La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 1 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[2] Il comma 1 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 8 del 2013.
[3] Il comma 3 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[4] Nel comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole "piano regionale" sono state aggiunte le parole " della mobilità e " ad opera dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 16 del 2016.
[5] Il comma 3 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 16 del 2016.
[6] Il comma 3 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 16 del 2016.
[7] Il comma 3 ter dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 16 del 2016.
[8] Il comma 3 quater dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 16 del 2016.
[9] Il comma 4 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 16 del 2016.
[10] Il comma 4 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 16 del 2016.
[11] Nel comma 5 dell'articolo 4 dopo le parole "di trasporto pubblico" sono state aggiunte le parole ",in conformità con il piano regionale della mobilità e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento," ad opera dal comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 16 del 2016.
[12] Nel comma 6 dell'articolo 4 le parole "Per l'acquisizione dell'intesa" sono state sostituite dalle parole "Acquisita l'intesa" ad opera dal comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[13] Il comma 8 dell'articolo 4 è stato abrogato dal comma 7 dell'articolo 22 della legge regionale 16 del 2016.
[14] Il comma 1 bis dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[15] La lettera f del comma 2 dell'articolo 5 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 22 del 2006.
[16] Il comma 8 bis dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 2004.
[17] La rubrica dell'articolo 8 è stata sostituita ad opera del comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[18] Nel comma 1 dell'articolo 8 le parole "metropolitano torinese" sono state sostituite dalla parola "regionale" e le parole "entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge," sono state soppresse ad opera del comma 7 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[19] Nel comma 1 bis dell'articolo 8 le parole "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale" sono state sostituite dalle parole "Agenzia della mobilità piemontese" e le parole "Obiettivo primario dell'Agenzia è stabilire e mantenere il coordinamento dei servizi di trasporto su gomma in relazione a quelli su ferro." sono state aggiunte ad opera dal comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[20] Il comma 1 ter dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 9 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[21] Nel comma 2 dell'articolo 8 le parole "relative all'ambito metropolitano" sono state soppresse e le parole "Il consorzio è la sede deputata per l'acquisizione da parte della Regione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 5" sono state aggiunte ad opera dal comma 10 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[22] Il comma 2 bis dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 11 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[23] Il comma 2 ter dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 11 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[24] Il comma 2 quater dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 11 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[25] Il comma 3 dell'articolo 8 è stato abrogato dal comma 12 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[26] Il comma 5 bis dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 del 2015.
[27] L'articolo 8 bis è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 18 del 2010.
[28] Nel comma 1 dell'articolo 9 le parole "aggregati nel consorzio denominato Agenzia per la mobilità piemontese" sono state aggiunte ad opera dal comma 13 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[29] Nel comma 2 dell'articolo 9 le parole "aggregati nel consorzio denominato Agenzia per la mobilità piemontese" sono state aggiunte ad opera del comma 14 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015 e le parole "e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l'arredo di linea" sono state soppresse ad opera del comma 15 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[30] Il comma 4 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 16 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[31] Nel comma 6 dell'articolo 9 le parole "con preferenza per quelli su rotaia a basso impatto di emissioni di scarico e per l'arredo di linea" sono state aggiunte ad opera del comma 17 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[32] Il comma 2.01 dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 18 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[33] Il comma 2.1 dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 8 del 2013.
[34] Il comma 2 bis dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 30 del 2009.
[35] Nella lettera i) del comma 4 dell'articolo 10 le parole "I soggetti subaffidatari devono sottostare alle medesime condizioni contrattuali dell'azienda che ha ottenuto l'affidamento principale;" sono state aggiunte ad opera del comma 19 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[36] Il comma 4 bis dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 9 del 2015.
[37] Il comma 4 ter dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 9 del 2015.
[38] Il comma 1 dell'articolo 11 è stato sostituito dal comma 20 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[39] Il comma 2 dell'articolo 11 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 17 del 2004.
[40] Il comma 2 bis dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 17 del 2004.
[41] Il comma 2 ter dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 17 del 2004.
[42] Il comma 2 quater dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 17 del 2004.
[43] Nel comma 3 dell'articolo 11 le parole "Nel rispetto del principio di libera concorrenza, al fine di assicurare il tempestivo avvio del servizio in caso di affidamento a nuovo gestore, all'impresa uscente è fatto obbligo di assicurare la disponibilità del materiale rotabile a titolo di locazione, fino all'entrata in esercizio del materiale oggetto di offerta e strumentale all'effettuazione del servizio da parte dell'aggiudicatario. La messa a disposizione di tali beni deve avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento. In caso di vincoli di destinazione d'uso sui beni essenziali o indispensabili in proprietà del gestore uscente, detti beni sono messi a disposizione dell'aggiudicatario, il quale ha l'obbligo di manutenere e di rilevare gli stessi a titolo di locazione o di cessione della proprietà. La Giunta regionale, con propria deliberazione, fissa i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e dei valori di subentro dei beni indispensabili di proprietà del gestore uscente da cedere al nuovo aggiudicatario, in coerenza con la disciplina regolatoria di settore. " sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 26 del 2015.
[44] Il comma 1 bis dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 17 del 2004.
[45] Nel comma 2 dell'articolo 12 le parole "e devono essere omogenee tra i diversi mezzi di trasporto operanti sullo stesso tragitto" sono state aggiunte ad opera del comma 21 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[46] Il comma 4 bis dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 26 del 2015.
[47] Nel comma 6 dell'articolo 12 le parole "inclusa la possibilità di poter utilizzare biglietti di diverse aziende validi sullo stesso percorso" sono state aggiunte ad opera del comma 22 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[48] Il comma 6 bis dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 23 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[49] Il comma 6 ter dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 23 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[50] Il comma 6 quater dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 23 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[51] Nel comma 3 dell'articolo 13 le parole "Le aziende di trasporto dotate di sistema di bigliettazione elettronica BIP (Biglietto Integrato Piemonte) devono fornire i dati raccolti nel formato e con il protocollo individuati con apposito provvedimento della Regione" sono state aggiunte ad opera del comma 24 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[52] Il comma 4 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 25 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[53] Il comma 6 dell'articolo 14 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 del 2004.
[54] Il comma 4 dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 26 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[55] Il comma 4 bis dell'articolo 15 è stato inserito dal comma 27 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[56] L'articolo 18 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 19 del 2016.
[57] Sul Bollettino Ufficiale n.9 del 2 marzo 2017 è stato pubblicato un avviso di rettifica per correggere un mero errore materiale nella sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 operata dall’articolo 19 della l.r. 19/2016 dove è stato erroneamente riportato il riferimento al comma 2 anzichè al comma 3.
[58] Il comma 2 bis dell'articolo 20 è stato inserito dal comma 29 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[59] Il comma 2 ter dell'articolo 20 è stato inserito dal comma 29 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[60] Il comma 2 quater dell'articolo 20 è stato inserito dal comma 29 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[61] Il comma 6 dell'articolo 20 è stato sostituito dal comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 10 del 2011.
[62] Il comma 6 bis dell'articolo 20 è stato sostituito dal comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 10 del 2011.
[63] Il comma 6 ter dell'articolo 20 è stato inserito dal comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 30 del 2009.
[64] Il comma 6 quater dell'articolo 20 è stato inserito dal comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 30 del 2009.
[65] L'articolo 20 bis è stato inserito dal comma 8 dell'articolo 30 della legge regionale 30 del 2009.
[66] Il comma 1 dell'articolo 20 bis è stato sostituito dal comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 10 del 2011.
[67] Nel comma 1 dell'articolo 21 prima delle parole "In fase di prima applicazione" sono state inserite le parole "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, comma 2 quater, " ad opera del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 del 2004.
[68] Il termine previsto in questo comma è differito al 31 dicembre 2005 o, comunque, alla data di conclusione del periodo transitorio prevista dalla normativa nazionale in materia dal comma 1 dell' articolo 10 della l.r. 17/2004.
[69] Nel comma 5 dell'articolo 21 le parole " , relativo al periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2002, " sono state sostituite dalle parole "e successive proroghe, con scadenza entro la fine del periodo transitorio," ad opera del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 17 del 2004.
[70] Il comma 6 dell'articolo 21 è stato abrogato dal comma 30 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[71] Il comma 5 bis dell'articolo 22 è stato inserito dall'articolo 8 della legge regionale 17 del 2004.
[72] Il comma 5 ter dell'articolo 22 è stato inserito dal comma 31 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[73] Nel comma 1 bis dell'articolo 25 le parole "entro il 31 marzo 2015" sono state sostituite dalle parole "entro i termini previsti dall'articolo 8, comma 5 bis" ad opera del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 9 del 2015.
[74] Nella lettera e) del comma 2 dell'articolo 26 le parole "agli enti locali" sono state sostituite dalle parole "all'Agenzia della mobilità piemontese" ad opera del comma 33 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[75] Il comma 3 dell'articolo 26 è stato sostituito dal comma 34 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[76] Il comma 3 bis dell'articolo 26 è stato abrogato dal comma 35 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2015.
[77] Il comma 4 bis dell'articolo 26 è stato inserito dal comma 9 dell'articolo 30 della legge regionale 30 del 2009.