Legge regionale n. 60 del 22 dicembre 2000  ( Versione vigente )
"Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale".
(B.U. 28 dicembre 2000, n. 52)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 2001 non sono più applicate le tasse sulle concessioni regionali di cui ai numeri d'ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell' articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall' articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158 ) e della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60 (Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale), comprese nell'allegata tabella A.
Art. 2. 
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 2001 gli importi delle tasse sulle concessioni regionali di cui al numero d'ordine 16 della tariffa allegata al d.lgs. 230/1991 e della l.r. 60/1997 sono ridotti del 20 per cento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 dicembre 2000
Enzo Ghigo

Allegato A 

Tabella A (art. 1, comma 1)

n. 4 - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di:

a) stabilimenti termali - balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;

b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia.

Autorizzazione all'esercizio di gabinetti medici ed al possesso di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia.

n. 6 a) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi dove si praticano cure idropiniche, idroterapiche e fisioterapiche.

b) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini.

n. 20 - Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con essa collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi.

n. 26 - Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la produzione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi.

n. 35 - Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie), di interesse regionale, in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose.

n. 36 - Licenza d'impianto di funicolari aeree o teleferiche, di interesse regionale, destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali o di qualsiasi altra industria.

n. 37 - Licenza d'esercizio di funicolari aeree o teleferiche, di interesse regionale, rilasciata nel caso in cui la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie, ed altre opere pubbliche.

n. 39 - Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestre a fune senza rotaia, di interesse regionale.

n. 41 - Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario.

n. 46 - Permesso rilasciato per trasporto, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolarmente concessi od autorizzati, aventi interesse regionale.