarietà per i soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata", tenuto conto dei dati storici relativi ad ogni Provincia e previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali.
[3]
3. 
Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio regolamento, sentite le province, definisce i requisiti e le modalità che i soggetti coinvolti in sinistri devono possedere per accedere al fondo di solidarietà.
[4]
4. 
Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del regolamento 11 giugno 2001, n. 7/R (Regolamento di attuazione dell' articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ', della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 'Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi ' e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 'Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzate ').
Art. 5. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 gennaio 2000
Enzo Ghigo

Note:

[1] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 9 del 2007.

[2] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 9 del 2007.

[3] Nel comma 2 dell'articolo 4 le parole "di previsione per l'anno finanziario 2007" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 22 del 2007.

[4] Nel comma 3 dell'articolo 4 le parole "e le modalità " sono state aggiunte ad opera del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 22 del 2007.