Legge regionale n. 1 del 04 gennaio 2000  ( Versione vigente )
"Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422".
(B.U. 12 gennaio 2000, n. 2)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
PRINCIPI E FINALITÀ
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La presente legge, in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 ed in conformità della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), disciplina il sistema di trasporto pubblico locale al fine di:
a) 
promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale del territorio regionale, elevandone l'accessibilità, in particolare nelle aree montane e collinari, e garantendo un'equa ripartizione dei benefici e dei costi diretti ed indiretti;
b) 
incentivare, nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, il superamento degli assetti monopolistici, introducendo regole di concorrenzialità mediante l'espletamento di procedure concorsuali per la scelta del gestore, in modo da acquisire una maggiore efficacia ed efficienza, intese sia come più adeguata risposta alla domanda di mobilità, sia come più favorevole rapporto tra i costi e i benefici nella produzione dei servizi;
c) 
raggiungere una maggiore qualità ambientale, riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti ed il rumore derivanti dalle attività di trasporto sul territorio, tutelando la salute dei cittadini e migliorando la sicurezza della circolazione;
d) 
promuovere l'uso della bicicletta ai sensi della legislazione vigente e forme di mobilità condivisa quali il bike sharing e il bicibus come definiti al punto 5 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 20 luglio 2016, n. 208 (Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro).
[1]
d bis) 
promuovere forme di mobilità condivisa quali car pooling, car sharing, scooter sharing e piedibus, come definiti dal punto 5 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 208/2016;
[2]
d ter) 
promuovere ulteriori forme di mobilità condivisa, soprattutto in aree marginali, a domanda debole, previo accordi e convenzioni con i comuni e le unioni di comuni.
[3]
2. 
La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 avviando iniziative idonee a garantire, attraverso il metodo della concertazione:
a) 
l'adeguamento dei servizi alle esigenze qualitative e quantitative della domanda, anche attraverso la massima integrazione tra le diverse modalità di trasporto;
b) 
il potenziamento delle infrastrutture a supporto del servizio, con particolare riferimento ai nodi di interscambio;
c) 
la promozione del trasporto pubblico locale attraverso azioni di politica tariffaria, di informazione agli utenti, di sviluppo del sistema di telematica per i trasporti;
c bis) 
la centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nel sistema di trasporto pubblico locale.
[4]
Art. 2. 
(Assetto funzionale)
1. 
Il sistema di trasporto pubblico locale regionale risulta dall'integrazione funzionale delle reti e dei servizi così articolati:
a) 
reti e servizi regionali di linea, di collegamento tra i principali centri della Regione e tra questi e gli omologhi centri delle Regioni confinanti, estesi all'intero territorio regionale e comprensivi della rete ferroviaria regionale e dei servizi su gomma ad essa complementari o sostitutivi, dei servizi aerei ed elicotteristici, nonchè dei servizi lacuali del lago Maggiore;
b) 
reti e servizi provinciali di linea, estesi ai bacini di traffico o alle aree omogenee e comprensivi della rete e dei servizi su gomma, funiviari e lacuali;
c) 
reti e servizi urbani di linea, nell'ambito del comune o della conurbazione, estesi a comuni contermini purchè sussista una stretta relazione funzionale o una sostanziale continuità di insediamento e comprensivi delle reti e dei servizi su gomma, fluviali, ed impianti fissi, nonchè di tranvie e di metropolitane;
d) 
servizi integrativi o sostitutivi dei servizi di linea, effettuati con modalità diverse ed estesi a territori caratterizzati da bassa densità abitativa, a domanda debole, ovvero atti a soddisfare particolari esigenze di mobilità complementare o speciale.
2. 
Tutte le reti ed i servizi sono progressivamente adeguati alle esigenze degli utenti con ridotta capacità motoria ed effettuati con materiale rotabile idoneo.
2 bis. 
Per infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi della presente legge, si intendono i nodi di interscambio destinati a connettere due o più modalità di trasporto e le fermate dei servizi automobilistici di trasporto pubblico urbano ed extraurbano.
[5]
Art. 3. 
(Assetto quantitativo e qualitativo)
1. 
I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio della Regione, sono definiti tenendo conto dei criteri di cui all' articolo 16 del d.lgs. 422/1997 .
1 bis. 
I servizi minimi di cui al comma 1 devono assicurare in particolare, compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale:
[6]
a) 
l'integrazione fra le reti di trasporto alle diverse scale territoriali e fra i differenti modi di trasporto;
b) 
il pendolarismo scolastico e lavorativo;
c) 
la fruibilità da parte degli utenti dei servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
d) 
le esigenze di ridurre la congestione del traffico e l'inquinamento acustico ed atmosferico;
e) 
la necessità di trasporto delle persone con disabilità.
2. 
L'entità dei servizi minimi è definita sulla base di un indice parametrico di offerta individuato anche in relazione alla quantità ed alle caratteristiche della domanda di mobilità espressa dal territorio, agli obiettivi di quota di mercato del trasporto pubblico, alle aree a domanda debole, nonchè al valore obiettivo di efficienza assunto per il rapporto tra ricavi e costi.
3. 
Gli enti locali possono proporre all'Agenzia della mobilità piemontese servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico dei rispettivi bilanci. L'Agenzia della mobilità piemontese ha l'onere di verificare la non sovrapposizione con altri servizi programmati e di approvarne la fattibilità.
[7]
4. 
I parametri qualitativi e gli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi, per ogni tipologia di servizio di cui all'articolo 2, sono definiti nelle rispettive carte dei servizi, parte integrante dei programmi triennali dei servizi e dei contratti di servizio di cui all'articolo 10.
5. 
L'assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi è oggetto di monitoraggio e vigilanza da parte degli enti a cui è demandata l'amministrazione del servizio.
6. 
Gli enti locali possono autorizzare servizi di trasporto esercitati da terzi in regime di concorrenza, purchè in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 (Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali). Tali servizi sono esenti da obblighi tariffari ed esercitati senza sovvenzioni da parte degli enti locali competenti per l'autorizzazione. Le autorizzazioni sono revocabili in qualsiasi momento senza obbligo di indennizzo.
Capo II. 
FUNZIONI E COMPETENZE
Art. 4. 
(Funzioni e compiti amministrativi della Regione. Strumenti di programmazione)
1. 
La Regione esercita le seguenti funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:
a) 
indirizzo, promozione, coordinamento e controllo di tutti i servizi di trasporto pubblico locale con particolare attenzione al servizio regionale al fine di garantire la necessaria integrazione tra le diverse modalità di trasporto;
b) 
programmazione della rete e dei servizi regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
c) 
amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonchè dei servizi aerei ed elicotteristici, dei servizi lacuali del lago Maggiore.
2. 
La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 attraverso l'elaborazione del piano regionale della mobilità e dei trasporti e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.
[8]
3. 
Il Piano regionale della mobilità e dei trasporti è lo strumento strategico, di lungo periodo, di indirizzo e di sintesi delle politiche di settore, che in coerenza con gli indirizzi regionali di sviluppo economico e sociale e del territorio:
[9]
a) 
definisce la politica regionale della mobilità e dei trasporti e fornisce il contributo alla pianificazione nazionale di livello generale e alle sue articolazioni settoriali;
b) 
costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione e della programmazione degli enti locali al fine di realizzare un'efficace e coerente integrazione tra iniziative e decisioni locali e regionali;
c) 
delinea l'assetto delle infrastrutture e dei servizi regionali, anche sotto l'aspetto gerarchico, e lo coordina con la rete delle comunicazioni internazionali, nazionali e locali.
3 bis. 
Il piano regionale della mobilità e dei trasporti si declina in piani di settore che afferiscono alle politiche del trasporto pubblico, della logistica, delle infrastrutture di trasporto, della sicurezza stradale.
[10]
3 ter. 
I piani di settore delineano il quadro sistemico delle azioni delle politiche di settore, apportando i contenuti tecnici specifici necessari al raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano regionale della mobilità e dei trasporti ponendo alla base di ogni piano di settore politiche per il raggiungimento di obiettivi di mobilità sostenibile e d'innovazione tecnologica applicata ai trasporti.
[11]
3 quater. 
I piani di settore sono implementati dai programmi di attuazione, pluriennali e annuali, che definiscono i fabbisogni di spesa, precisano, sulla base delle disponibilità di bilancio, l'ammontare dei finanziamenti, coordinandoli con quelli di altri soggetti erogatori di finanziamenti, pubblici e privati, e definiscono operativamente le azioni da finanziare e da attuare.
[12]
4. 
Il piano regionale della mobilità e dei trasporti è adottato dalla Giunta regionale, previa consultazione dei consigli provinciali, che si esprimono entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione della proposta di piano. Il Piano adottato è trasmesso al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali.
[13]
4 bis. 
I piani di settore ed i relativi programmi di attuazione, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.
[14]
5. 
Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico, in conformità con il piano regionale della mobilità e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento, definisce, d'intesa con gli enti locali, aggregati nel consorzio di cui all'articolo 8:
[15]
a) 
gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella organizzazione e nella produzione dei servizi;
b) 
l'assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi;
c) 
le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti, specificando l'entità di quelle relative al trasporto ferroviario, la ripartizione tra servizi urbani ed extraurbani e quindi tra gli enti soggetti di delega;
d) 
la politica tariffaria per l'integrazione e la promozione dei servizi;
e) 
le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;
f) 
il sistema di monitoraggio dei servizi;
g) 
la rete e l'organizzazione dei servizi regionali amministrati dalla Regione e gli indirizzi di programmazione dei servizi regionali delegati agli enti locali.
6. 
Acquisita l'intesa di cui al comma 5 il programma triennale è sottoposto all'esame della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.
[16]
7. 
Il programma triennale è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e previa consultazione delle organizzazioni sindacali confederali, delle associazioni delle aziende di trasporto e delle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti), nonché delle associazioni dei disabili di cui alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 37 (Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette).
[17]
8. 
(...)
[18]
9. 
Per l'espletamento delle funzioni inerenti i servizi ferroviari di cui al comma 1, lettera c), la Regione stipula, ai sensi dell' articolo 12 del d.lgs. 422/1997 e secondo le indicazioni dell' articolo 8 del d.lgs. 422/1997 , come modificato dall' articolo 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. 400/1999 , accordi di programma con il Ministero dei trasporti con i quali sono stabiliti:
a) 
l'attribuzione delle risorse trasferite per l'esercizio dei servizi attualmente gestiti dalla società Ferrovie dello Stato S.p.A.;
b) 
i tempi e le modalità del subentro di cui all' articolo 8 del d.lgs. 422/1997 , nonchè i finanziamenti diretti al risanamento tecnico ed economico e le risorse per la gestione degli impianti e del servizio.
10. 
La Regione disciplina la gestione delle infrastrutture ferroviarie ad essa conferite con apposito regolamento e secondo le disposizioni previste dall' articolo 8 del d.lgs. 422/1997 , come modificato dall' articolo 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. 400/1999 .
11. 
La Regione organizza i servizi di trasporto pubblico locale sui laghi oggetto di gestione governativa mediante apposite società, anche con la partecipazione degli enti locali interessati, secondo quanto previsto all'articolo 29.
12. 
Tutte le altre funzioni e competenze sono conferite agli enti locali individuati nei successivi articoli.
Art. 5. 
(Funzioni e compiti amministrativi delle province)
1. 
Sono trasferiti alle province le funzioni ed i compiti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, relativi alla programmazione ed amministrazione delle reti e dei servizi provinciali di trasporto pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonchè gli accertamenti previsti dall' articolo 5, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 ( Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) per i servizi di propria competenza.
1 bis. 
Ad eccezione del bacino metropolitano di Torino, le province gestiscono le procedure di aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale, sia urbano che extraurbano, a livello di bacino, previa convenzione tra gli enti soggetti di delega ad esso afferenti e parere vincolante della Regione.
[19]
2. 
Sono delegate alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) 
la programmazione operativa e l'amministrazione del servizio regionale di trasporto pubblico su gomma, in attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g), compresi i servizi, di competenza regionale, interregionali, di granturismo e transfrontalieri;
b) 
l'individuazione ed il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico urbano nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti;
c) 
l'indirizzo e la promozione dell'integrazione dei servizi urbani con quelli provinciali;
d) 
l'individuazione ed il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico in aree a domanda debole;
e) 
la concessione di autostazioni per servizi di linea;
f) 
la definizione, sulla base di parametri socio-economici e territoriali, del numero massimo di autorizzazioni da prevedere nei regolamenti comunali, in materia di servizi di noleggio con veicoli della categoria M1 di cui all' articolo 47, comma 2, lettera b), del d.lgs. 285/1992 ;
[20]
g) 
il rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle linee di propria competenza.
3. 
Le competenze attribuite alle Regioni all' articolo 14, comma 8, del d.lgs. 422/1997 sono delegate ai Presidenti delle province interessate, i quali provvedono sentita la Commissione consultiva provinciale di cui all' articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 27 .
4. 
Le province svolgono le funzioni di cui ai commi 1 e 2 attraverso l'elaborazione del piano provinciale dei trasporti e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.
5. 
Il piano provinciale dei trasporti è lo strumento fondamentale di indirizzo e di sintesi della politica provinciale di settore e delinea:
a) 
l'assetto delle reti infrastrutturali di trasporto d'interesse provinciale, sulla base delle indicazioni del piano regionale dei trasporti;
b) 
l'assetto dei servizi di trasporto di interesse provinciale, definito in stretta integrazione tra le diverse modalità ed organizzato per bacini di trasporto;
c) 
gli indirizzi per l'elaborazione dei piani urbani del traffico;
d) 
l'analisi e la definizione dei costi e la previsione economica e finanziaria con l'indicazione della ripartizione dei finanziamenti tra gli enti locali per l'attuazione del piano.
6. 
Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico determina, d'intesa con i comuni e le comunità montane interessate ed in conformità dell'assetto dei servizi e dei criteri definiti dalla Regione:
a) 
gli obiettivi da raggiungere in termini di efficienza ed efficacia nella organizzazione e produzione dei servizi;
b) 
i bacini e l'eventuale loro ripartizione in aree omogenee;
c) 
la rete e l'organizzazione dei servizi provinciali;
d) 
le aree a domanda debole ed i comuni nei quali è finanziato il servizio urbano;
e) 
le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti, specificando l'entità di quelle proprie e la ripartizione tra i servizi urbani nei comuni inferiori a trentamila abitanti, extraurbani ed in aree a domanda debole;
f) 
gli indirizzi per l'integrazione dei servizi urbani con quelli provinciali.
7. 
Le province, previa consultazione delle organizzazioni sindacali articolate a livello provinciale, delle associazioni delle aziende di trasporto e dei consumatori, adottano il programma triennale dei servizi e lo trasmettono alla Regione per l'approvazione secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 3.
8. 
Le province, al fine di soddisfare con maggiore efficacia ed a minori costi particolari esigenze di mobilità complementare o speciale, ovvero in periodi di flessione della domanda, possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, ivi compreso l'utilizzo dei veicoli immatricolati ad uso proprio.
9. 
Al fine di attuare gli interventi di competenza provinciale, precisando l'ammontare dei finanziamenti e coordinandoli con quelli degli altri soggetti erogatori di finanziamento, pubblici e privati, le province approvano il programma di attuazione e spesa annuale e pluriennale e lo trasmettono per conoscenza alla Regione.
Art. 6. 
(Funzioni e compiti amministrativi delle comunità montane. Aree a domanda debole)
1. 
Le comunità montane, ovvero i comuni interessati in associazione tra loro, organizzano ed amministrano, nelle aree a domanda debole individuate dalle province, i servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), anche ai sensi dell' articolo 5, comma settimo, del d.p.r. 753/1980 .
2. 
Nell'ambito delle aree a domanda debole, gli enti locali di cui al comma 1 possono individuare modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, gestiti in economia ovvero da affidare, attraverso procedure concorsuali, a soggetti che abbiano i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Qualora non vi sia offerta di tali servizi possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone. Gli enti locali sono autorizzati a disciplinare, con proprio regolamento, la possibilità di utilizzare gli scuolabus anche per finalità sociali ed assistenziali di trasporto degli adulti, compatibilmente con le esigenze del trasporto scolastico.
3. 
Per i territori montani sono inoltre applicabili, al fine della programmazione dei servizi di trasporto pubblico, le disposizioni della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), in quanto compatibili.
Art. 7. 
(Funzioni e compiti amministrativi dei comuni)
1. 
Sono attribuite ai comuni le funzioni ed i compiti diversi da quelli indicati negli articoli 4 e 5 relativi alle reti ed ai servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nonchè gli accertamenti previsti dall' articolo 5, settimo comma, del d.p.r. 753/1980 per i servizi di propria competenza.
2. 
I comuni svolgono tali funzioni e compiti attraverso l'elaborazione del piano urbano del traffico di cui all' articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico urbano.
3. 
Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico urbano determina, sulla base degli obiettivi, dei criteri quantitativi e dei parametri qualitativi definiti dalla Regione, nonchè degli indirizzi indicati dalla provincia per l'integrazione con i servizi provinciali:
a) 
gli obiettivi da raggiungere in termini di qualità, efficienza ed efficacia nella produzione dei servizi;
b) 
la rete e l'organizzazione dei servizi urbani;
c) 
le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti, specificando l'entità di quelle proprie.
4. 
Il programma triennale dei servizi di trasporto dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti e delle conurbazioni è approvato dalla Regione con le modalità previste dall'articolo 9, comma 3, previa acquisizione del parere della provincia; il programma triennale degli altri comuni è approvato dalla provincia con le modalità previste dall'articolo 9, comma 5.
5. 
Il piano urbano del traffico dei comuni nei quali è fornito un servizio di trasporto pubblico urbano, finanziato ai sensi della presente legge, è inviato alla Regione ed alla provincia, al fine di acquisire il rispettivo parere di conformità ai criteri di ottimizzazione del servizio stesso e d'integrazione con gli altri servizi di trasporto pubblico.
6. 
I comuni, al fine di soddisfare con maggiore efficacia ed a minori costi particolari esigenze di mobilità complementare o speciale ovvero, in periodi di flessione della domanda, possono organizzare servizi sostitutivi dei servizi di linea, avvalendosi di quanto previsto all'articolo 6, comma 2.
7. 
La programmazione e l'amministrazione dei servizi urbani delle conurbazioni è attribuita al comune capofila, che elabora il programma triennale d'intesa con i comuni della conurbazione.
8. 
Le aree di conurbazione sono definite, d'intesa con i comuni interessati, dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere del Comitato competente per materia istituito, a norma dell' articolo 7, comma 7, della l.r. 34/1998 , nell'ambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.
8 bis. 
Le modifiche alle aree di conurbazione individuate secondo le modalità previste al comma 8 sono definite dalla Giunta regionale previa intesa con la provincia ed i comuni interessati.
[21]
Art. 8.[22] 
(Agenzia della mobilità piemontese)
1. 
Al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale, la Regione insieme agli enti locali interessati, promuove, aderendovi, la costituzione di un ente pubblico di interesse regionale.
[23]
1 bis. 
L'ente pubblico di cui al comma 1, istituito e disciplinato dalla presente legge, assume forma di consorzio e la denominazione di "Agenzia della mobilità piemontese". Obiettivo primario dell'Agenzia è stabilire e mantenere il coordinamento dei servizi di trasporto su gomma in relazione a quelli su ferro.
[24]
1 ter. 
Il consorzio è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale. Al fine di ampliare la partecipazione degli enti locali alla definizione della programmazione dei servizi di trasporto pubblico, l'Agenzia della mobilità piemontese favorisce l'adesione dei comuni o unioni di comuni singole o associate aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti non già soggetti di delega ai sensi della presente legge nonchè delle unioni montane singole o associate aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti di cui alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna).
[25]
2. 
Il consorzio, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 8 bis, gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti. Il consorzio è la sede deputata per l'acquisizione da parte della Regione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 5.
[26]
2 bis. 
Si intende con programmazione non solamente la pianificazione degli itinerari delle varie linee di trasporto pubblico, bensì anche il numero di corse giornaliere per ciascuna linea e gli orari delle stesse.
[27]
2 ter. 
La possibilità di interscambio tra i diversi mezzi di trasporto attraverso una programmazione coordinata costituisce una linea guida della programmazione stessa. Le variazioni di orari o modalità di servizio delle linee su gomma sono deliberate dall'Agenzia per la mobilità piemontese, previa consultazione di tutti i soggetti consorziati interessati dal servizio stesso.
[28]
2 quater. 
L'Assemblea del consorzio, tenuto conto della particolare complessità dell'ente, determina l'ammontare dell'indennità del Presidente dell'Agenzia e del gettone di presenza dei rimanenti consiglieri d'amministrazione, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 2 (Norme per la razionalizzazione, la trasparenza ed il contenimento dei costi degli organi gestionali delle società e degli organismi a partecipazione regionale).
[29]
3. 
(...)
[30]
4. 
Gli enti aderenti possono esercitare attraverso il consorzio ulteriori funzioni di propria competenza in materia di mobilità.
5. 
La convenzione e lo statuto del consorzio disciplinano, in particolare, gli organi e le relative competenze, i rapporti tra gli enti aderenti al consorzio, la quota di partecipazione dei medesimi in funzione dei servizi conferiti, le risorse finanziarie e la dotazione organica del personale ed ogni altro aspetto necessario.
5 bis. 
La Giunta regionale adotta lo Statuto di cui al precedente comma. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) i soggetti obbligatoriamente consorziati aderiscono all'Agenzia con l'approvazione dello Statuto .
[31]
Art. 8 bis.[32] 
(Gestione delle reti e erogazione dei servizi di trasporto pubblico)
1. 
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, promuove la costituzione o la partecipazione, anche indiretta, di una o più società, definite ai sensi della normativa vigente in materia, a cui conferire la proprietà o la gestione delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e di telecomunicazioni funzionali all'esercizio del trasporto pubblico. Proprietà e gestione delle infrastrutture possono essere unitariamente conferite.
2. 
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e nel rispetto della normativa vigente in materia, promuove, altresì, la costituzione o la partecipazione, anche indiretta, di una o più società pubbliche a cui affidare la gestione del servizio di trasporto pubblico di interesse regionale.
Capo III. 
STRUMENTI E PROCEDURE
Art. 9. 
(Accordi di programma)
1. 
La Regione, d'intesa con i soggetti direttamente coinvolti aggregati nel consorzio denominato Agenzia per la mobilità piemontese, stipula con il Ministero dei trasporti e della navigazione accordi di programma di validità triennale per la definizione delle risorse trasferite per gli investimenti relativi al potenziamento delle reti nazionali e regionali.
[33]
2. 
La Regione stipula con l'Agenzia per la mobilità piemontese, accordi di programma di validità triennale per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi.
[34]
3. 
La stipula degli accordi di programma di cui al comma 2 costituisce approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli enti locali.
4. 
In caso di mancata stipulazione degli accordi entro sei mesi dall'approvazione del programma di cui all'articolo 4, la Regione provvede all'assegnazione delle risorse limitatamente al finanziamento dei servizi minimi individuati come prioritari. Se la mancata stipulazione si protrae per ulteriori sei mesi, la Regione, ai sensi dell'articolo 25, esercita le funzioni delegate di cui alla presente legge.
[35]
5. 
Le province stipulano accordi di programma di validità triennale con i comuni e le comunità montane e le unioni di comuni interessate, per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi urbani dei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti e dei servizi in area a domanda debole.
[36]
6. 
Le risorse per gli investimenti, relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile per i servizi di trasporto pubblico locale con preferenza per quelli su rotaia a basso impatto di emissioni di scarico e per l'arredo di linea, sono ripartite agli enti soggetti di delega mediante concertazione che trova la sua rispondenza nella stipulazione degli Accordi di Programma. Le suddette risorse sono erogate dalla Regione direttamente anche alle aziende di trasporto secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
[37]
Art. 10. 
(Contratti di servizio)
1. 
I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, e sono stipulati dagli enti concedenti per ogni tipologia di trasporto pubblico di cui all'articolo 2, con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza: intera Regione, bacini o aree omogenee, area urbana ed area a domanda debole.
2. 
Il periodo di validità del contratto di servizio è pari ad anni sei. Decorsa la metà del periodo contrattuale l'amministrazione concedente procede a verificare, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi:
2.01 
Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 2, gli obiettivi previsti dal contratto di servizio non sono stati rispettati, il contratto stesso può essere sciolto o modificato.
[38]
2.1 
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 in ordine alla validità dei contratti di servizio, in fase di prima attuazione dell' articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , gli enti possono stipulare contratti di durata inferiore ai sei anni al fine di favorire, all'interno dei bacini ottimali individuati con provvedimento della Giunta regionale, l'allineamento ad un'unica data delle scadenze dei nuovi contratti di servizio con quelli in essere già affidati con procedure di gara.
[39]
2 bis. 
I contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati.
[40]
3. 
Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, si renda necessario modificare, in aumento o in diminuzione, la rete dei servizi, l'azienda di trasporto è obbligata a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15 per cento per i servizi in diminuzione.
4. 
I contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi:
a) 
il periodo di validità del contratto;
b) 
le caratteristiche dei servizi offerti ed i programmi di esercizio;
c) 
l'importo eventualmente dovuto dall'ente affidante all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto, le compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio e di eventuali agevolazioni tariffarie, nonchè le relative modalità di pagamento;
d) 
le modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto;
e) 
le modalità di revisione e di risoluzione del contratto;
f) 
le garanzie che l'impresa affidataria deve prestare;
g) 
le tariffe del servizio;
h) 
le modalità del servizio con l'eventuale utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all' articolo 47 del d.lgs. 285/1992 ;
i) 
la disciplina da applicare in caso di subaffidamento di servizi complementari al trasporto pubblico, previa autorizzazione dell'ente;i soggetti subaffidatari devono sottostare alle medesime condizioni contrattuali dell'azienda che ha ottenuto l'affidamento principale;
[41]
j) 
i seguenti fattori di riferimento per la predisposizione della carta della qualità dei servizi: qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio; velocità commerciale; affidabilità del servizio; informazione ai clienti, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza; rispetto dell'ambiente, età dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza personale e patrimoniale del viaggiatore; integrazione modale; livello di servizio nelle operazioni di sportello; aspetti relazionali e comunicazionali del personale a contatto con l'utenza; servizi per viaggiatori con ridotta capacità motoria e sensoriale; servizi aggiuntivi extra finalizzati a migliorare il comfort ed il grado di soddisfazione degli utenti;
[42]
k) 
gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali;
l) 
le penali in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;
[43]
m) 
l'obbligo dell'applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;
n) 
l'obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro;
o) 
l'obbligo di tenere la contabilità separata ai sensi dell' articolo 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1191/69 come modificato dall' articolo 1 del regolamento CEE n. 1893/91 del 20 giugno 1991 e la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascun contratto di servizio;
p) 
l'obbligo per i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale di fornire alla Regione i dati necessari per il monitoraggio del servizio comprensivi dei dati di frequentazione e di bigliettazione a completamento di quanto previsto dalla lettera o);
[44]
q) 
la definizione dei piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti con l'obbligo per gli enti concedenti di fornire alla Regione i dati necessari per il monitoraggio dei medesimi.
[45]
4 bis. 
Entro il 30 giugno 2015, gli enti soggetti di delega stipulano, con l'Agenzia di cui all'articolo 8, apposite convenzioni per il trasferimento alla medesima dei contratti di servizio in essere.
[46]
4 ter. 
La mancata stipulazione delle convenzioni di cui al comma 4 bis, comporta l'applicazione dell'articolo 25.
[47]
5. 
La Regione stipula i contratti di servizio relativi ai servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997 , almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di validità.
6. 
Gli enti locali stipulano i contratti per i servizi di loro competenza tre mesi prima dell'inizio del periodo di validità.
Art. 11. 
(Procedure concorsuali)
1. 
L'Agenzia della mobilità piemontese stipula i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell'espletamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada.
[48]
2. 
Qualora il servizio sia affidato a seguito di espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, l'aggiudicazione avviene sulla base del criterio previsto dall' articolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), secondo le procedure previste dall'articolo 12, comma 2, e dall'articolo 13, limitatamente ai casi contemplati, del d.lgs 158/1995 , nonchè secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, lettera a), ultimi tre periodi del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni.
[49]
2 bis. 
In coerenza alla normativa nazionale non sono ammessi a partecipare alle gare di cui al comma 2 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonchè alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i gestori delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e telecomunicazioni funzionali all'esercizio del trasporto.
[50]
2 ter. 
Il divieto di cui al comma 2 bis si applica a decorrere dalla scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 21, comma 1, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi specifici antecedentemente forniti dalle società partecipanti alla gara stessa.
[51]
2 quater. 
La Giunta regionale può prevedere criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b).
[52]
3. 
In caso di subentro di un'impresa al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo. La stessa norma si applica in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del contratto medesimo, di risoluzione contrattuale. In caso di subentro, i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione, mantengono il vincolo di destinazione d'uso per i periodi di cui all'articolo 16. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di tali beni al nuovo aggiudicatario, è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tale caso decade il vincolo di destinazione d'uso. Per l'acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione l'aggiudicatario gode del diritto di prelazione. Nel rispetto del principio di libera concorrenza, al fine di assicurare il tempestivo avvio del servizio in caso di affidamento a nuovo gestore, all'impresa uscente è fatto obbligo di assicurare la disponibilità del materiale rotabile a titolo di locazione, fino all'entrata in esercizio del materiale oggetto di offerta e strumentale all'effettuazione del servizio da parte dell'aggiudicatario. La messa a disposizione di tali beni deve avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento. In caso di vincoli di destinazione d'uso sui beni essenziali o indispensabili in proprietà del gestore uscente, detti beni sono messi a disposizione dell'aggiudicatario, il quale ha l'obbligo di manutenere e di rilevare gli stessi a titolo di locazione o di cessione della proprietà. La Giunta regionale, con propria deliberazione, fissa i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e dei valori di subentro dei beni indispensabili di proprietà del gestore uscente da cedere al nuovo aggiudicatario, in coerenza con la disciplina regolatoria di settore.
[53]
4. 
Il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall' articolo 26, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), con applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro. Tale disposizione non si applica ai servizi gestiti con mezzi alternativi a quelli di linea di cui all' articolo 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997 .
5. 
L'ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento, con atto motivato, in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi, ovvero nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, così come previsto dal contratto di servizio. L'affidatario incorre nella decadenza dell'affidamento in presenza di irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio.
Art. 12. 
(Politica tariffaria e di promozione)
1. 
La Giunta regionale definisce, d'intesa con gli enti locali delegati secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 6, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori nonché le associazioni dei disabili di cui alla l.r. 37/2000, la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto ed in coerenza con gli obiettivi in materia di rapporto tra ricavi e costi dei servizi fissati dalla presente legge e nel rispetto dei parametri dell'inflazione programmata come stabilito dagli accordi interconfederali con il Consiglio dei Ministri del 23 luglio 1993, del 18 dicembre 1998 e successivi eventuali aggiornamenti.
[54]
1 bis. 
Le norme per l'eventuale revisione delle tariffe di trasporto pubblico locale devono essere previste nei contratti di assegnazione dei servizi medesimi.
[55]
2. 
Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale sono indicate, in armonia con i criteri di cui ai commi 1 e 1 bis, nell'ambito dei contratti di servizio di cui all'articolo 10 e devono essere omogenee tra i diversi mezzi di trasporto operanti sullo stesso tragitto.
[56]
3. 
Gli enti locali possono individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci.
4. 
La Regione provvede per le proprie finalità a quanto previsto nel comma 3 con deliberazione della Giunta regionale, definendo criteri, modalità e risorse.
4 bis. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce un contributo annuo a carico degli utenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 4.
[57]
4 ter. 
I soggetti che, ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), hanno diritto alla libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale e regionale, per usufruire delle agevolazioni tariffarie devono munirsi di apposita tessera elettronica. La Regione provvede con deliberazione della Giunta regionale a definire le modalità di rilascio delle tessere.
[58]
5. 
È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti.
6. 
La Regione, in concorso con gli enti locali, al fine di incrementare l'utenza, definisce una strategia di promozione fondata su incentivi e sulla diffusione dell'informazione inclusa la possibilità di poter utilizzare biglietti di diverse aziende validi sullo stesso percorso.
[59]
6 bis. 
Al fine di incrementare l'utenza e rendere facilmente consultabile la disponibilità di servizio pubblico, è istituito un portale internet di infomobilità dove verificare i servizi disponibili in un determinato momento e poter pianificare un itinerario a livello regionale, con dettaglio di costi e tempi di percorrenza.
[60]
6 ter. 
Al fine di garantire migliore rapporto tra gli utenti del servizio di trasporto pubblico, l'azienda espletante il servizio, attraverso il suo personale di servizio o tramite comunicazione audio, è tenuta a dare tempestiva comunicazione agli utenti sulle motivazioni di ritardi superiori a cinque minuti o disservizi che interessano la corsa. La Regione utilizza le informazioni così raccolte dagli utenti, tramite gli strumenti informatici a disposizione della Agenzia della mobilità piemontese e della Regione, come ulteriore indicatore per il monitoraggio del servizio.
[61]
6 quater. 
I servizi di infomobilità previsti al comma 6 bis devono essere integrati anche con gli esistenti servizi di mappe on line ed essere disponibili come applicazioni per i principali sistemi operativi mobili.
[62]
Art. 13. 
(Osservatorio regionale della mobilità)
1. 
Al fine di verificare l'efficacia delle politiche di trasporto pubblico messe in atto, è istituito presso la Regione l'osservatorio regionale della mobilità.
2. 
L'osservatorio regionale raccoglie i dati relativi ai servizi di trasporto pubblico, monitora ed aggiorna periodicamente, attraverso il Sistema informativo regionale dei trasporti (SIRT) di cui all'articolo 18, comma 9, le caratteristiche della domanda e dell'offerta, il flusso della spesa di esercizio e di investimento ed elabora parametri di efficacia, di efficienza e di qualità dei servizi offerti. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 20 ter, comma 2, predispone una relazione annuale sull'andamento dei servizi di trasporto e la trasmette alla Giunta regionale.
[63]
3. 
(...)
[64]
4. 
I dati raccolti dall'osservatorio sono trasmessi alle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori nonché alle associazioni dei disabili di cui alla l.r. 37/2000 e sono oggetto di confronto tra le organizzazioni e la Regione per la definizione del successivo programma triennale dei trasporti.
[65]
4 bis. 
Sono previsti incontri periodici con gli utenti e le associazioni di utenti dei servizi offerti dalla Regione, in cui avviare tavoli di confronto aventi come scopo la raccolta di dati e segnalazioni e il coinvolgimento dei fruitori finali del servizio al fine di apportare correzioni alla programmazione in modo da aumentare l'efficienza generale del servizio.
[66]
Capo IV. 
RISORSE
Art. 14. 
(Ammissibilità al finanziamento)
1. 
Tutti i contratti di servizio pubblico, definiti per ambito regionale, per bacino, per area omogenea o per area urbana, devono prevedere, a partire dal 1. gennaio 2000, un rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, pari almeno allo 0,35. Tale rapporto è incrementato in misura coerente con gli obiettivi di efficienza ed efficacia definiti negli accordi di programma di cui all'articolo 9, comma 2.
2. 
Non sono consentiti contributi degli enti locali a copertura di eventuale minor rapporto tra ricavi e costi a partire dal 1. gennaio 2000.
3. 
A partire dal 1° gennaio 2000 sono posti a gara pubblica solo i servizi che prevedano, nei rispettivi capitolati di appalto, per ambito regionale, per bacino, per area omogenea o per area urbana, il raggiungimento del rapporto tra ricavi e costi almeno pari allo 0,35. Il finanziamento non può, in ogni caso, eccedere il 65 per cento del costo di aggiudicazione.
4. 
Nella determinazione del rapporto tra ricavi e costi la stima degli introiti deve essere effettuata, tenendo conto della politica tariffaria della Regione, sulla base della domanda espressa dal territorio.
5. 
La stima dei costi deve essere effettuata, all'interno delle tipologie di servizio urbano ed extraurbano, in relazione alle dimensioni del servizio messo in appalto, a cui corrispondono costi parametrici dell'azienda-tipo di gestione, ed alle caratteristiche insediative ed orografiche del territorio servito, a cui corrispondono diverse velocità commerciali.
6. 
L'eventuale risparmio, conseguito da appalti affidati all'offerta economicamente più vantaggiosa, rispetto alle risorse assegnate alla provincia, al comune o alla comunità montana, rimane a disposizione della provincia, del comune o della comunità montana con vincolo di destinazione alla funzione di trasporto pubblico.
[67]
7. 
I servizi di cui all'articolo 6 sono finanziati assumendo come valore di riferimento il prodotto della quota pro capite media regionale di finanziamento del trasporto pubblico locale per il numero di residenti nell'area, al netto dei costi per l'esercizio degli eventuali servizi di linea, esclusi quelli ferroviari. Tale finanziamento non è soggetto alle determinazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 15. 
(Determinazione e ripartizione delle risorse)
1. 
La Regione sulla base della programmazione regionale e degli enti locali determina le risorse necessarie per l'esercizio e gli investimenti del trasporto pubblico locale compresi i servizi ferroviari. Tali risorse disponibili sul bilancio regionale per il finanziamento del trasporto pubblico locale sono ripartite, al netto del costo del servizio ferroviario e della quota destinata agli investimenti, alle province ed ai comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.
2. 
Una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse attribuite agli enti locali per l'esercizio del trasporto pubblico locale deve essere destinata a garantire l'accessibilità, fruizione e sicurezza dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e delle infrastrutture ad esso correlate da parte delle persone disabili, agli investimenti per le attrezzature di arredo delle linee e di controllo e monitoraggio dell'utenza e ad azioni di promozione e di informazione del trasporto pubblico locale, a decorrere dal 1. gennaio 2000.
[68]
3. 
La ripartizione delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti e dei servizi minimi avviene, tenuto conto dei programmi di servizio degli enti locali, assumendo omogenei parametri rappresentativi delle caratteristiche territoriali, insediative e di mobilità del territorio servito, nonchè delle caratteristiche dei servizi stessi.
4. 
La verifica della ripartizione è stabilita dalla Regione a seguito del monitoraggio del grado di attuazione e del conseguimento degli obiettivi dell'accordo di programma, nonché dell'aumento o diminuzione dell'utenza sulla base della qualità del servizio offerto, che può essere effettuato per decisione unilaterale della Regione e almeno una volta ogni tre anni.
[69]
4 bis. 
La programmazione e conseguente erogazione di fondi ai titolari di contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico, avviene sulla base dell'utenza potenziale, definita da analisi basate su un modello uniforme e scientifico. La programmazione può essere confermata o rivista a costi invariati in seguito all'analisi dei dati pervenuti relativi al monitoraggio dell'utenza.
[70]
Art. 16. 
(Fondo regionale trasporti)
1. 
Le risorse finanziarie relative all'espletamento delle funzioni amministrative di cui al d.lgs. 422/1997 , trasferite dallo Stato al momento del conferimento delle funzioni, confluiscono annualmente in un apposito capitolo del bilancio regionale, denominato Fondo regionale trasporti.
2. 
Il fondo regionale trasporti, oltre che dalle risorse di cui al comma 1, è alimentato da risorse proprie regionali ed il suo ammontare è determinato con legge di bilancio.
3. 
Il fondo regionale trasporti fa fronte agli oneri derivanti dagli accordi di programma di cui all'articolo 9 ed ai contratti di servizio di cui all'articolo 10.
4. 
Il fondo regionale trasporti è articolato in sei parti destinate rispettivamente a far fronte:
a) 
agli oneri relativi all'effettuazione dei servizi su ferro;
b) 
agli oneri relativi agli investimenti sulla rete regionale, comprensiva degli impianti fissi e delle infrastrutture sia della rete ferroviaria sia della rete di trasporto pubblico locale;
c) 
agli oneri relativi agli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali;
d) 
agli investimenti di cui all'articolo 15, comma 2;
e) 
agli oneri relativi ai servizi minimi;
f) 
agli oneri relativi al funzionamento delle attività dell'osservatorio regionale della mobilità.
5. 
Una quota delle risorse di cui al comma 4, lettera c), alimenta i fondi di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e 5.
6. 
La Giunta regionale con apposito provvedimento stabilisce i vincoli e le forme di garanzia a carico degli enti e delle aziende beneficiari dei contributi in conto capitale.
Art. 17. 
(Fondo trasporti degli enti locali)
1. 
Le province, i comuni e le comunità montane istituiscono appositi fondi trasporti in cui confluiscono le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative delegate, oltre a risorse proprie.
2. 
Il fondo trasporti degli enti locali fa fronte agli accordi di programma di cui all'articolo 9, commi 2 e 5 ed ai contratti di servizio di cui all'articolo 10.
3. 
Il fondo provinciale è articolato in cinque parti, destinate rispettivamente a far fronte:
a) 
agli oneri relativi ai servizi di trasporto extraurbano;
b) 
agli oneri relativi ai servizi di trasporto urbano nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti;
c) 
agli oneri relativi ai servizi in aree a domanda debole;
d) 
agli investimenti di cui all'articolo 15, comma 2;
e) 
agli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali.
4. 
Il fondo comunale è articolato in tre parti, destinate rispettivamente a far fronte:
a) 
agli oneri relativi al trasporto urbano;
b) 
agli investimenti di cui all'articolo 15, comma 2.
c) 
agli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali.
5. 
Il fondo trasporti delle comunità montane è articolato in due parti, destinate rispettivamente a far fronte:
a) 
agli oneri relativi ai servizi di trasporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);
b) 
agli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali.
6. 
Le province ed i comuni sono autorizzati a trasferire, con proprio atto, le eventuali risorse eccedenti, a seguito della stipula dei contratti di servizio, dai servizi agli investimenti.
7. 
Le scadenze delle erogazioni dei flussi di spesa sono definite nei provvedimenti amministrativi di approvazione del riparto delle risorse.
Capo V. 
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 18.[71] 
(Controllo, vigilanza e monitoraggio)
1. 
La Regione esercita compiti di controllo, di vigilanza e di monitoraggio sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale e sulle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale.
2. 
I criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
3. 
Le funzioni di controllo e di vigilanza di cui al comma 1 e l'accertamento delle violazioni dei disposti di cui al presente articolo sono esercitate dal personale regionale appositamente incaricato. Le attività sono svolte anche mediante ispezioni e verifiche presso i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e presso i gestori delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale.
4. 
Le infrazioni relative ai servizi del trasporto pubblico locale e regionale, accertate dal personale regionale nell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza di cui al comma 1 sono comunicate agli enti affidanti anche ai fini dell'applicazione, ricorrendone le condizioni, delle penali previste dai contratti di riferimento.
5. 
Le funzioni relative al controllo, alla vigilanza ed al monitoraggio del rispetto, da parte dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, degli adempimenti previsti nei contratti di riferimento sono esercitate dagli enti affidanti. Per lo svolgimento di tali attività gli enti affidanti possono anche avvalersi di soggetti esterni da loro appositamente incaricati.
6. 
Il personale di cui al comma 5 accerta e contesta le violazioni a carico dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale secondo quanto previsto nei contratti di riferimento.
7. 
I gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i gestori delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale hanno l'obbligo di consentire al personale incaricato ai sensi dei commi 3 e 5 il libero accesso ai veicoli, agli impianti, alle infrastrutture ed alla documentazione tecnica, amministrativa e contabile.
8. 
In caso di circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale da parte dei soggetti di cui ai commi 3 e 5 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, e non è dovuto alcun rimborso ai gestori del servizio di trasporto pubblico locale e regionale.
9. 
L'Agenzia della mobilità piemontese, gli altri enti affidanti e i gestori delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale forniscono alla Regione le informazioni tecniche, economiche ed amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e alle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio finalizzate ad accertare l'efficacia e l'efficienza dell'utilizzo dei finanziamenti destinati ai servizi di trasporto pubblico ed alla realizzazione dei programmi di investimento settoriali.
10. 
La Regione, al fine di costituire e mantenere le basi dati necessarie a supportare le proprie funzioni di pianificazione e di monitoraggio del sistema di trasporto pubblico e di garantire l'interoperabilità del sistema di bigliettazione integrata a livello regionale, istituisce, realizza e gestisce il Sirt, che si fonda sulle infrastrutture tecnologiche del Biglietto integrato Piemonte (BIP) e del Sistema Piemonte a cui l'Agenzia della mobilità piemontese, gli altri enti affidanti, i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i gestori delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a fare riferimento.
11. 
I gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i gestori delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale forniscono alla Regione i dati e le informazioni sui servizi e sulle infrastrutture di trasporto necessari all'alimentazione del Sirt di cui al comma 10. I gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sono tenuti a dotarsi del sistema di bigliettazione elettronica Bip e a trasferire i dati raccolti al Sirt.
12. 
L'accesso ai dati del sistema informativo Sirt è pubblico, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati.
Art. 19.[72] 
(Penali e sanzioni a carico dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale)
1. 
L'ente affidante applica le penali previste dall'articolo 10, comma 4, lettera l) in presenza delle infrazioni specificamente previste dal contratto di servizio e dalla presente normativa.
[73]
2. 
(...)
[74]
2 bis. 
Ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale che non forniscono alla Regione informazioni o dati nei termini e con le modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale o che forniscono informazioni o dati non veritieri, inesatti o incompleti, ferme restando le disposizioni di carattere penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento. Le verifiche di adempimento degli obblighi di cui al presente comma sono effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022.
[75]
2 ter. 
Ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale che non consentono al personale incaricato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, il libero accesso ai veicoli e agli impianti adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, ferme restando le disposizioni di carattere penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento.
[76]
2 quater. 
Ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale che non consentono al personale incaricato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, il libero accesso alla documentazione tecnica, amministrativa e contabile afferente i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, ferme restando le disposizioni di carattere penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 4.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento.
[77]
2 quinquies. 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
[78]
2 sexies. 
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
[79]
Art. 20.[80][81] 
(Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e procedure di applicazione)
1. 
Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio da esibire, a richiesta, agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio, ed a:
a) 
validarlo all'inizio del viaggio in conformità alle prescrizioni del gestore;
b) 
validarlo ad ogni singola uscita, se previsto, ed in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati, in conformità alle prescrizioni del gestore;
c) 
conservarlo per la durata dell'intero percorso e sino alla fermata di discesa. Nel caso di fruizione dei servizi di metropolitana gli utenti sono tenuti a conservare il titolo di viaggio sino alla linea dei tornelli.
1 bis. 
Si intendono per utenti tutti i soggetti che, a qualunque titolo, utilizzano il sistema di trasporto pubblico locale e regionale per compiere uno spostamento.
[82]
2. 
Si intendono per titoli di viaggio i biglietti, gli abbonamenti, il credito trasporti ed ogni altro mezzo, cartaceo o elettronico, che attesti l'avvenuto pagamento della corsa sul servizio di trasporto pubblico locale e regionale ovvero attesti il diritto alla libera circolazione.
3. 
Gli utenti sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio o che non ottemperino a quanto previsto al comma 1, lettere a) e c), in caso di violazione commessa nell'ambito di pubblici servizi urbani, suburbani, extraurbani, di navigazione, impianti fissi e metropolitane, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali quando i fatti costituiscono reato, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria che non può essere inferiore a trenta volte e superiore a centottanta volte il prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il percorso minimo di cui alla tabella tariffaria autorizzata oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria. La violazione commessa, nell'ambito del servizio ferroviario regionale, comporta il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dalla stazione di partenza fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore e l'applicazione di una sanzione amministrativa da trenta a centottanta volte la tariffa minima regionale del primo scaglione tariffario.
4. 
E' ammesso il pagamento della sanzione prevista al comma 3 in misura ridotta pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre al normale biglietto a tariffa ordinaria ed alle spese del procedimento, se l'utente estingue l'illecito entro sessanta giorni dalla contestazione, o, se questa non è avvenuta, dalla notificazione. Qualora si provveda al pagamento entro sette giorni dalla contestazione o, se questa non è avvenuta, dalla notificazione, si applica la sanzione al minimo edittale oltre al normale biglietto a tariffa ordinaria ed alle spese del procedimento.
5. 
Qualora l'utente, sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio ai sensi del comma 3, dimostri, secondo le modalità e le procedure stabilite dal gestore, entro sette giorni dalla contestazione o se questa non è avvenuta, dalla notificazione, il possesso di un abbonamento o di una tessera di libera circolazione nominativa, in corso di validità al momento della infrazione, è soggetto alla sola sanzione prevista al comma 9, lettera b) oltre alle spese del procedimento.
6. 
Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale possono regolarizzare a bordo il contratto di trasporto mediante il versamento diretto agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio, di una maggiore somma, stabilita dal gestore del servizio, il cui importo non può superare il valore minimo della sanzione di cui al comma 3 oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria. Qualora, per qualsiasi motivo, gli utenti non si avvalgano di tale facoltà, trova applicazione la sanzione di cui al comma 3 con le modalità di cui al comma 4.
7. 
Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico ferroviario in partenza da località sprovviste di biglietterie o di punti vendita alternativi o di sistemi automatizzati, attivi e funzionanti al momento della salita, regolarizzano il proprio contratto di trasporto acquistando il titolo di viaggio, a bordo del mezzo e senza alcuna maggiorazione, se, al momento della salita avvisano del fatto gli agenti accertatori o il personale incaricato dal gestore del servizio. Qualora, per qualsiasi motivo, gli utenti non si avvalgano di tali facoltà, trova applicazione la sanzione di cui al comma 3 con le modalità di cui al comma 4.
8. 
I contratti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale disciplinano le ulteriori condizioni di acquisto a bordo del mezzo del titolo di viaggio, senza la maggiorazione prevista al comma 6 sulla base delle disposizioni emanate dalla Giunta regionale.
9. 
Gli utenti che pur provvisti di regolare titolo di viaggio non ottemperino agli obblighi di validazione di cui al comma 1, lettera b) possono effettuare:
a) 
la regolarizzazione a bordo mediante il pagamento diretto agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio del prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il primo scaglione tariffario autorizzato;
b) 
la regolarizzazione, entro sette giorni dalla contestazione, al gestore del servizio, mediante il pagamento del prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il primo scaglione tariffario autorizzato.
10. 
Qualora, per qualsiasi motivo, gli utenti non si avvalgano delle facoltà di cui al comma 9, è applicata una sanzione pari ad un terzo della sanzione minima di cui ai comma 3, oltre alle spese del procedimento.
10 bis. 
A decorrere dal mese di giugno 2019 le sanzioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai soggetti che, ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), hanno diritto alla libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale e regionale.
[83]
11. 
Per le infrazioni di cui all' articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle imprese, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 45,00 a un massimo di euro 270,00 oltre al risarcimento del danno. E' ammesso il pagamento della sanzione con le modalità di cui al comma 4.
12. 
I gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale prevedono forme di premialità a favore dei clienti fidelizzati mediante smart-card nominativa, che hanno ottemperato con diligenza agli obblighi di validazione previste dal comma 1, lettera b), utilizzando le risorse derivate dal sistema sanzionatorio di cui al comma 9. I gestori dei servizi possono altresì prevedere forme di premialità a favore dei clienti fidelizzati utilizzando proprie risorse.
13. 
I gestori dei servizi di trasporto pubblico informano adeguatamente gli utenti degli obblighi e dei diritti che derivano dalle disposizioni del presente articolo provvedendo altresì al loro inserimento nei regolamenti delle condizioni di vendita e nelle carte aziendali dei servizi.
14. 
Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono accertate e contestate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle relative disposizioni, a ciò espressamente incaricati. A tal fine ogni azienda segnala, all'ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi eserciti, i nominativi dei soggetti incaricati del controllo. Essi debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. L'ordinanza-ingiunzione, di cui all' articolo 18 della l. 689/1981 , è emessa, ove sussistano i presupposti, dal responsabile dell'esercizio o dal legale rappresentante del gestore del servizio pubblico di trasporto.
15. 
I soggetti incaricati dalle aziende per il controllo delle violazioni amministrative accertano e contestano ogni altra violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale.
16. 
La Regione attribuisce la qualifica di agente di polizia amministrativa al personale di cui al comma 14 in possesso dei seguenti requisiti:
a) 
non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, come da dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
b) 
godere dei diritti civili e politici;
c) 
aver frequentato con esito favorevole, il corso di idoneità di cui all'articolo 20 bis.
17. 
La Giunta regionale definisce le modalità per l'attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa di cui al comma 16.
18. 
Salvo quanto previsto dal comma 12, il ricavato delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale costituisce provento del traffico dell'azienda che ha irrogato la sanzione.
19. 
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le vigenti norme nazionali, ove compatibili.
Art. 20 bis.[84] 
(Corsi di idoneità)
1. 
La Regione organizza un corso, con esame finale, per il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale, destinato ai soggetti individuati a tal fine dalle aziende di trasporto.
[85]
2. 
La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione del corso di cui al comma 1.
Capo VI. 
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 20 ter.[86] 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di miglioramento dell'accessibilità, in particolare delle zone montane e collinari, di affidamento per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale con procedure concorsuali, nonché di riduzione dei consumi energetici, delle emissioni inquinanti e ambientali.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e del sistema informativo dell'Osservatorio regionale della mobilità di cui all'articolo 13, presenta annualmente alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:
a) 
un quadro della produzione chilometrica annua della rete di trasporto pubblico locale e regionale su ferro, gomma e lacuale anche in relazione ai diversi bacini territoriali omogenei e il numero di passeggeri trasportati;
b) 
i ricavi del servizio ed il rapporto con i relativi costi di esercizio con l'indicazione dei diversi titoli di viaggio venduti;
c) 
le forme di bigliettazione disponibili, il livello di diffusione dei sistemi di bigliettazione integrata;
d) 
un quadro delle aziende di trasporto pubblico locale nel territorio regionale partecipate da enti locali con le relative quote di partecipazione;
e) 
l'elenco delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale regionale con gli elementi essenziali dei relativi contratti, i casi di eventuale applicazione dell'articolo 8 bis e le quote di partecipazione delle aziende di trasporto pubblico locale nel territorio regionale partecipate da enti locali;
f) 
il livello di sviluppo delle attività connesse all'attuazione dell'articolo 18, con particolare riguardo all'adempimento degli obblighi informativi di cui al comma 9;
g) 
il grado di diffusione e di aggiornamento delle carte dei servizi aziendali con riferimento ai principali standard qualitativi ed ai livelli di accessibilità del servizio.
3. 
Le relazioni successive alla prima documentano inoltre:
a) 
il grado di accessibilità del servizio di trasporto pubblico urbano e del servizio ferroviario regionale, con particolare riferimento alla Città di Torino;
b) 
il contributo dato dall'introduzione della validazione obbligatoria di tutti i titoli di viaggio caricati su supporti elettronici alla conoscenza dei flussi dei passeggeri, all'origine e alla destinazione degli spostamenti degli utenti in ciascun bacino territoriale omogeneo, nonché al contrasto dell'evasione e alla razionalizzazione dell'offerta;
c) 
una descrizione delle tendenze e delle evoluzioni complessive del sistema di trasporto pubblico locale basato sul confronto tra i dati raccolti dall'Osservatorio regionale della mobilità di cui all'articolo 13;
d) 
un'analisi sintetica del parco veicolare delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale, con particolare riguardo all'età, allo stato e alla motorizzazione dei veicoli in esercizio.
4. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3 trovano copertura negli stanziamenti di cui all'articolo 26.
Art. 20 quater.[87] 
(Dati relativi alla qualità dell'aria ed al rilevamento acustico)
1. 
I dati relativi al monitoraggio della qualità dell'aria ed al rilevamento acustico sono trasmessi annualmente alla commissione consiliare competente dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale.
Art. 21. 
(Procedure transitorie)
1. 
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, comma 2 quater, in fase di prima applicazione della presente legge fino al 31 dicembre 2002, vige la seguente procedura semplificata.
[88][89]
2. 
La Giunta regionale individua ed attribuisce alle province le linee del servizio regionale del trasporto pubblico, comprensivo delle linee interregionali, di granturismo e transfrontaliere.
3. 
La Giunta regionale, relativamente ai servizi di trasporto pubblico locale, attua il riparto tra i servizi di trasporto urbano ed extraurbano e attribuisce le risorse agli enti locali sulla base della spesa consolidata e di indicatori territoriali e di mobilità. Le competenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), attribuite alle province restano in capo ai comuni secondo le rispettive competenze sino al 31 dicembre 2000. Le competenze relative ai servizi suburbani, attualmente eserciti dall'Azienda Torinese Mobilità (ATM) sono attribuite alla Provincia di Torino sino al 31 dicembre 2000.
4. 
Salvo quanto disposto dal comma 5, gli enti locali dal 1° gennaio 2001 procedono all'affidamento dei servizi di trasporto mediante le procedure concorsuali di cui all'articolo 11. I contratti di servizio stipulati a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 1998, n. 345 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell' articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), sono prorogati sino al 31 dicembre 2000, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria.
5. 
Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all'articolo 9, limitatamente alla stipulazione del primo contratto di servizio e successive proroghe, con scadenza entro la fine del periodo transitorio, possono utilizzare la procedura negoziata di cui all' articolo 12, comma 2, lettera c), del d.lgs. 158/1995 . I contratti di servizio sono estesi agli ambiti territoriali di cui all'articolo 10, comma 1° Al fine di favorire l'aggregazione tra le imprese operanti e di superare la piccola dimensione e l'eccessiva frammentazione che ostacolano il raggiungimento di soddisfacenti livelli di sinergia ed efficienza economica, ove tutti i soggetti che esercitano, alla data del 31 dicembre 1999, i servizi compresi in ciascun ambito territoriale costituiscano una riunione di imprese nelle forme elencate dall' articolo 23, comma 2, del d.lgs. 158/1995 , alla riunione di imprese sono in via prioritaria rivolti l'invito a presentare un'offerta e l'attività negoziale di cui all' articolo 12, comma 2, lettera c), del d.lgs. 158/1995 .
[90]
6. 
(...)
[91]
Art. 22. 
(Riassetto organizzativo delle Aziende pubbliche)
1. 
Gli enti locali procedono alla trasformazione delle aziende speciali e delle aziende consortili in società di capitali, ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, o all'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Di tali società l'Ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni. La trasformazione è completata entro il 31 dicembre 2000. Entro la stessa data gli enti locali procedono al frazionamento, in distinte società di cui sopra, delle aziende speciali o consortili, laddove ciò sia opportuno al fine del superamento degli assetti monopolistici del settore.
2. 
Nel periodo che precede la trasformazione in società di cui al comma 1, è escluso l'ampliamento dei bacini di servizio delle aziende speciali e delle aziende consortili rispetto a quelli già gestiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data, gli enti locali non possono costituire nuove aziende speciali o consortili.
3. 
Durante il periodo che precede la trasformazione in società di cui al comma 1, gli enti locali individuano le quote di servizio o i servizi speciali, esercitati dalle rispettive aziende speciali o consortili, che possono essere gestiti in modo più economico a seguito del loro affidamento a terzi mediante procedura concorsuale. Gli enti locali attribuiscono tali servizi osservando le disposizioni dell'articolo 11.
4. 
Ove gli enti locali costituiscano, per concorrere alle gare per l'esercizio dei servizi pubblici di loro pertinenza, società di cui al comma 1, in cui si preveda il coinvolgimento di soggetti privati, la scelta di soci privati avviene tramite le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533 (Regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali); si osservano tali disposizioni, in quanto applicabili, anche nel caso di partecipazione minoritaria di soci privati.
5. 
Gli enti locali che effettuano la trasformazione di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2000, possono procedere, per una sola volta, all'affidamento diretto dei servizi alle società derivanti dalla trasformazione, mediante la stipulazione dei relativi contratti di servizio per un periodo non superiore a due anni. Ove la trasformazione non avvenga entro il termine indicato, provvede il Sindaco o il Presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la Regione procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui all'articolo 11.
5 bis, 
I contratti di servizio di cui al comma 5 possono essere prorogati o rinnovati sino al 31 dicembre 2005 o per tutto il periodo transitorio concedibile ai sensi dell'articolo 21.
[92]
5 ter. 
Gli affidamenti dei contratti di trasporto pubblico locale urbano ad aziende pubbliche in essere alla data del 31 dicembre 2014 possono essere prorogati o rinnovati fino alla data di conclusione dei procedimenti di gare da parte delle province, purchè a tale data detti affidamenti non risultino in regime di proroga oltre i termini contrattuali.
[93]
Art. 23. 
(Modalità di conferimento di funzioni)
1. 
Il conferimento delle funzioni è regolato con le modalità previste dal Titolo III della l.r. 34/1998 .
Art. 24. 
(Rinvio)
1. 
Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dalla l.r. 34/1998 .
2. 
Le funzioni ed i compiti amministrativi che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale in materia di trasporto pubblico locale lacuale, fluviale ed aereo e le funzioni ed i compiti amministrativi riguardanti gli impianti a fune di ogni tipo, quali funivie, seggiovie, sciovie, funicolari e tutti gli impianti di risalita in genere e le relative infrastrutture di interscambio, sono delegati a province, comuni e comunità montane con provvedimenti regionali, da emanare in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 25. 
(Interventi sostitutivi)
1. 
In caso di accertata inerzia da parte delle amministrazioni locali nell'esercizio delle funzioni e delle competenze delegate, la Giunta regionale fissa un termine per procedere, trascorso il quale dispone interventi sostitutivi.
1 bis. 
Al fine di garantire la continuità dell'esercizio coordinato ed unitario dei servizi di trasporto pubblico locale, la Regione esercita le funzioni oggetto di delega di cui alla presente legge, in sostituzione degli enti soggetti di delega che entro i termini previsti dall'articolo 8, comma 5 bis non hanno aderito al consorzio di cui all'articolo 8.
[94]
Art. 26. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'esercizio finanziario 2000 sono istituiti appositi capitoli di entrata nel bilancio di previsione con le seguenti denominazioni:
a) 
"Trasferimenti statali per le funzioni amministrative relative alle ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A." ( articolo 20, comma 3, del d.lgs. 422/1997 );
b) 
"Trasferimenti statali per le funzioni amministrative relative ai servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato S.p.A." ( articolo 20, comma 4, del d.lgs. 422/1997 );
c) 
"Recupero di contributi in conto capitale da enti e da aziende di trasporto per investimenti di cui all'articolo 11, comma 3".
2. 
Per l'esercizio finanziario 2000 sono istituiti appositi capitoli di spesa:
a) 
capitolo di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), con la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Spese per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale" ( articolo 20 del d.lgs. 422/1997 );
b) 
capitolo di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), con la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Spese per investimenti sulla rete regionale, comprensiva degli impianti fissi e delle infrastrutture sia della rete ferroviaria sia della rete di trasporto pubblico locale";
c) 
capitolo di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, lettera c), con la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Spese per investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali per il trasporto ferroviario ed assegnazione di risorse agli enti locali per spese di investimento per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per i beni strumentali aziendali del trasporto pubblico locale";
d) 
capitolo di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d), con la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Assegnazione di somme agli enti locali per spese di investimento nel settore del trasporto pubblico locale";
e) 
capitolo di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, lettera e), con la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Assegnazione di somme all'Agenzia della mobilità piemontese per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale";
[95]
f) 
capitolo di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, lettera f), con la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Spese per oneri relativi al funzionamento delle attività di cui all'articolo 13";
g) 
capitolo di spesa di cui all'articolo 12, comma 3, con la seguente denominazione: "Trasferimenti agli enti locali per la copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie individuate dalla Regione Piemonte";
h) 
capitolo di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, con la seguente denominazione: "Interventi promozionali del trasporto pubblico locale".
3. 
Le risorse previste nei capitoli di cui al comma 2, lettere d) ed e), sono rispettivamente definite nella misura del 3 per cento e del 97 per cento dello stanziamento annuale disponibile. Per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni svolte dall'Agenzia della mobilità piemontese è destinata una somma non superiore all'1 per cento delle risorse programmate per i relativi servizi di trasporto pubblico locale. Tale somma, individuata dalla Giunta regionale in sede di approvazione del programma triennale dei servizi, può comprendere anche la copertura di spese inerenti alle competenze direttamente esercitate dagli enti consorziati in materia di mobilità e trasporti.
[96]
3 bis. 
(...)
[97]
4. 
La dotazione dei capitoli istituiti in applicazione dei commi 1, 2 e 3 è definita in sede di predisposizione dei relativi bilanci annuali.
4 bis. 
Agli oneri di cui all'articolo 20 bis, il cui stanziamento è iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB15011 (Istruzione, formazione professionale e lavoro - Attività formativa Titolo I: spese correnti) si provvede ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
[98]
4 ter. 
Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 5, sono introitate nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti), del bilancio di previsione finanziario 2002-2022 su apposito capitolo di entrata.
[99]
Art. 27. 
(Disposizioni finanziarie integrative per la definizione degli esercizi pregressi)
1. 
Le somme erogate, in base ai provvedimenti della Giunta regionale, a titolo di acconto dei contributi di esercizio per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 sono considerate a titolo definitivo.
2. 
Le eventuali disponibilità residue ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), comprese le somme di cui all'articolo 5, comma 4, secondo periodo ed all' articolo 10, comma 2 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 22 (Interventi finanziari della Regione per il risanamento del settore del trasporto pubblico locale), sono utilizzate per concorrere alla copertura dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della stessa legge relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, ad incremento delle risorse stanziate dalla legge 18 giugno 1998, n. 194 (Interventi nel settore dei trasporti).
3. 
La Giunta regionale con apposita deliberazione, in attuazione della l. 194/1998 , definisce i soggetti aventi diritto alla copertura dei disavanzi relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, i disavanzi ammessi a contributo e l'ammontare del contributo per ciascun beneficiario.
4. 
La Regione provvede all'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari secondo le disposizioni previste dalla l. 194/1998 contraendo apposito mutuo da ammortizzare mediante le risorse assegnate per il periodo 1994/1996 dalla suddetta legge e mediante le risorse di cui al comma 2 del presente articolo.
5. 
Le eventuali disponibilità residue, risultanti dall'applicazione del comma 4, sono utilizzate ad incremento del fondo investimenti di cui alla l. 194/1998 .
Art. 28. 
(Funzioni soppresse)
1. 
Sono soppresse le funzioni amministrative relative:
a) 
all'approvazione degli organici dei sistemi di trasporto;
b) 
all'assenso alla nomina dei direttori di esercizio degli impianti fissi;
c) 
alla presa d'atto dei provvedimenti delle amministrazioni dei consorzi strade vicinali, di cui al decreto legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446 (Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse), convertito dalla legge 13 aprile 1925, n. 473 ;
d) 
all'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea e del servizio di noleggio con conducente mediante autobus ai sensi dell' articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all' art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 ).
Art. 29. 
(Regionalizzazione della gestione governativa laghi)
1. 
La Giunta regionale provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi oggetto della gestione governativa con le modalità di cui al presente articolo.
2. 
La Regione opera nel rispetto ed in attuazione degli impegni dello Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione garantendo, ove necessario, la presenza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
3. 
La Giunta regionale di intesa con le Regioni Lombardia, Veneto e con la Provincia autonoma di Trento, promuove la costituzione di un comitato interregionale composto dai Presidenti o loro delegati.
4. 
Il comitato di cui al comma 3 esplica le seguenti funzioni:
a) 
cura la procedura di trasferimento alle Regioni della gestione governativa laghi di cui all' articolo 11 del d.lgs. 422/1997 , esplica tutti gli atti per l'attribuzione delle relative risorse finanziarie da parte dello Stato con le procedure disciplinate dall' articolo 7, comma 1, legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell' articolo 12 del d.lgs. 422/1997 ;
b) 
fissa gli indirizzi per l'attuazione del piano di risanamento tecnico economico di cui all' articolo 11 del d.lgs. 422/1997 ;
c) 
provvede, nelle more del riassetto organizzativo, all'amministrazione dei servizi di trasporto lacuale, emanando le direttive per l'amministrazione del patrimonio e per la redazione del piano di impresa;
d) 
nomina, nelle more del riassetto organizzativo e comunque almeno sino all'effettivo trasferimento della gestione governativa laghi alle Regioni, una struttura tecnica costituita da dirigenti o funzionari regionali per l'esercizio delle proprie funzioni;
e) 
stipula il contratto di programma per il piano degli investimenti ed il parco natanti, nonchè i contratti di servizio per l'espletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico;
f) 
elabora gli indirizzi per l'eventuale costituzione di società per la gestione dei servizi pubblici di navigazione.
5. 
Le decisioni del comitato sono assunte all'unanimità dei componenti e vengono approvate con deliberazioni conformi della Giunta regionale quando comportano impegni di spesa.
6. 
La Giunta regionale propone al Consiglio regionale, anche su indicazione degli enti locali interessati ed insieme agli altri enti pubblici interessati, sulla base degli indirizzi del Comitato di cui al comma 3, la costituzione di società per azioni, aventi ad oggetto il compito di provvedere alla gestione dei servizi di trasporto lacuale già resi dalla gestione governativa di cui all' articolo 11 del d.lgs. 422/1997 .
7. 
Le quote di partecipazione, l'atto costitutivo, lo statuto ed ogni altro atto connesso sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
8. 
I servizi di navigazione lacuali possono essere gestiti direttamente dalle società di cui al comma 6 oppure da società terze, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 gennaio 2000
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente Antonino Masaracchio

Note:

[1] Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 le parole "e forme di mobilità condivisa quali il bike sharing e il bicibus come definiti al punto 5 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 20 luglio 2016, n. 208 (Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro)." sono state aggiunte dal comma 1 dell'articolo 118 della legge regionale 16 del 2017.

[2] La lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 1 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 118 della legge regionale 16 del 2017.

[3] La lettera d ter) del comma 1 dell'articolo 1 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 118 della legge regionale 16 del 2017.

[4] La lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 1 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[5] Il comma 2 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 15 del 2020.

[6] Il comma 1 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 8 del 2013.

[7] Il comma 3 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[8] Nel comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole "piano regionale" sono state aggiunte le parole " della mobilità e " ad opera dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 16 del 2016.

[9] Il comma 3 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 16 del 2016.

[10] Il comma 3 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 16 del 2016.

[11] Il comma 3 ter dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 16 del 2016.

[12] Il comma 3 quater dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 16 del 2016.

[13] Il comma 4 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 16 del 2016.

[14] Il comma 4 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 16 del 2016.

[15] Nel comma 5 dell'articolo 4 dopo le parole "di trasporto pubblico" sono state aggiunte le parole ",in conformità con il piano regionale della mobilità e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento," ad opera dal comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 16 del 2016.

[16] Nel comma 6 dell'articolo 4 le parole "Per l'acquisizione dell'intesa" sono state sostituite dalle parole "Acquisita l'intesa" ad opera dal comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[17] Nel comma 7 dell'articolo 4 sono state aggiunte le parole "di cui alla legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti), nonché delle associazioni dei disabili di cui alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 37 (Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette)" alla fine del periodo, ad opera del comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 19 del 2018.

[18] Il comma 8 dell'articolo 4 è stato abrogato dal comma 7 dell'articolo 22 della legge regionale 16 del 2016.

[19] Il comma 1 bis dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[20] La lettera f del comma 2 dell'articolo 5 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 22 del 2006.

[21] Il comma 8 bis dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 2004.

[22] La rubrica dell'articolo 8 è stata sostituita ad opera del comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[23] Nel comma 1 dell'articolo 8 le parole "metropolitano torinese" sono state sostituite dalla parola "regionale" e le parole "entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge," sono state soppresse ad opera del comma 7 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[24] Nel comma 1 bis dell'articolo 8 le parole "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale" sono state sostituite dalle parole "Agenzia della mobilità piemontese" e le parole "Obiettivo primario dell'Agenzia è stabilire e mantenere il coordinamento dei servizi di trasporto su gomma in relazione a quelli su ferro." sono state aggiunte ad opera dal comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[25] Nel comma 1 ter dell'articolo 8 dopo le parole "unioni di comuni" sono state aggiunte le parole "singole o associate" e alla fine del secondo periodo sono state aggiunte le parole "nonchè delle unioni montane singole o associate aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti di cui alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna)" ad opera del comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 19 del 2018.

[26] Nel comma 2 dell'articolo 8 le parole "relative all'ambito metropolitano" sono state soppresse e le parole "Il consorzio è la sede deputata per l'acquisizione da parte della Regione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 5" sono state aggiunte ad opera dal comma 10 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[27] Il comma 2 bis dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 11 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[28] Il comma 2 ter dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 11 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[29] Il comma 2 quater dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 del 2020.

[30] Il comma 3 dell'articolo 8 è stato abrogato dal comma 12 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[31] Il comma 5 bis dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 del 2015.

[32] L'articolo 8 bis è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 18 del 2010.

[33] Nel comma 1 dell'articolo 9 le parole "le province ed i comuni" sono state sostituite dalle parole " i soggetti" ad opera del comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 19 del 2018.

[34] Nel comma 2 dell'articolo 9, dopo le parole "stipula con", le parole "le province ed i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti aggregati nel consorzio denominato" sono state sostituite da "l'" ad opera del comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 19 del 2018.

[35] Il comma 4 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 16 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[36] Nel comma 5 dell'articolo 9, dopo le parole "le comunità montane" sono state aggiunte le parole "e le unioni di comuni" ad opera del comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale 19 del 2018.

[37] Nel comma 6 dell'articolo 9 le parole "con preferenza per quelli su rotaia a basso impatto di emissioni di scarico e per l'arredo di linea" sono state aggiunte ad opera del comma 17 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[38] Il comma 2.01 dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 18 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[39] Il comma 2.1 dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 8 del 2013.

[40] Il comma 2 bis dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 30 del 2009.

[41] Nella lettera i) del comma 4 dell'articolo 10 le parole "I soggetti subaffidatari devono sottostare alle medesime condizioni contrattuali dell'azienda che ha ottenuto l'affidamento principale;" sono state aggiunte ad opera del comma 19 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[42] La lettera j) del comma 4 dell'articolo 10 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 19 del 2018.

[43] Nella lettera l)del comma 4 dell'articolo 10 la parola "sanzioni" è stata sostituita dalla parola "penali" ad opera del comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 15 del 2020.

[44] Nella lettera p) del comma 4 dell'articolo 10 le parole "l'obbligo di fornire" sono state sostituite dalle parole "l'obbligo per i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale di fornire alla Regione" ad opera del comma 2 dell'articolo 69 della legge regionale 15 del 2020.

[45] Nella lettera q) del comma 4 dell'articolo 10 le parole "con l'obbligo per gli enti concedenti di fornire alla Regione i dati necessari per il monitoraggio dei medesimi." sono state aggiunte ad opera del comma 3 dell'articolo 69 della legge regionale 15 del 2020.

[46] Il comma 4 bis dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 9 del 2015.

[47] Il comma 4 ter dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 9 del 2015.

[48] Il comma 1 dell'articolo 11 è stato sostituito dal comma 20 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[49] Il comma 2 dell'articolo 11 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 17 del 2004.

[50] Il comma 2 bis dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 17 del 2004.

[51] Il comma 2 ter dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 17 del 2004.

[52] Il comma 2 quater dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 17 del 2004.

[53] Nel comma 3 dell'articolo 11 le parole "Nel rispetto del principio di libera concorrenza, al fine di assicurare il tempestivo avvio del servizio in caso di affidamento a nuovo gestore, all'impresa uscente è fatto obbligo di assicurare la disponibilità del materiale rotabile a titolo di locazione, fino all'entrata in esercizio del materiale oggetto di offerta e strumentale all'effettuazione del servizio da parte dell'aggiudicatario. La messa a disposizione di tali beni deve avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento. In caso di vincoli di destinazione d'uso sui beni essenziali o indispensabili in proprietà del gestore uscente, detti beni sono messi a disposizione dell'aggiudicatario, il quale ha l'obbligo di manutenere e di rilevare gli stessi a titolo di locazione o di cessione della proprietà. La Giunta regionale, con propria deliberazione, fissa i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e dei valori di subentro dei beni indispensabili di proprietà del gestore uscente da cedere al nuovo aggiudicatario, in coerenza con la disciplina regolatoria di settore. " sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 26 del 2015.

[54] Nel comma 1 dell'articolo 12, dopo le parole "e le associazioni dei consumatori," sono state aggiunte le parole "nonché le associazioni dei disabili di cui alla l.r. 37/2000 ," ad opera del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 19 del 2018.

[55] Il comma 1 bis dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 17 del 2004.

[56] Nel comma 2 dell'articolo 12 le parole "e devono essere omogenee tra i diversi mezzi di trasporto operanti sullo stesso tragitto" sono state aggiunte ad opera del comma 21 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[57] Il comma 4 bis dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 26 del 2015.

[58] Il comma 4 ter dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 19 del 2018.

[59] Nel comma 6 dell'articolo 12 le parole "inclusa la possibilità di poter utilizzare biglietti di diverse aziende validi sullo stesso percorso" sono state aggiunte ad opera del comma 22 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[60] Il comma 6 bis dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 23 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[61] Il comma 6 ter dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 23 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[62] Il comma 6 quater dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 23 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[63] Il comma 2 dell'articolo 13 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 15 del 2020.

[64] Il comma 3 dell'articolo 13 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 70 della legge regionale 15 del 2020.

[65] Nel comma 4 dell'articolo 13, dopo le parole "e dei consumatori," sono state aggiunte le parole "nonché alle associazioni dei disabili di cui alla l.r. 37/2000" ad opera del comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 19 del 2018.

[66] Il comma 4 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 25 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[67] Il comma 6 dell'articolo 14 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 del 2004.

[68] Nel comma 2 dell'articolo 15, dopo le parole "del trasporto pubblico locale deve essere destinata a" sono state aggiunte le parole "garantire l'accessibilità, fruizione e sicurezza dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e delle infrastrutture ad esso correlate da parte delle persone disabili" ad opera del comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 19 del 2018.

[69] Il comma 4 dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 26 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[70] Il comma 4 bis dell'articolo 15 è stato inserito dal comma 27 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[71] L'articolo 18 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 71 della legge regionale 15 del 2020.

[72] La rubrica dell'articolo 19 è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 15 del 2020.

[73] Nel comma 1 dell'articolo 19 la parola "sanzioni" è stata sostituita dalla parola "penali" ad opera del comma 2 dell'articolo 72 della legge regionale 15 del 2020.

[74] Il comma 2 dell'articolo 19 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 122 della legge regionale 16 del 2017.

[75] Nel comma 2 bis dell'articolo 19 le parole "Le verifiche di adempimento degli obblighi di cui al presente comma sono effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022." sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 del 2021.

[76] Il comma 2 ter dell'articolo 19 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 72 della legge regionale 15 del 2020.

[77] Il comma 2 quater dell'articolo 19 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 72 della legge regionale 15 del 2020.

[78] Il comma 2 quinquies dell'articolo 19 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 72 della legge regionale 15 del 2020.

[79] Il comma 2 sexies dell'articolo 19 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 72 della legge regionale 15 del 2020.

[80] L'articolo 20 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 123 della legge regionale 16 del 2017.

[81] L'art. 124 della l.r. 16/2017 dispone l'entrata in vigore della sostituzine di questo articolo dal 1/01/2018

[82] Il comma 1 bis dell'articolo 20 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 19 del 2018.

[83] Il comma 10 bis dell'articolo 20 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 19 del 2018.

[84] L'articolo 20 bis è stato inserito dal comma 8 dell'articolo 30 della legge regionale 30 del 2009.

[85] Il comma 1 dell'articolo 20 bis è stato sostituito dal comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 10 del 2011.

[86] L'articolo 20 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 125 della legge regionale 16 del 2017.

[87] L'articolo 20 quater è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 126 della legge regionale 16 del 2017.

[88] Nel comma 1 dell'articolo 21 prima delle parole "In fase di prima applicazione" sono state inserite le parole "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, comma 2 quater, " ad opera del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 del 2004.

[89] Il termine previsto in questo comma è differito al 31 dicembre 2005 o, comunque, alla data di conclusione del periodo transitorio prevista dalla normativa nazionale in materia dal comma 1 dell' articolo 10 della l.r. 17/2004.

[90] Nel comma 5 dell'articolo 21 le parole " , relativo al periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2002, " sono state sostituite dalle parole "e successive proroghe, con scadenza entro la fine del periodo transitorio," ad opera del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 17 del 2004.

[91] Il comma 6 dell'articolo 21 è stato abrogato dal comma 30 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[92] Il comma 5 bis dell'articolo 22 è stato inserito dall'articolo 8 della legge regionale 17 del 2004.

[93] Il comma 5 ter dell'articolo 22 è stato inserito dal comma 31 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[94] Nel comma 1 bis dell'articolo 25 le parole "entro il 31 marzo 2015" sono state sostituite dalle parole "entro i termini previsti dall'articolo 8, comma 5 bis" ad opera del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 9 del 2015.

[95] Nella lettera e) del comma 2 dell'articolo 26 le parole "agli enti locali" sono state sostituite dalle parole "all'Agenzia della mobilità piemontese" ad opera del comma 33 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[96] Il comma 3 dell'articolo 26 è stato sostituito dal comma 34 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[97] Il comma 3 bis dell'articolo 26 è stato abrogato dal comma 35 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.

[98] Il comma 4 bis dell'articolo 26 è stato inserito dal comma 9 dell'articolo 30 della legge regionale 30 del 2009.

[99] Il comma 4 ter dell'articolo 26 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 73 della legge regionale 15 del 2020.