Legge regionale n. 24 del 24 marzo 2000  ( Versione vigente )
"Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ".
(B.U. 29 marzo 2000, n. 13)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
E' autorizzato l'intervento regionale in conto capitale, integrativo dei fondi previsti dall' articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 1988 '), a favore delle Aziende sanitarie locali (ASL) elencate all'allegato A, per gli interventi e gli importi indicati a fianco di ciascuna azienda.
Art. 2. 
(Modalità di finanziamento)
1. 
La concessione del finanziamento di cui all'articolo 1 è disposta, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) da ultimo modificata dalla legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12 , con determinazione dirigenziale in sede di approvazione del progetto definitivo, redatto in conformità all' articolo 16, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto attiene all'ospedale nuovo di Borgosesia, il progetto dovrà tenere conto della integrazione funzionale e della complementarietà con l'ospedale pubblico di Gattinara, in particolare per quanto riguarda dimensionamento e specialità, nel pieno rispetto della legge regionale di Piano Sanitario.
2. 
L'atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresì quello di ultimazione degli stessi in conformità alle previsioni del progetto definitivo.
3. 
I finanziamenti concessi in conto capitale sono erogati mediante successivi atti di liquidazione, emessi dal responsabile del procedimento, così come stabilito all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 3 luglio 1996, n. 40 (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67 ).
4. 
Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di concessione comporta la decadenza dal finanziamento, salvo nel caso di inottemperanza ai termini ivi previsti per cause non direttamente imputabili ai soggetti beneficiari. In questo caso la proroga dei termini di inizio e di ultimazione lavori può essere disposta con determinazione dirigenziale motivata.
5. 
Contestualmente alla pronuncia di decadenza dal finanziamento, si dispone la cancellazione del relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate. Nel caso siano state realizzate solo una parte di opere, purchè consistenti in un lotto agibile, può disporsi la riduzione del contributo solo ed esclusivamente in misura corrispondente al costo delle opere non realizzate.
Art. 3. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione dell'articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 60 miliardi, ripartiti secondo le quote di cui all'allegato A; l'importo è previsto ad integrazione dello stanziamento del capitolo istituito nello stato di previsione della spesa con la seguente denominazione: "Erogazione a favore delle Aziende Sanitarie Locali e ospedaliere delle somme necessarie per interventi urgenti nel settore sanitario", con la dotazione di lire 10 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi per l'anno 2002 in termini di competenza e di cassa, cui si provvede con riduzioni di pari importo del capitolo 27170 dei rispettivi bilanci.
2. 
Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 4 si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2001.
Art. 4. 
(Disposizioni particolari)
1. 
Nelle procedure della gara per la realizzazione del nuovo ospedale, l'ASL n. 12 di Biella provvede alla copertura finanziaria dell'opera anche tramite l'alienazione dell'ospedale degli "Infermi".
2. 
Nelle more dell'alienazione dell'ospedale degli "Infermi", la regione può anticipare all'ASL n. 12 il ricavato previsto nei limiti dell'importo stimato.
Art. 5. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 marzo 2000
Enzo Ghigo

Allegato A 

(ARTT. 1 E 3)

A.S.L. Intervento Importo (£)

A.S.L. 18 Nuovo Ospedale di Alba-Bra 20 miliardi

A.S.L. 11 Nuovo Ospedale di Borgosesia 30 miliardi

A.S.L. 13 Poliambulatori di Trecate, Galliate, Novara e Borgomanero 10 miliardi.