Art. 6.
(Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria)
1.
Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituisce lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico nell'ambito del più generale Piano regionale di tutela ambientale, ed è finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.
2.
Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria è approvato in attuazione della normativa comunitaria e nazionale e può articolarsi in piani stralcio o parti di piano nei quali sono individuati gli obiettivi di riduzione e di controllo delle emissioni in atmosfera che devono essere perseguiti per particolari problematiche, per particolari inquinanti, per specifiche aree territoriali caratterizzate da omogeneità dal punto di vista delle caratteristiche emissive, di densità di popolazione, di intensità del traffico, orografiche, meteoclimatiche e della distribuzione spaziale dei livelli di inquinamento raggiunti ed in relazione al valore paesaggistico-ambientale.
2 bis.
La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale dell'ambiente istituita dalla legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti), adotta il progetto di Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e lo propone al Consiglio regionale per la sua approvazione.
[1]
2 ter.
Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria è approvato dal Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
[2]
3.
Ogni stralcio di piano individua gli obiettivi che devono essere perseguiti e stabilisce i tempi entro i quali devono essere raggiunti gli obiettivi medesimi; lo stralcio viene predisposto dalla Giunta regionale d'intesa con le province e approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
4.
La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle priorità di intervento previsti dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e dai singoli piani stralcio, emana gli specifici provvedimenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
[3]
5.
Le prescrizioni contenute nel Piano costituiscono obbligo di adempimento da parte di tutti i soggetti pubblici e privati a cui sono rivolte.
5 bis.
Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria è sottoposto alla valutazione della necessità di aggiornamento complessivo secondo le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale di settore.
[4]
5 ter.
Il Piano regionale di qualità dell'aria è attuato anche attraverso attività coordinate tra le regioni del bacino padano, unitamente all'eventuale adozione di strumenti comuni, al fine di fronteggiare l'inquinamento atmosferico presente in tale ambito territoriale e assicurare il rispetto degli obblighi comunitari con modalità più efficaci ed efficienti.
[5]
5 quater.
Allo scopo di sperimentare modalità più efficaci di riduzione delle emissioni degli inquinanti connessi alla circolazione di persone e merci, è istituito un sistema informativo atto a rilevare e monitorare le percorrenze chilometriche dei relativi mezzi di trasporto, correlandole alle rispettive emissioni, consentendo di individuare modalità di utilizzo degli stessi conformi alle previsioni definite nel Piano regionale di qualità dell'aria e nei relativi Piani stralcio.
[6]
5 quinquies.
Per le finalità di cui al comma 5 quater possono essere realizzati impianti di rilevazione telematica e installati, su base volontaria, dispositivi telematici mobili sui veicoli che monitorano gli stili di guida e i chilometri percorsi dai veicoli, consentendo di condizionare le percorrenze dei veicoli stessi al loro effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali. Per l'effettuazione dei predetti controlli e per il monitoraggio dell'efficacia delle misure predisposte, la Regione tratta esclusivamente i dati personali finalizzati a verificare il rispetto dei chilometri percorribili individuati in fase di adesione all'uso dei dispositivi telematici e necessari al rispetto degli obiettivi del Piano regionale di qualità dell'aria, obbligatori ai sensi del comma 5. Gli aspetti connessi all'utilizzo di nuove tecnologie, la profilazione degli utenti, le decisioni automatizzate sono esaminati nell'ambito della valutazione di impatto sulla protezione di dati (DPIA), prevista dall'articolo 35 del Regolamento del Parlamento europeo del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). La Giunta regionale è delegata ad adottare appositi regolamenti per disciplinare le modalità di implementazione del sistema informativo e del trattamento dei predetti dati personali sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:
[7]
a)
trattamento dei dati secondo principi di minimizzazione e non eccedenza;
b)
individuazione di misure di sicurezza tali da garantire la minimizzazione dei flussi dati e degli attori coinvolti negli stessi;
c)
garanzia di un adeguato monitoraggio sulla gestione ed efficacia del sistema e sulla necessità dei trattamenti dei dati;
d)
adozione di adeguate garanzie per gli interessati;
e)
aggiornamento della DPIA, qualora si renda necessario a seguito di modifiche di aspetti tecnici;
f)
disciplina delle modalità di accesso dei soggetti deputati al controllo nel rispetto dei principi di minimizzazione e sicurezza;
g)
raccolta e trasmissione dei dati necessari al funzionamento del progetto nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
5 sexies.
In prima applicazione, in attuazione di quanto previsto al comma 5 quater, la Regione può avvalersi di sistemi già operanti presso altre amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati effettuata attraverso soggetti che garantiscono nei propri trattamenti di dati il rispetto dei criteri e principi di cui al comma 5 quinquies, come dettagliati nei regolamenti attuativi.
[8]
5 septies.
L'adozione di ulteriori sistemi per la raccolta e l'elaborazione di dati, per le finalità di cui al comma 5 ter, è subordinata all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 5 quinquies, nel rispetto dei criteri e principi ivi specificati.
[9]
Art. 7.
(Criteri per la elaborazione e la definizione dei piani stralcio e del piano nel suo complesso)
1.
In attuazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, il piano è approvato sulla base di una valutazione dello stato della qualità dell'aria, ai fini di individuare le zone interessate alle diverse linee di azione.
2.
La valutazione dello stato della qualità dell'aria viene realizzata attraverso l'utilizzo di misurazioni prodotte dal sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, campagne di misurazione effettuate sul territorio, elaborazione dell'inventario delle emissioni, studi sulla caratterizzazione meteorologica, stime e modelli matematici.
3.
Ai fini dell'elaborazione del piano e in armonia con le indicazioni comunitarie e nazionali, si terrà conto dei seguenti elementi:
a)
sotto il profilo territoriale:
1)
gli agglomerati, ivi comprese le aree urbane e le onurbazioni;
2)
area metropolitana torinese, intendendosi per tale l'area individuata nella proposta di Piano regionale dei trasporti;
4)
aree industriali e aree a rischio di cui alla normativa comunitaria e nazionale.
b)
sotto il profilo degli inquinanti:
1)
riduzione delle emissioni degli inquinanti primari, delle emissioni di gas clima alteranti e di quelle che producono effetti sull'ozono;
2)
raggiungimento e mantenimento degli standard e dei limiti di qualità dell'aria individuati dalle normative;
c)
sotto il profilo delle sorgenti:
1)
impianti produttivi, attività agricole e terziarie;
4.
Ai fini della protezione, della conservazione e del risanamento, i diversi elementi di cui al comma 3 saranno tra di loro analizzati e valutati ai fini della predisposizione dei diversi piani stralcio, dell'individuazione delle zone interessate, anche sulla base dell'inventario delle emissioni e del sistema di rilevamento della qualità dell'aria.
Art. 8.
(Sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria)
1.
Il sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria è finalizzato alla direzione ed al coordinamento dei sistemi di rilevamento della qualità dell'aria installati sul territorio regionale da soggetti pubblici o privati.
2.
A tal fine la Regione, nel coordinare il sistema di rilevamento, dispone con deliberazione della Giunta regionale, le implementazioni necessarie per garantire, in attuazione della normativa vigente, la conoscenza dello stato di inquinamento del territorio piemontese, garantendo il raccordo e il reciproco interscambio con il Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e con gli enti competenti in materia.
3.
La Giunta regionale provvede altresì a definire il livello minimo di informazione sulla qualità dell'aria che deve essere reso disponibile alle diverse amministrazioni interessate e al pubblico, le modalità di utilizzazione dei dati provenienti dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria da parte di soggetti pubblici o privati, determinandone le eventuali tariffe d'utenza e garantendo qualità e validazione dei dati in coerenza con gli standard nazionali ed europei.
4.
Il sistema è realizzato e si sviluppa nell'ambito del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA), tenendo conto della normativa e delle specifiche tecniche emanate a livello nazionale e comunitario.
5.
L'ARPA, ai sensi dell'
articolo 3 della l.r. 60/1995
, gestisce il sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, in maniera coordinata, al fine di fornire l'informazione necessaria per la valutazione dello stato della qualità dell'aria e per lo svolgimento delle diverse funzioni istituzionali che competono ai diversi enti.
6.
Presso i dipartimenti provinciali dell'ARPA, anche ai fini di garantire da parte delle province lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, devono essere attivati i centri operativi provinciali (COP) ai quali afferiscono le stazioni di misura collocate sul territorio provinciale.
7.
I COP garantiscono, sulla base di idonee metodologie, la raccolta e la validazione dei parametri rilevati dalle stazioni di monitoraggio della rete fissa e dalle campagne di misura; la raccolta, l'analisi, la validazione e l'elaborazione dei parametri non rilevati automaticamente sulla base di idonee metodologie; la trasmissione al centro di elaborazione finale dei parametri misurati ai fini dell'alimentazione della banca dati misure; la trasmissione delle informazioni relative alla valutazione della qualità dell'aria alla provincia competente per territorio con modalità e tempi idonei a garantire la possibilità di intervento nel caso in cui si manifestino episodi acuti di inquinamento oppure situazioni di allerta e di allarme.
Art. 9.
(Inventario delle emissioni)
1.
L'inventario delle emissioni è lo strumento conoscitivo per i vari livelli di governo ed è raccordato al sistema di rilevamento della qualità dell'aria e al SIRA.
2.
La Giunta regionale provvede alla tenuta dell'inventario regionale delle emissioni e definisce i criteri per la sua elaborazione ed implementazione di concerto con le province chiamate, ai sensi dell'
articolo 5 del d.p.r. 203/1988
, alla tenuta dell'inventario provinciale.
3.
La Giunta regionale, nelle more dell'emanazione da parte dello Stato dei criteri previsti dall'
articolo 3, comma 4, lettera e) del d.p.r. 203/1988
, utilizza i criteri discendenti dalle indicazioni della Comunità europea, attraverso l'Agenzia europea per l'ambiente, nonché quelli già emanati per la pianificazione territoriale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell'ambiente 20 maggio 1991.
4.
L'ARPA, ai sensi dell'
articolo 3 della l.r. 60/1995
, garantisce il supporto alla Regione e alle province per l'aggiornamento e l'implementazione dell'inventario, utilizzando le informazioni derivanti dal sistema informativo regionale e provinciale e assicura ai comuni l'elaborazione e la conoscenza dei dati necessari all'applicazione dell'articolo 3 del d.m. 163/1999.
5.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 10.
(Individuazione delle zone in cui possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico)
1.
In attuazione di quanto previsto all'articolo 2, con provvedimento della Giunta regionale, previa consultazione con le province ed i comuni interessati, sono aggiornate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 (Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) e dell'articolo 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria) nonché della ulteriore normativa nazionale in materia, le zone in cui possono verificarsi fenomeni acuti di inquinamento atmosferico.
2.
La Giunta regionale, previa consultazione con le province, aggiorna obiettivi e criteri per la gestione degli episodi acuti, in relazione all'evoluzione della normativa in materia.
3.
Le province con i comuni interessati elaborano i piani d'intervento operativo prevedendo tutti gli interventi strutturali e le eventuali misure di emergenza che si rendono necessarie per il miglioramento delle condizioni ambientali e per il superamento degli episodi acuti d'inquinamento.
4.
Le province, acquisiti i dati trasmessi dai centri operativi provinciali, nei casi in cui si manifestino episodi acuti di inquinamento atmosferico emanano i provvedimenti di loro competenza ed informano i sindaci dei comuni interessati affinché siano adottate le misure di emergenza previste nei piani stessi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento.