Legge regionale n. 35 del 07 aprile 2000  ( Versione vigente )
"Misure di promozione della salute nel campo della minorazione visiva ed iniziative di carattere preventivo e riabilitativo".
(B.U. 12 aprile 2000, n. 15)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Osservatorio)
1. 
E' istituito l'Osservatorio Regionale delle Malattie Oculari, di seguito denominato O.R.M.O. che ha il compito di rilevare e monitorare la diffusione e l'evoluzione delle patologie invalidanti dell'apparato visivo sul territorio della Regione Piemonte.
2. 
Di tale organo fanno parte un rappresentante della Regione, uno delle Aziende Sanitarie Locali ASL e uno per le Associazioni di Volontariato rappresentanti i retinopatici e gli ipovedenti.
Art. 2. 
(Compiti dell'Osservatorio)
1. 
L'O.R.M.O. sulle malattie oculari svolgerà le seguenti funzioni:
a) 
censire e monitorare l'incidenza e l'evoluzione delle patologie oculari in Piemonte;
b) 
coordinare e indirizzare le attività nel campo della riabilitazione visiva;
c) 
progettare e realizzare campagne di sensibilizzazione e di prevenzione contro le malattie oculari;
d) 
promuovere progetti di ricerca clinica ed epidemiologica contro patologie oculari invalidanti;
e) 
bandire e gestire borse di studio a favore di giovani ricercatori nel campo della prevenzione della cecità;
f) 
fornire pareri ed osservazioni in materia di pianificazione sanitaria nel settore dell'oftalmologia sociale e della prevenzione della cecità.
Art. 3. 
(Registro Regionale Delle Distrofie Retiniche)
1. 
Nell'ambito dell'O.R.M.O. verrà istituito e tenuto aggiornato il Registro Regionale delle Distrofie Retiniche di tipo degenerativo al quale sono tenuti a far affluire i dati tutte le strutture oftalmologiche operanti nella Regione, sia pubbliche che private.
2. 
L'attività di raccolta dei dati e di aggiornamento di tale Registro potrà essere gestita, previa presentazione di un progetto adeguato e nel pieno rispetto di tutte le normative esistenti in materia di privacy, da Associazioni di Volontariato, Fondazioni o Cooperative Sociali in diretto collegamento con le strutture sanitarie interessate. Si prevede l'istituzione di idoneo modulo per la raccolta dati per tutti i pazienti ambulatoriali e ricoverati presso Unità Operative di oculistica.
Art. 4. 
(Stanziamenti)
1. 
Nell'ambito del fondo destinato al finanziamento delle Associazioni iscritte al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato Settore Sanità, viene istituito uno specifico comparto dedicato al sostegno delle organizzazioni di retinopatici ed ipovedenti operanti nel campo della prevenzione della cecità e della riabilitazione visiva.
2. 
Le attività previste nella presente legge vengono inserite nel Piano Sanitario Regionale e finanziate dalla Regione per la quota eccedente il finanziamento della Legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 aprile 2000
Enzo Ghigo