Legge regionale n. 48 del 29 agosto 2000  ( Versione vigente )
"Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 e determinazione nuovi importi".
(B.U. 06 settembre 2000, n. 36)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Determinazione dei nuovi importi)
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'ammontare dell'importo per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi è fissato in lire 30 per ogni chilogrammo conferito per i rifiuti urbani e in lire 15 per ogni chilogrammo conferito per i rifiuti speciali ad esclusione dei rifiuti provenienti dai settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico.
2. 
Resta invariato l'ammontare relativo alle restanti tipologie di rifiuti.
Art. 2. 
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Delega alle Province) è aggiunto il seguente: "
6 bis.
Gli scarti e i sovvalli di cui ai commi 5 e 6, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del venti per cento dell'ammontare stabilito rispettivamente per i rifiuti urbani e speciali, a condizione che i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio, recupero e compostaggio devono raggiungere, per poter usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta per il conferimento in discarica degli scarti e sovvalli e le modalità di verifica.
".
Art. 3. 
(Iscrizione a ruolo delle sanzioni)
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 39/1996 , è aggiunto il seguente: "
4 bis.
Nel caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, le sanzioni previste dall'articolo 8, comma 1, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.
".
Art. 4. 
(Sanzioni)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 39/1996 , è sostituito dal seguente: "
1.
Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica e per l'omessa e infedele dichiarazione si applicano le sanzioni previste dall' articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell' articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ). Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'ammontare del tributo non versato o tardivamente versato. Fino a quando non sia stata constatata la violazione alla presente legge e comunque non siano iniziati controlli o altre attività amministrative di accertamento il soggetto passivo può ravvedersi secondo quanto previsto dall' articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997 . Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di sanzioni amministrative si rinvia alle disposizioni del d. lgs. n. 472/1997 .
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 agosto 2000
Per Enzo Ghigo Il Vicepresidente Ugo Cavallera