"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria".
(B.U. 12 aprile 2000, n. 15)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Capo I.
FINALITÀ E OGGETTO
Art. 1.
(Finalità e oggetto)
1.
Le disposizioni della presente legge sono finalizzate al controllo della qualità dell'aria, per il miglioramento della qualità della vita, per la salvaguardia dell'ambiente e delle forma di vita in esso contenute e per garantire gli usi legittimi del territorio.
2.
La finalità è perseguita attraverso l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni degli enti a vario titolo competenti sul territorio regionale.
3.
In tale ambito, la legge disciplina gli obiettivi e le procedure per l'approvazione del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, per la realizzazione del sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, per la tenuta dell'inventario delle emissioni e per l'esercizio coordinato delle funzioni da parte degli enti preposti.
Capo II.
FUNZIONI E ATTIVITÀ
Art. 2.
(Funzioni della Regione)
1.
Nell'ambito delle proprie competenze la Regione:
a)
impartisce le direttive generali agli enti locali per l'espletamento delle funzioni loro affidate;
b)
elabora ed approva, previa consultazione con gli enti locali, secondo quanto previsto all'articolo 6, il piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria, quale parte del piano regionale per l'ambiente, che dovrà essere approvato dalla Regione per coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo;
c)
definisce, previa consultazione con le province, secondo quanto previsto all'articolo 8, il sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria ed elabora i criteri per lo sviluppo, la gestione e la garanzia della qualità del sistema di controllo delle emissioni;
d)
emana direttive per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
e)
individua, previa consultazione con le province e i comuni interessati, le zone in cui possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico ed elabora i criteri e le procedure per la gestione ed il superamento di detti episodi acuti di cui all'articolo 10;
f)
elabora i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario emissioni di cui all'articolo 9;
g)
approva il disciplinare per il bollino blu previsto nello stralcio di piano approvato ai sensi dell'articolo 12.
2.
Per l'attuazione della presente legge e per gli adempimenti derivanti dallo sviluppo della normativa comunitaria e nazionale la Giunta regionale istituisce apposite borse di studio per gli approfondimenti e le ricerche in materia.
Art. 3.
(Funzioni delle province)
1.
Nell'ambito delle proprie competenze le province:
a)
garantiscono il controllo della qualità dell'aria;
b)
attuano la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione degli inquinanti secondo gli obiettivi generali fissati dal piano;
c)
quali autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, elaborano con i comuni interessati i piani d'intervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti d'inquinamento di cui all'articolo 10;
d)
garantiscono il controllo delle emissioni e a tal fine emanano i provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e revoca delle autorizzazioni degli impianti ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203
(Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/360, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'
art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183
);
e)
provvedono alla tenuta e all'aggiornamento dell'inventario delle emissioni di cui all'articolo 9;
f)
provvedono al rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
g)
autorizzano le officine per il rilascio del bollino blu di cui allo stralcio approvato ai sensi dell'articolo 12;
h)
esercitano il potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di inerzia nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;
i)
formulano proposte alla Giunta regionale per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria.
Art. 4.
(Funzioni dei comuni)
1.
Nell'ambito delle proprie competenze i comuni:
a)
attuano gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali di cui all'articolo 3;
b)
provvedono al controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione;
c)
esercitano le funzioni previste dal decreto ministeriale 21 aprile 1999 n. 163 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), sulla base della valutazione regionale dello stato della qualità dell'aria di cui all'articolo 7, comma 2, e secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 6;
d)
garantiscono alla popolazione la messa a disposizione delle informazioni sulla qualità dell'aria;
e)
formulano proposte alla Giunta provinciale per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria.
Art. 5.
(Compiti dell'ARPA)
1.
Nell'ambito dei controlli esercitati dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ai sensi della
legge regionale 13 aprile 1995, n. 60
(Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) a supporto delle competenze degli enti preposti, essa provvede a segnalare tempestivamente agli enti stessi, ai fini dell'assunzione dei relativi provvedimenti, le violazioni del
d.p.r. 203/1988
nonché della presente legge e degli atti susseguenti.
Capo III.
GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA
Art. 6.
(Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria)
1.
Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituisce lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico nell'ambito del più generale Piano regionale di tutela ambientale, ed è finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.
2.
Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria è approvato in attuazione della normativa comunitaria e nazionale e può articolarsi in piani stralcio o parti di piano nei quali sono individuati gli obiettivi di riduzione e di controllo delle emissioni in atmosfera che devono essere perseguiti per particolari problematiche, per particolari inquinanti, per specifiche aree territoriali caratterizzate da omogeneità dal punto di vista delle caratteristiche emissive, di densità di popolazione, di intensità del traffico, orografiche, meteoclimatiche e della distribuzione spaziale dei livelli di inquinamento raggiunti ed in relazione al valore paesaggistico-ambientale.
2 bis.
La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale dell'ambiente istituita dalla legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti), adotta il progetto di Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e lo propone al Consiglio regionale per la sua approvazione.
[1]
2 ter.
Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria è approvato dal Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
[2]
3.
Ogni stralcio di piano individua gli obiettivi che devono essere perseguiti e stabilisce i tempi entro i quali devono essere raggiunti gli obiettivi medesimi; lo stralcio viene predisposto dalla Giunta regionale d'intesa con le province e approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
4.
La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle priorità di intervento previsti dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e dai singoli piani stralcio, emana gli specifici provvedimenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
[3]
5.
Le prescrizioni contenute nel Piano costituiscono obbligo di adempimento da parte di tutti i soggetti pubblici e privati a cui sono rivolte.
5 bis.
Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria è sottoposto alla valutazione della necessità di aggiornamento complessivo secondo le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale di settore.
[4]
Art. 7.
(Criteri per la elaborazione e la definizione dei piani stralcio e del piano nel suo complesso)
1.
In attuazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, il piano è approvato sulla base di una valutazione dello stato della qualità dell'aria, ai fini di individuare le zone interessate alle diverse linee di azione.
2.
La valutazione dello stato della qualità dell'aria viene realizzata attraverso l'utilizzo di misurazioni prodotte dal sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, campagne di misurazione effettuate sul territorio, elaborazione dell'inventario delle emissioni, studi sulla caratterizzazione meteorologica, stime e modelli matematici.
3.
Ai fini dell'elaborazione del piano e in armonia con le indicazioni comunitarie e nazionali, si terrà conto dei seguenti elementi:
a)
sotto il profilo territoriale:
1)
gli agglomerati, ivi comprese le aree urbane e le onurbazioni;
2)
area metropolitana torinese, intendendosi per tale l'area individuata nella proposta di Piano regionale dei trasporti;
3)
aree protette, come definite dalla
legge regionale 22 marzo 1990, n. 12
(Nuove norme in materia di aree protette);
4)
aree industriali e aree a rischio di cui alla normativa comunitaria e nazionale.
b)
sotto il profilo degli inquinanti:
1)
riduzione delle emissioni degli inquinanti primari, delle emissioni di gas clima alteranti e di quelle che producono effetti sull'ozono;
2)
raggiungimento e mantenimento degli standard e dei limiti di qualità dell'aria individuati dalle normative;
4.
Ai fini della protezione, della conservazione e del risanamento, i diversi elementi di cui al comma 3 saranno tra di loro analizzati e valutati ai fini della predisposizione dei diversi piani stralcio, dell'individuazione delle zone interessate, anche sulla base dell'inventario delle emissioni e del sistema di rilevamento della qualità dell'aria.
Art. 8.
(Sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria)
1.
Il sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria è finalizzato alla direzione ed al coordinamento dei sistemi di rilevamento della qualità dell'aria installati sul territorio regionale da soggetti pubblici o privati.
2.
A tal fine la Regione, nel coordinare il sistema di rilevamento, dispone con deliberazione della Giunta regionale, le implementazioni necessarie per garantire, in attuazione della normativa vigente, la conoscenza dello stato di inquinamento del territorio piemontese, garantendo il raccordo e il reciproco interscambio con il Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e con gli enti competenti in materia.
3.
La Giunta regionale provvede altresì a definire il livello minimo di informazione sulla qualità dell'aria che deve essere reso disponibile alle diverse amministrazioni interessate e al pubblico, le modalità di utilizzazione dei dati provenienti dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria da parte di soggetti pubblici o privati, determinandone le eventuali tariffe d'utenza e garantendo qualità e validazione dei dati in coerenza con gli standard nazionali ed europei.
4.
Il sistema è realizzato e si sviluppa nell'ambito del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA), tenendo conto della normativa e delle specifiche tecniche emanate a livello nazionale e comunitario.
5.
L'ARPA, ai sensi dell'
articolo 3 della l.r. 60/1995
, gestisce il sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, in maniera coordinata, al fine di fornire l'informazione necessaria per la valutazione dello stato della qualità dell'aria e per lo svolgimento delle diverse funzioni istituzionali che competono ai diversi enti.
6.
Presso i dipartimenti provinciali dell'ARPA, anche ai fini di garantire da parte delle province lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, devono essere attivati i centri operativi provinciali (COP) ai quali afferiscono le stazioni di misura collocate sul territorio provinciale.
7.
I COP garantiscono, sulla base di idonee metodologie, la raccolta e la validazione dei parametri rilevati dalle stazioni di monitoraggio della rete fissa e dalle campagne di misura; la raccolta, l'analisi, la validazione e l'elaborazione dei parametri non rilevati automaticamente sulla base di idonee metodologie; la trasmissione al centro di elaborazione finale dei parametri misurati ai fini dell'alimentazione della banca dati misure; la trasmissione delle informazioni relative alla valutazione della qualità dell'aria alla provincia competente per territorio con modalità e tempi idonei a garantire la possibilità di intervento nel caso in cui si manifestino episodi acuti di inquinamento oppure situazioni di allerta e di allarme.
Art. 9.
(Inventario delle emissioni)
1.
L'inventario delle emissioni è lo strumento conoscitivo per i vari livelli di governo ed è raccordato al sistema di rilevamento della qualità dell'aria e al SIRA.
2.
La Giunta regionale provvede alla tenuta dell'inventario regionale delle emissioni e definisce i criteri per la sua elaborazione ed implementazione di concerto con le province chiamate, ai sensi dell'
articolo 5 del d.p.r. 203/1988
, alla tenuta dell'inventario provinciale.
3.
La Giunta regionale, nelle more dell'emanazione da parte dello Stato dei criteri previsti dall'
articolo 3, comma 4, lettera e) del d.p.r. 203/1988
, utilizza i criteri discendenti dalle indicazioni della Comunità europea, attraverso l'Agenzia europea per l'ambiente, nonché quelli già emanati per la pianificazione territoriale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell'ambiente 20 maggio 1991.
4.
L'ARPA, ai sensi dell'
articolo 3 della l.r. 60/1995
, garantisce il supporto alla Regione e alle province per l'aggiornamento e l'implementazione dell'inventario, utilizzando le informazioni derivanti dal sistema informativo regionale e provinciale e assicura ai comuni l'elaborazione e la conoscenza dei dati necessari all'applicazione dell'articolo 3 del d.m. 163/1999.
5.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 10.
(Individuazione delle zone in cui possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico)
1.
In attuazione di quanto previsto all'articolo 2, con provvedimento della Giunta regionale, previa consultazione con le province ed i comuni interessati, sono aggiornate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 (Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) e dell'articolo 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria) nonché della ulteriore normativa nazionale in materia, le zone in cui possono verificarsi fenomeni acuti di inquinamento atmosferico.
2.
La Giunta regionale, previa consultazione con le province, aggiorna obiettivi e criteri per la gestione degli episodi acuti, in relazione all'evoluzione della normativa in materia.
3.
Le province con i comuni interessati elaborano i piani d'intervento operativo prevedendo tutti gli interventi strutturali e le eventuali misure di emergenza che si rendono necessarie per il miglioramento delle condizioni ambientali e per il superamento degli episodi acuti d'inquinamento.
4.
Le province, acquisiti i dati trasmessi dai centri operativi provinciali, nei casi in cui si manifestino episodi acuti di inquinamento atmosferico emanano i provvedimenti di loro competenza ed informano i sindaci dei comuni interessati affinché siano adottate le misure di emergenza previste nei piani stessi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento.
Capo IV.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 11.
(Disposizione finanziaria)
1.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'iscrizione nello stato di previsione della spesa dei seguenti capitoli:
a)
nella parte corrente, capitolo denominato "Spese per l'acquisto di beni e servizi per la redazione e l'aggiornamento del piano regionale di tutela dell'ambiente e per l'aggiornamento del Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria", con dotazione di lire 700 milioni per l'anno 2000, alla cui copertura si provvede con riduzione di pari ammontare dello stanziamento del capitolo 15910, e con dotazione per gli esercizi successivi da determinarsi con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione;
b)
nella parte corrente, capitolo denominato "Istituzione di borse di studio per l'approfondimento di problematiche connesse all'aggiornamento e all'attuazione del Piano", con dotazione di lire 70 milioni per l'anno 2000, alla cui copertura si provvede con riduzione di pari ammontare dello stanziamento del capitolo 15910, e con dotazione per gli esercizi successivi da determinarsi con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione;
c)
nell'esercizio finanziario 2000, lo stanziamento del capitolo iscritto ai sensi dell'
articolo 17, lettera d), della l.r. 60/1995
, e relativo ai trasferimenti in conto capitale all'ARPA, è incrementato attraverso la riduzione di pari ammontare del capitolo 27170, della somma di lire 1 miliardo 800 milioni per l'acquisto della strumentazione necessaria al completamento del sistema di rilevamento della qualità dell'aria, mentre nei successivi esercizi finanziari sarà determinato tenendo conto anche degli investimenti relativi alle emergenti esigenze di manutenzione straordinaria del sistema medesimo.
Art. 12.
(Disposizione finale)
1.
Contestualmente alla presente legge è approvato l'allegato A: "Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria", contenente:
a)
valutazione preliminare della qualità dell'aria;
b)
criteri per la classificazione del territorio regionale ai fini della tutela della qualità dell'aria;
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 aprile 2000
Enzo Ghigo
Note:
[1] Il comma 2 bis dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 151 della legge regionale 16 del 2017.
[2] Il comma 2 ter dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 151 della legge regionale 16 del 2017.
[3] Il comma 4 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 151 della legge regionale 16 del 2017.
[4] Il comma 5 bis dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 151 della legge regionale 16 del 2017.