La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La lettera f bis) del comma 2 dell'articolo 4 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 17 del 2013.
[2] Il comma 3 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 del 2000.
[3] Il comma 4 bis dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 19 del 2010.
[4] Il comma 4 ter dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 19 del 2010.
[5] Il comma 4 quater dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 19 del 2010.
[6] Nel comma 1 dell'articolo 7 le parole "Comuni o loro consorzi, Comunità montane, Province e consorzi pubblici, qualora costituiti," sono state sostituite dalle parole "enti pubblici" ad opera dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 16 del 2016.
[7] Il comma 2 bis dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 del 2000.