"Impegno finanziario per la realizzazione dell'ospedale di Alba - Bra".
(B.U. 29 marzo 2000, n. 13)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
E' autorizzato l'intervento regionale in conto capitale, integrativo dei fondi recati dall'
articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 1988'), dei fondi propri della Azienda regionale ASL 18 di Alba e di eventuali altri fondi destinati al finanziamento necessario per la realizzazione del nuovo ospedale, pubblico, Alba - Bra.
2.
L'intervento regionale è stabilito in un importo massimo di lire 60 miliardi.
Art. 2.
1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il biennio 2001-2002 la spesa di lire 60 miliardi così ripartita: lire 10 miliardi per l'anno 2001 e lire 50 miliardi per l'anno 2002.
2.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2001 è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Erogazione a favore delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere delle somme necessarie per interventi urgenti nel settore sanitario" e con la dotazione di lire 10 miliardi per l'anno 2001 e lire 50 miliardi per l'anno 2002, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 27170 dei rispettivi bilanci.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 24 marzo 2000
Enzo Ghigo