Legge regionale n. 40 del 07 aprile 2000  ( Versione vigente )
"Sospensione nel periodo feriale dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 , "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati", modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42 ".
(B.U. 12 aprile 2000, n. 15)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il decorso dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 , (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42 , è sospeso dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Art. 2. 
1. 
Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano, qualora il Consiglio o la Giunta regionale, devono procedere a nomine, proposte di nomina e conferme che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza, e ciò sia disposto con provvedimento motivato rispettivamente del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 aprile 2000
Enzo Ghigo