La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Tabella A (art. 1, comma 1)
n. 4 - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di:
a) stabilimenti termali - balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;
b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia.
Autorizzazione all'esercizio di gabinetti medici ed al possesso di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia.
n. 6 a) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi dove si praticano cure idropiniche, idroterapiche e fisioterapiche.
b) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini.
n. 20 - Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con essa collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi.
n. 26 - Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la produzione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi.
n. 35 - Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie), di interesse regionale, in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose.
n. 36 - Licenza d'impianto di funicolari aeree o teleferiche, di interesse regionale, destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali o di qualsiasi altra industria.
n. 37 - Licenza d'esercizio di funicolari aeree o teleferiche, di interesse regionale, rilasciata nel caso in cui la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie, ed altre opere pubbliche.
n. 39 - Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestre a fune senza rotaia, di interesse regionale.
n. 41 - Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario.
n. 46 - Permesso rilasciato per trasporto, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolarmente concessi od autorizzati, aventi interesse regionale.