"Modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo Studio Universitario)".
(B.U. 13 dicembre 2000, n. 50)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.[1]
(...)
Art. 2.
1.
Le disposizioni di cui al
comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 16/1992
, come sostituito dall'articolo 1, si applicano solo per il Consiglio di Amministrazione eletto ai sensi della presente legge.
Art. 3.
1.
Il
comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 16/1992 è sostituito dal seguente: "
Il compenso da corrispondere al Direttore, in applicazione del comma 4, è ragguagliato al costo relativo alla retribuzione di un dipendente regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale unica con funzione di dirigente di Settore. ".
5.
Art. 4.
1.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'
articolo 45 dello Statuto
, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 dicembre 2000
Enzo Ghigo
Note:
[1] L'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 del 2014.