La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 2 dell'articolo 2 le parole "Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 9," sono state inserite ad opera del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 22 del 2009.
[2] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1 del 2008.
[3] Il comma 4 bis dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 22 del 2009.
[4] Il comma 1 bis dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 22 del 2009.
[5] Nel comma 2 dell'articolo 9 le parole "La ripartizione delle risorse avviene in proporzione al territorio collinare di ciascuna Comunità." sono state aggiunte ad opera del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 22 del 2009.