La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 del 2003.
[2] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 del 2003.
[3] L'articolo 2 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 12 del 2008.
[4] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 del 2003.
[5] Il comma 1 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 12 del 2008.
[6] L'articolo 5 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 del 2003.
[7] Il comma 1 bis dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 37 della legge regionale 12 del 2008.